Normative 2003
REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 10
Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche. (GU n. 43 del 25-10-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del
12 febbraio 2003)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. La presente legge disciplina il commercio su aree pubbliche e
persegue le seguenti finalita':
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di
impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riferimento
all'informazione, alla possibilita' di approvvigionamento, al
servizio di prossimita', all'assortimento e alla sicurezza dei
prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete
distributiva, nonche' l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del
contenimento dei prezzi;
d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane, insulari;
e) la tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali
anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e
privati.
2. La disciplina di cui alla presente legge non si applica agli
imprenditori agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita
dei propri prodotti ai sensi dell'Art. 4 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'Art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo
che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi
nonche' per la sostituzione nell'esercizio dell'attivita' di vendita
di cui all'Art. 7, comma 7.
Art. 2.
Definizioni
1. Per commercio su aree pubbliche si intendono le attivita' di
vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e
bevande effettuate su aree di proprieta' pubblica, comprese quelle
del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia
la disponibilita'.
2. Per aree pubbliche si intendono: le strade, le piazze, i
canali, comprese quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di
pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata
ad uso pubblico.
3. Per piano si intende il piano comunale del commercio su aree
pubbliche di cui all'Art. 10.
4. Per mercato si intende uno specifico ambito delle aree di cui
ai commi 1 e 2, articolato in piu' posteggi, attrezzato o meno e
destinato all'esercizio dell'attivita' commerciale, nei giorni
stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la
somministrazione di alimenti e bevande; per mercato straordinario si
intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni
diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione
di posteggi.
5. Per posteggio nel mercato e per posteggio fuori mercato si
intendono le parti delle aree di cui ai commi 1 e 2 che vengono date
in concessione agli operatori.
6. Per fiera si intende la manifestazione commerciale
caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare
il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari
ricorrenze, eventi o festivita'.
7. Per fiera promozionale si intende la manifestazione
commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri
storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonche'
attivita' culturali, economiche e sociali o particolari tipologie
merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli
operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e
possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le societa'
di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazioni
possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli
artigiani nonche' ai produttori agricoli non professionali, secondo
modalita' e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione
degli alimenti.
8. Per autorizzazione all'esercizio itinerante del commercio su
aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal comune di residenza o
dal comune in cui ha sede legale la societa' di persone.
9. Per autorizzazione e contestuale concessione decennale di
posteggio si intende l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio
che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o
in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
10. Per concessione temporanea si intende l'atto comunale che
consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre
manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 9.
11. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte
che l'operatore si e' presentato nel mercato prescindendo dal fatto
che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita' commerciale.
12. Per presenze effettive in una fiera si intende il numero
delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita'
in tale fiera.
Art. 3.
Regolamento di attuazione
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la giunta regionale adotta apposito regolamento per
la disciplina delle funzioni in materia di commercio su aree
pubbliche.
2. A tal fine la giunta regionale acquisisce il parere
obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e consulta le
associazioni di categoria del commercio su aree
pubbliche maggiormente rappresentative e quelle dei consumatori
iscritte nell'elenco di cui all'Art. 3 della legge regionale
12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei
consumatori e degli utenti).
3. Fino all'approvazione del regolamento comunale di cui all'Art.
10, comma 4 o, se esistente; fino al suo adeguamento alle norme della
presente legge, i comuni applicano le disposizioni del regolamento
regionale.
Art. 4.
Qualificazione e valorizzazione delle attivita' commerciali in aree
particolari
1. La Regione, d'intesa con i comuni e sentite le parti sociali,
puo' programmare interventi per la qualificazione e la valorizzazione
delle attivita' commerciali su aree pubbliche.
2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale
nelle aree rurali, montane e insulari nonche' nelle zone periferiche
o degradate delle aree metropolitane e degli altri centri, i comuni
possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i
tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita'
effettuate su posteggi situati in comuni o frazioni con popolazione
inferiore a tremila abitanti.
3. Per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane,
anche al fine di garantire un equilibrato rapporto tra centro e aree
periferiche, il comune puo' promuovere accordi con gli operatori che
esercitano l'attivita' commerciale nei posteggi dei mercati.
4. Il comune, per le finalita' di cui al presente articolo puo'
definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o
singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle
produzioni delle piccole e medie imprese toscane. Il comune puo'
altresi' introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.
5. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attivita' commerciale
il comune puo' affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere
promozionali e altre manifestazioni a soggetti da individuarsi con le
modalita' definite dal piano comunale.
Art. 5.
Requisiti per l'accesso all'attivita'
1. Ai sensi della presente legge l'attivita' commerciale su aree
pubbliche puo' essere esercitata con riferimento ai settori
merceologici alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e'
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni,
sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al
minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di
cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione,
rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena
detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,
513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o in commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la moralita' pubblica) o nei cui confronti sia stata applicata
una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la mafia) ovvero siano stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi
del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia
in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in
giudicato della sentenza.
4. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio
relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei
confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi
e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione
professionale per il commercio relativo al settore
merceologicoalimentare, come disciplinato dalle vigenti normative
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di
prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno
due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti
l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente
qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi
di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore,
in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.).
5. Ove l'attivita' di commercio relativa al settore merceologico
alimentare sia svolta da societa' di persone, il possesso dei
requisiti di cui al comma 4 e' richiesto con riferimento al legale
rappresentante o ad altra persona specificamente preposta
all'attivita' commerciale ed il possesso dei requisiti di cui al
comma 2 e' richiesto nei confronti di tutti i soci.
Art. 6.
Esercizio dell'attivita'
1. Il commercio su aree pubbliche e soggetto ad autorizzazione
amministrativa ed e' svolto da persone fisiche o societa' di persone
in possesso del requisiti di cui all'Art. 5.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti
alimentari e' soggetto alle norme che tutelano le esigenze
igienico-sanitarie.
3. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione;
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
4. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle aree
demaniali non comunali e soggetto ad autorizzazione comunale, previo
nulla osta da parte delle competenti autorita' che stabiliscono
modalita' e condizioni per l'utilizzo delle aree predette.
5. Nel territorio toscano e' consentito l'esercizio
dell'attivita' di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati
nelle regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza
alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in
Toscana.
Art. 7.
Autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' e concessioni di
posteggio
1. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel
mercato sono rilasciate dal comune dove ha sede il posteggio.
L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale anche
all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante e nei posteggi
occasionalmente liberi nonche' alla partecipazione alle fiere che si
svolgono sul territorio nazionale.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante su
aree pubbliche e rilasciata dal comune di residenza del richiedente
o, in caso di societa' di persone, dal comune in cui ha sede legale
la societa'. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attivita' in
forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al
domicilio del consumatore nonche' nei locali ove questi si trovi per
motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attivita' nelle
fiere nonche' nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi
nell'ambito del territorio nazionale.
3. Ad uno stesso soggetto non puo' essere rilasciata piu' di
un'autorizzazione di cui al comma 2, fatta salva la facolta' di
subentrare in autorizzazioni esistenti.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree pubbliche del prodotti alimentari abilita anche alla
somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei
requisiti prescritti per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione
alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul
titolo autorizzatorio.
5. Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la
partecipazione solo di operatori gia' in possesso dell'autorizzazione
all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
6. Le autorizzazioni e le concessioni decennali di posteggio nei
mercati e nelle fiere sono rilasciate contestualmente. Per ogni
soggetto richiedente possono essere rilasciate fino al massimo di due
posteggi nello stesso mercato o fiera.
7. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio
dell'attivita' e consentito esclusivamente a dipendenti o
collaboratori familiari. Tali condizioni devono risultare da
dichiarazione redatta in conformita' con gli articoli 46 e seguenti
del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante
sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso
dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio
dell'attivita'. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta
del soggetti incaricati dal comune per l'attivita' di vigilanza e
controllo.
8. Il comune puo' prevedere il rilascio di concessioni temporanee
nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario
al fine di:
a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o
alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e
extracomunitari;
c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo
sviluppo del commercio equo e solidale;
d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
Art. 8.
Posteggi riservati
1. Al fine di garantire l'accesso all'attivita' commerciale dei
soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 27
(Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno
dell'imprenditoria giovanile) i comuni possono individuare posteggi
riservati nei mercati e nelle fiere.
2. Il comune individua nell'ambito delle aree destinate
all'esercizio delle attivita' commerciali su aree pubbliche posteggi
riservati ai portatori di handicap, di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate).
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari
di piu' di un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato
nello stesso mercato o fiera. Per l'esercizio dell'attivita' in caso
di assenza del titolare, e ammessa possibilita' di sostituzione
esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei
requisiti morali e professionali alle condizioni di cui all'Art. 7,
comma 7.
4. Nei mercati e nelle fiere il comune puo' riservare posteggi
agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalita'
delle produzioni.
Art. 9.
Reintestazione dell'autorizzazio ne e della concessione di posteggio
1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio di cui all'Art.
7, comma 1, nonche' l'autorizzazione di cui all'Art. 7, comma 2, sono
reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di
affidamento in gestione dell'attivita' commerciale ad altro soggetto
in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita'.
2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione
redatta in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti
previsti, e presentata al comune, a pena di decadenza, entro un anno
dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione
o affidamento in gestione dell'attivita'.
3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono
reintestate, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi
che ne facciano domanda, purche' abbiano nominato, con la maggioranza
indicata nell'Art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per
tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una
societa' di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli
eredi, o i rappresentati legali della societa', devono essere in
possesso dei requisiti di cui all'Art. 5. Gli eredi anche non in
possesso dei requisiti di cui all'Art. 5, comma 4 hanno la facolta'
di continuare l'attivita' fino alla reintestazione
dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al
comune.
4. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in
possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attivita' o non
intenda continuarla, l'erede ha facolta', entro dodici mesi dalla
data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso
degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione, corredata da
dichiarazione resa in conformita' alle disposizioni contenute nel
decreto legislativo n. 445/2000, attestante il possesso del requisiti
previsti, e presentata dal cessionario al comune, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dall'atto di cessione dell'attivita'.
5. La reintestazione dell'autorizzazione e' effettuata dal comune
sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione e'
reintestata dal comune di residenza dell'operatore subentrante.
6. Il reintestatario dell'autorizzazione acquisisce i titoli di
priorita' in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del
precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle
precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di
qualsiasi tipologia, ne' trasferite su autorizzazioni gia' nella
disponibilita' dell'operatore.
7. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di
autorizzazione e di concessione rilasciate per un posteggio riservato
a soggetti portatori di handicap, la reintestazione e effettuata
esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.
Art. 10.
Piano e regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche
1. Il comune approva il piano per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche che individua le aree destinate all'esercizio
dell'attivita' e le aree in cui l'attivita' e vietata e definisce
modalita' per lo svolgimento dell'attivita' commerciale in relazione
a quanto previsto dall'Art. 4 della presente legge. Il piano e'
approvato sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte
nell'elenco di cui all'Art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000,
n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli
utenti).
2. Il piano comunale ha validita' almeno triennale e puo' essere
aggiornato con le stesse modalita' previste per l'approvazione.
3. Al fine di assicurare la conformita' dei piani comunali
approvati prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale di
cui all'Art. 3, i comuni provvedono alla eventuale modifica o
integrazione degli stessi.
4. Il comune approva il regolamento comunale che, ai sensi
dell'Art. 117, comma 6 della Costituzione, disciplina
l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia
di commercio su aree pubbliche.
Art. 11.
Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la
qualificazione di mercati e fiere esistenti
1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi
mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per
l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i comuni tengono
conto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, culturale e ambientale;
b) delle compatibilita' rispetto alle esigenze di carattere
igienico-sanitario;
c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei
necessari servizi pubblici.
2. Qualora uno o piu' soggetti mettano a disposizione del comune
un'area privata per l'escrcizio dell'attivita' di cui all'Art. 6,
comma 3 lettera a), essa puo' essere inserita tra le aree destinate
all'esercizio dell'attivita' stessa.
3. Al fine della tutela e valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, culturale e ambientale il comune, sentite le
organizzazioni di categoria del commercio su aree
pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e le
associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'Art. 3
della legge regionale n. 1/2000, puo' provvedere allo spostamento di
un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un
termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove
aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilita' di prevedere
termini diversi a seguito di specifici accordi.
4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e
sicurezza o di igiene e sanita' pubblica, resta salva la facolta' del
comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi
fuori mercato, fiere. Al riguardo il comune consulta le
organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce
congrui termini per le nuove collocazioni.
5. Ogni area pubblica destinata all'esercizio del commercio su
posteggio e' dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura
proporzionale al numero dei posteggi.
Art. 12.
Orari per l'attivita' commerciale
1. Gli orari di vendita, per ciascun mercato o fiera, sono
definiti dal comune nell'ambito delle normative vigenti.
2. E' facolta' del comune armonizzare gli orari delle attivita'
commerciali su aree pubbliche con gli orari delle attivita'
commerciali sulle aree private in sede fissa.
Art. 13.
Osservatorio regionale in materia di commercio.
Modifica dell'Art. 8
della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina
del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114).
Dopo il comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale 17 maggio 1999,
n. 28, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Nell'ambito dell'osservatorio regionale e' istituito uno
specifico sistema di monitoraggio delle attivita' commerciali su aree
pubbliche.".
Art. 14.
Decadenza dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione nonche' l'eventuale concessione nel mercato e
nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non risulti in
possesso dei requisiti di cui all'Art. 5.
2. L'autorizzazione e la concessione nel mercato decadono
altresi' nei casi in cui l'operatore:
a) non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data
dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facolta' del comune di
concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata
necessita';
b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori
complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero
superiori ad un terzo del periodo di operativita' del mercato ove
questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi, qualora
trattasi di ditta individuale, di sospensione dell'attivita' per
malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio certificata al
comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo cui si riferisce.
In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell'autorizzazione
non opera qualora l'attivita' sia sospesa per un periodo massimo di
quindici mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l'attivita' sia
sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come
previsto dall'Art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge
quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e dell'Art. 42 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'Art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);
c) non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di
cui all'Art. 9, comma 2.
3. L'autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel
caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di
edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio,
fatti salvi i casi di sospensione dell'attivita' da parte di ditta
individuale per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio,
in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Nelle fiere di durata fino a due giorni e' obbligatoria la
presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore
e da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un
periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola
edizione della fiera.
Art. 15.
S a n z i o n i
1. Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche senza la
prescritta autorizzazione o concessione di posteggio e punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500 ad
Euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su
aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore
familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all'Art. 5, e'
punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 250 ad Euro 1.500. Tale sanzione e irrogata al titolare
dell'autorizzazione.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal
comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 ad
Euro 1.500.
4. In caso di particolare gravita' o di recidiva, puo' essere
disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attivita' di
vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attivita'. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa oblazione
per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se
e' stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai
fini della valutazione della recidiva, hanno rilievo le violazioni
compiute nel territorio della Regione Toscana.
5. Nel caso in cui l'operatore, nel periodo di cinque anni a
decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per
la terza volta, puo' essere disposta la revoca dell'autorizzazione.
6. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed
all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute
nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in
materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.
Art. 16.
Norme transitorie e finali
1. L'autorizzazione di tipo itinerante gia' rilasciata dai comuni
toscani ai soggetti non residenti in Toscana precedentemente
all'entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme
in materia di commercio su aree pubbliche) e' convertita di diritto
nell'autorizzazione di cui all'Art. 7, comma 2. Gli ulteriori
adempimenti amministrativi sono di competenza dei comuni toscani che
hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il comune
di residenza dell'operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono
alla conversione nonche' agli ulteriori adempimenti amministrativi
inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana
dai comuni delle altre Regioni italiane.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di
cui all'Art. 3 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme in materia di
commercio su aree pubbliche);
b) legge regionale 24 aprile 2001, n. 21 (legge regionale
3 marzo 1999, n. 9 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
Modifiche);
3. Dalla stessa data cessano di avere applicazione nel territorio
della Regione Toscana il titolo II limitatamente al possesso dei
requisiti del commercio sulle aree pubbliche, e il titolo X, del
decreto legislativo n. 114/1998 salvo quanto disposto dall'Art. 30,
comma 5 del medesimo decreto legislativo.
4. Ai fini dell'assegnazione del posteggio per l'esercizio
dell'attivita', in via transitoria, il comune puo' consentire il
cumulo delle presenze riferite ad uno stesso mercato, gia' possedute
o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia,
all'entrata in vigore della presente legge.
Tale cumulo, ove consentito, puo' essere richiesto fino al primo
avviso pubblico di assegnazione di posteggio, pubblicato
successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 4 febbraio 2003
MARTINI
La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 28 gennaio 2003.
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