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Segreteria
+ Redazione:
C.so Vittorio
Emanuele, 73
10128 Torino
Tel. 011.562.8352
Fax 011.545.749
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L’art. 61 del codice di procedura civile dispone che qualora sia necessario, il giudice possa farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. Questa norma ed in generale le disposizioni che disciplinano il ruolo e le modalità di intervento nel processo del consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) interessano anche la materia veterinaria, in quanto spesso il magistrato ha bisogno di esperti con specifica esperienza per risolvere questioni di stretta pertinenza veterinaria che gli vengono sottoposte (per esempio, la valutazione e la quantificazione del valore di un animale, oppure la quantificazione del danno da risarcire al padrone di un animale da reddito in seguito ad incidente o ad aggressione, ecc...).
Il consulente tecnico, scelto dal giudice tra i professionisti iscritti in un albo speciale conservato presso il Tribunale, è un ausiliario del magistrato, nel senso che integra l’attività di quest’ultimo offrendogli quelle cognizioni tecniche che non possiede, dove la parola “tecniche” sta ad indicare tutte le tecniche non giuridiche.
Poiché quindi queste cognizioni tecniche sono in funzione del giudizio, è chiaro che la loro acquisizione appartiene alla fase preparatoria (o istruttoria) del giudizio mentre la loro valutazione appartiene a quella che viene definita la fase decisoria.
In particolare, l’attività del consulente tecnico serve per integrare l’attività del giudice sia in quanto può offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove (consulenza cosiddetta “deducente”; si pensi per esempio al caso in cui l’organo decidente si avvalga della consulenza tecnica per interpretare una radiografia) e sia anche in quanto può offrire elementi diretti di giudizio (consulenza cosiddetta “percipiente”, si veda il caso in cui al C.T.U. è chiesto se una certa macchina è o non è idonea all’uso per il quale è stata costruita ed acquistata).
Nel primo caso la consulenza presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova ed ha per oggetto la valutazione di fatti già ammessi; nel secondo caso la consulenza probante può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senso che ciò significhi che le parti possano sottrarsi dall’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente (Cass. Sez. Un. N. 9522 del 4/11/1996). Come si vede, quindi, l’ausilio del consulente tecnico può essere della più varia estensione ed intensità: dal semplice criterio di interpretazione di una prova fino al quasi integrale ambito del giudizio: di quest’ultimo - è bene però sottolineare - è comunque responsabile sempre e soltanto il giudice, il quale può o far propri i suggerimenti del consulente oppure può disattenderli e prescinderne purché ne dia adeguata motivazione in sentenza (la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non occorrono invece specifiche e diffuse motivazioni laddove l’organo giudicante accolga le conclusioni del consulente pur non essendo sufficiente il semplice richiamo alle conclusioni della perizia ed occorrendo comunque l’indicazione della fonte di convincimento (a titolo esemplificativo: Cass. n. 2486 del 21/02/ 2002; Cass. n. 3519 del 09/03/2001; Cass. n. 15590 del 10/12/2001; Cass. n. 3711 del 16/08/1989; Cass. n. 2391 del 13/04/1984).
Il codice di procedura civile in sede di disposizioni generali delinea la figura del consulente tecnico e la natura e le modalità generali della sua attività anche sotto il profilo dei relativi obblighi e responsabilità: in particolare, l’art. 63 c.p.c. prevede l’obbligo per il consulente scelto di prestare il proprio ufficio tranne il caso che il giudice riconosca che ricorra un giusto motivo di astensione.
Il consulente può essere poi ricusato dalle parti, e quindi è consigliabile che in questi casi non assuma l’incarico nelle cinque ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c. qui riportate:
1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ha prestato assistenza come consulente tecnico in altro grado del processo;
5. se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
Gli artt. 191 e seguenti del codice di procedura civile sono invece dedicati alle modalità di designazione del consulente ed allo svolgimento della sua attività. In sintesi, la nomina del consulente è compiuta dal giudice istruttore con ordinanza con la quale fissa anche un’udienza per la comparizione del consulente. Quest’ultimo - salvi i casi in cui può astenersi - dovrà comparire all’udienza fissata e prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.
“Il consulente tecnico - dispone poi l’art. 194 c.p.c. - assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori dalla circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’art. 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e ad eseguire piante, calchi e rilievi”. Allo svolgimento di queste attività -che debbono svolgersi col rispetto delle esigenze del contraddittorio - possono assistere le parti sia in persona e sia a mezzo dei loro difensori e dei loro consulenti tecnici di parte. Questi ultimi, che svolgono funzioni paragonabili a quelle dell’avvocato, limitatamente al piano tecnico, sono nominati dalle parti con dichiarazione ricevuta dal cancelliere in un termine che il giudice fissa con l’ordinanza di nomina del consulente d’ufficio. Essi possono redigere memorie ed osservazioni ed intervenire alle udienze insieme col consulente d’ufficio.
Nella maggior parte dei casi le indagini vengono compiute dal consulente senza l’intervento del giudice, ossia autonomamente, e si concretano in una relazione scritta che il consulente deve depositare in cancelleria nei termini dati dal giudice e nella quale deve inserire anche le osservazioni o le istanze che le parti hanno compiuto direttamente o a mezzo dei loro consulenti.
Alla luce di quanto sopra precisato e tenendo presente che il magistrato non possiede conoscenze tecniche specifiche, il perito si deve esprimere in modo facilmente comprensibile, con conclusioni logiche e motivate in modo adeguato. Si evidenzia, infatti, come il ruolo del perito medico legale sia molto importante e molto delicato in quanto il consulente tecnico collabora con il giudice nella ricerca della verità e nella realizzazione della giustizia: ciò comporta che, nello svolgimento dell’incarico, lo stesso operi con la massima diligenza, prudenza e perizia, facendo ricorso, oltre che alle capacità ed alla preparazione professionale, anche al rispetto delle norme deontologiche di categoria.
In tal senso, le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile (R.D. 18/12/ 1941 n. 1368), prevedono, quali requisiti necessari per l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici, oltre alla speciale competenza tecnica in una determinata materia e l’iscrizione nelle rispettive associazioni professionali anche la specchiata condotta morale e politica. Chi è in possesso dei predetti requisiti, può fare domanda al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risiede corredandola dei seguenti documenti: estratto atto di nascita, certificato generale del casellario giudiziario non anteriore a tre mesi, certificato di residenza, certificato di iscrizione all’associazione professionale, documenti comprovanti la propria capacità tecnica. Sulla domanda di iscrizione all’albo, che è permanente e viene rivisto ogni quattro anni, decide un comitato presieduto dal presidente del tribunale e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell’albo professionale e designato dal consiglio dell’ordine e dal collegio di categoria.
Infine, proprio per la delicata funzione svolta, la legge (art. 19 e seguenti R.D. 18/ 12/1941 n. 1368) prevede che sui consulenti tecnici sia esercitata la vigilanza dal presidente del tribunale, il quale, d’ufficio o su istanza di un membro del comitato prima citato, può promuovere nei confronti dei consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o che non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti un procedimento disciplinare, con la possibilità anche di infliggere sanzioni quali l’avvertimento, la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno o, nei casi più gravi, la cancellazione dell’albo medesimo.
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