Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani
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Normative 2003

REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 10

Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
(GU n. 43 del 25-10-2003)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 12 febbraio 2003)


IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto e finalita'

1. La presente legge disciplina il commercio su aree pubbliche e persegue le seguenti finalita':
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riferimento all'informazione, alla possibilita' di approvvigionamento, al servizio di prossimita', all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonche' l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari;
e) la tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati.
2. La disciplina di cui alla presente legge non si applica agli imprenditori agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'Art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'Art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonche' per la sostituzione nell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui all'Art. 7, comma 7.


Art. 2.
Definizioni

1. Per commercio su aree pubbliche si intendono le attivita' di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprieta' pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilita'.
2. Per aree pubbliche si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per piano si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'Art. 10.
4. Per mercato si intende uno specifico ambito delle aree di cui ai commi 1 e 2, articolato in piu' posteggi, attrezzato o meno e destinato all'esercizio dell'attivita' commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande; per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
5. Per posteggio nel mercato e per posteggio fuori mercato si intendono le parti delle aree di cui ai commi 1 e 2 che vengono date in concessione agli operatori.
6. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita'.
7. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonche' attivita' culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le societa' di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonche' ai produttori agricoli non professionali, secondo modalita' e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
8. Per autorizzazione all'esercizio itinerante del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal comune di residenza o dal comune in cui ha sede legale la societa' di persone.
9. Per autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio si intende l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
10. Per concessione temporanea si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 9.
11. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si e' presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita' commerciale.
12. Per presenze effettive in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita' in tale fiera.


Art. 3.
Regolamento di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adotta apposito regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche.
2. A tal fine la giunta regionale acquisisce il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e consulta le associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'Art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti).
3. Fino all'approvazione del regolamento comunale di cui all'Art. 10, comma 4 o, se esistente; fino al suo adeguamento alle norme della presente legge, i comuni applicano le disposizioni del regolamento regionale.


Art. 4.
Qualificazione e valorizzazione delle attivita' commerciali in aree particolari

1. La Regione, d'intesa con i comuni e sentite le parti sociali, puo' programmare interventi per la qualificazione e la valorizzazione delle attivita' commerciali su aree pubbliche.
2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree rurali, montane e insulari nonche' nelle zone periferiche o degradate delle aree metropolitane e degli altri centri, i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita' effettuate su posteggi situati in comuni o frazioni con popolazione inferiore a tremila abitanti.
3. Per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane, anche al fine di garantire un equilibrato rapporto tra centro e aree periferiche, il comune puo' promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attivita' commerciale nei posteggi dei mercati.
4. Il comune, per le finalita' di cui al presente articolo puo' definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane. Il comune puo' altresi' introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.
5. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attivita' commerciale il comune puo' affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a soggetti da individuarsi con le modalita' definite dal piano comunale.


Art. 5.
Requisiti per l'accesso all'attivita'

1. Ai sensi della presente legge l'attivita' commerciale su aree pubbliche puo' essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o in commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralita' pubblica) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
4. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologicoalimentare, come disciplinato dalle vigenti normative delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.).
5. Ove l'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare sia svolta da societa' di persone, il possesso dei requisiti di cui al comma 4 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale ed il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e' richiesto nei confronti di tutti i soci.


Art. 6.
Esercizio dell'attivita'

1. Il commercio su aree pubbliche e soggetto ad autorizzazione amministrativa ed e' svolto da persone fisiche o societa' di persone in possesso del requisiti di cui all'Art. 5.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari e' soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
3. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione;
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
4. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali e soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorita' che stabiliscono modalita' e condizioni per l'utilizzo delle aree predette.
5. Nel territorio toscano e' consentito l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati nelle regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.


Art. 7.
Autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' e concessioni di posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato sono rilasciate dal comune dove ha sede il posteggio.
L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale anche all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonche' alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche e rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di societa' di persone, dal comune in cui ha sede legale la societa'. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attivita' nelle fiere nonche' nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
3. Ad uno stesso soggetto non puo' essere rilasciata piu' di un'autorizzazione di cui al comma 2, fatta salva la facolta' di subentrare in autorizzazioni esistenti.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche del prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
5. Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la partecipazione solo di operatori gia' in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
6. Le autorizzazioni e le concessioni decennali di posteggio nei mercati e nelle fiere sono rilasciate contestualmente. Per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino al massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
7. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attivita' e consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformita' con gli articoli 46 e seguenti del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attivita'. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta del soggetti incaricati dal comune per l'attivita' di vigilanza e controllo.
8. Il comune puo' prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.


Art. 8.
Posteggi riservati

1. Al fine di garantire l'accesso all'attivita' commerciale dei soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) i comuni possono individuare posteggi riservati nei mercati e nelle fiere.
2. Il comune individua nell'ambito delle aree destinate all'esercizio delle attivita' commerciali su aree pubbliche posteggi riservati ai portatori di handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di piu' di un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l'esercizio dell'attivita' in caso di assenza del titolare, e ammessa possibilita' di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali alle condizioni di cui all'Art. 7, comma 7.
4. Nei mercati e nelle fiere il comune puo' riservare posteggi agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalita' delle produzioni.


Art. 9.
Reintestazione dell'autorizzazio ne e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio di cui all'Art. 7, comma 1, nonche' l'autorizzazione di cui all'Art. 7, comma 2, sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attivita' commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita'.
2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, e presentata al comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attivita'.
3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purche' abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'Art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una societa' di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentati legali della societa', devono essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 5. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'Art. 5, comma 4 hanno la facolta' di continuare l'attivita' fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al comune.
4. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attivita' o non intenda continuarla, l'erede ha facolta', entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 445/2000, attestante il possesso del requisiti previsti, e presentata dal cessionario al comune, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'atto di cessione dell'attivita'.
5. La reintestazione dell'autorizzazione e' effettuata dal comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione e' reintestata dal comune di residenza dell'operatore subentrante.
6. Il reintestatario dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorita' in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, ne' trasferite su autorizzazioni gia' nella disponibilita' dell'operatore.
7. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione e effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.


Art. 10.
Piano e regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il comune approva il piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che individua le aree destinate all'esercizio dell'attivita' e le aree in cui l'attivita' e vietata e definisce modalita' per lo svolgimento dell'attivita' commerciale in relazione a quanto previsto dall'Art. 4 della presente legge. Il piano e' approvato sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'Art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti).
2. Il piano comunale ha validita' almeno triennale e puo' essere aggiornato con le stesse modalita' previste per l'approvazione.
3. Al fine di assicurare la conformita' dei piani comunali approvati prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'Art. 3, i comuni provvedono alla eventuale modifica o integrazione degli stessi.
4. Il comune approva il regolamento comunale che, ai sensi dell'Art. 117, comma 6 della Costituzione, disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.


Art. 11.
Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione di mercati e fiere esistenti

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i comuni tengono conto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
b) delle compatibilita' rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
2. Qualora uno o piu' soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata per l'escrcizio dell'attivita' di cui all'Art. 6, comma 3 lettera a), essa puo' essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attivita' stessa.
3. Al fine della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 1/2000, puo' provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilita' di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanita' pubblica, resta salva la facolta' del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato, fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
5. Ogni area pubblica destinata all'esercizio del commercio su posteggio e' dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.


Art. 12.
Orari per l'attivita' commerciale

1. Gli orari di vendita, per ciascun mercato o fiera, sono definiti dal comune nell'ambito delle normative vigenti.
2. E' facolta' del comune armonizzare gli orari delle attivita' commerciali su aree pubbliche con gli orari delle attivita' commerciali sulle aree private in sede fissa.


Art. 13.
Osservatorio regionale in materia di commercio.

Modifica dell'Art. 8 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
Dopo il comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Nell'ambito dell'osservatorio regionale e' istituito uno specifico sistema di monitoraggio delle attivita' commerciali su aree pubbliche.".


Art. 14.
Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione nonche' l'eventuale concessione nel mercato e nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti di cui all'Art. 5.
2. L'autorizzazione e la concessione nel mercato decadono altresi' nei casi in cui l'operatore:
a) non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facolta' del comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessita';
b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operativita' del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi, qualora trattasi di ditta individuale, di sospensione dell'attivita' per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo cui si riferisce.
In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell'autorizzazione non opera qualora l'attivita' sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l'attivita' sia sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'Art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'Art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'Art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);
c) non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui all'Art. 9, comma 2.
3. L'autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione dell'attivita' da parte di ditta individuale per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio, in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Nelle fiere di durata fino a due giorni e' obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore e da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.


Art. 15.
S a n z i o n i

1. Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500 ad Euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all'Art. 5, e' punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 ad Euro 1.500. Tale sanzione e irrogata al titolare dell'autorizzazione.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 ad Euro 1.500.
4. In caso di particolare gravita' o di recidiva, puo' essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attivita'. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa oblazione per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se e' stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.
5. Nel caso in cui l'operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, puo' essere disposta la revoca dell'autorizzazione.
6. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.


Art. 16.
Norme transitorie e finali

1. L'autorizzazione di tipo itinerante gia' rilasciata dai comuni toscani ai soggetti non residenti in Toscana precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) e' convertita di diritto nell'autorizzazione di cui all'Art. 7, comma 2. Gli ulteriori adempimenti amministrativi sono di competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell'operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono alla conversione nonche' agli ulteriori adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre Regioni italiane.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'Art. 3 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche);
b) legge regionale 24 aprile 2001, n. 21 (legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche". Modifiche);
3. Dalla stessa data cessano di avere applicazione nel territorio della Regione Toscana il titolo II limitatamente al possesso dei requisiti del commercio sulle aree pubbliche, e il titolo X, del decreto legislativo n. 114/1998 salvo quanto disposto dall'Art. 30, comma 5 del medesimo decreto legislativo.
4. Ai fini dell'assegnazione del posteggio per l'esercizio dell'attivita', in via transitoria, il comune puo' consentire il cumulo delle presenze riferite ad uno stesso mercato, gia' possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, all'entrata in vigore della presente legge.
Tale cumulo, ove consentito, puo' essere richiesto fino al primo avviso pubblico di assegnazione di posteggio, pubblicato successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 febbraio 2003

MARTINI

La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 gennaio 2003.







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