Normative 2003
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 31 luglio 2003
Modalita' di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. (GU n. 183 del 8-8-2003)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del
9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente "Riforma
della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 7, della legge 30 maggio
2003, n. 119, in base al quale entro quarantacinque giorni dalla
entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, cosi' come
modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119, con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
definite le modalita' di attuazione;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del
24 luglio 2003;
Acquisito il parere espresso dalle competenti Commissioni
parlamentari;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Sistema informativo agricolo nazionale
1. Per l'attuazione dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2003, n. 119 (legge n. 119/2003), l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) rende disponibili i servizi relativi
alla gestione del regime del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari attraverso il Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), determinando le modalita' di
accesso telematico.
2. Le regioni e province autonome (regioni) si avvalgono del SIAN
per tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto; a tal fine
possono consultare i dati relativi a tutti gli acquirenti e a tutti i
produttori in esso registrati. Possono, inoltre, avvalersi dei
servizi del SIAN per le operazioni di stampa e spedizione delle
comunicazioni di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.
3. I dati comunicati dalle regioni tramite il SIAN fanno fede ad
ogni effetto per gli adempimenti previsti dal presente decreto a
carico degli acquirenti riconosciuti, i quali a tal fine si avvalgono
del SIAN e possono consultare i dati relativi ai propri conferenti.
4. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti che intendono
avvalersi del SIAN devono presentare all'AGEA un'apposita richiesta,
comunicando codice fiscale, denominazione, sede e rappresentante
legale.
5. Le ditte acquirenti devono comunicare alla regione che li ha
riconosciuti l'adesione ed il recesso da una associazione o
organizzazione di acquirenti.
6. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti registrate nel
SIAN possono consultare i dati relativi agli acquirenti loro
associati che hanno comunicato la propria adesione.
7. Le regioni registrano nel SIAN le organizzazioni di produttori
da loro riconosciute.
8. I produttori devono comunicare alla regione, come definita
all'art. 2, comma 1, del presente decreto, l'adesione ad una
organizzazione. In assenza di tale comunicazione il produttore, ai
fini dell'applicazione della legge n. 119/2003, viene considerato non
associato; le adesioni, gia' comunicate prima dell'entrata in vigore
del presente decreto, devono essere ripetute.
9. Le organizzazioni di produttori riconosciute e registrate nel
SIAN possono consultare i dati relativi ai produttori che hanno
comunicato la propria adesione.
10. Le regioni verificano la decorrenza delle adesioni e dei
recessi loro comunicati ai sensi del presente articolo e le
registrano nel SIAN.
11. I centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) possono
consultare attraverso il SIAN i dati settoriali relativi ai soggetti
per i quali hanno ricevuto il mandato; i dati informatizzati del
fascicolo aziendale da loro detenuto, che siano rilevanti per la
gestione del settore, sono resi accessibili ai competenti uffici
regionali.
Art. 2.
Classificazione delle aziende
1. La regione o provincia autonoma competente per l'esecuzione
degli adempimenti del regime del prelievo supplementare relativi ad
una azienda produttrice di latte e' quella dove risulta ubicato il
centro aziendale dell'azienda stessa. Il centro aziendale e'
identificato attraverso la particella catastale su cui e' ubicata la
stalla e il codice aziendale assegnato dalla Azienda sanitaria locale
(ASL) competente tenendo conto anche delle specificita' del catasto
ex austro-ungarico, nelle zone in cui esso e' ancora vigente.
2. Ogni azienda di produzione viene identificata, conformemente a
quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica
1° dicembre 1999, n. 503, attraverso il codice unico delle aziende
agricole (CUAA) e ogni sua unita' tecnico-economica attraverso il
comune di ubicazione; pertanto sono considerate unitariamente unita'
produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune.
3. Un'azienda produttrice di latte e' classificata ricadente:
a) in zona di montagna, se il suo centro aziendale principale di
produzione ed almeno il 50% della superficie agricola utilizzata
complessiva sono ubicati in una zona classificata ai sensi della
direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3, e successive
modificazioni, integrazioni e codificazioni, nonche' ai sensi del
regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;
b) in zona svantaggiata, se il suo centro aziendale principale di
produzione e almeno il 50% della superficie agricola utilizzata
complessiva sono ubicati nelle zone classificate ai sensi dell'art.
3, paragrafi 3 o 4 della medesima direttiva;
c) in zona di pianura negli altri casi.
4. Le regioni provvedono a tenere aggiornata la classificazione
aziendale.
Art. 3.
Determinazione della quota
1. Il quantitativo individuale di riferimento e' costituito da
un'unica quota per le consegne e da un'unica quota per le vendite
dirette quale risulta, per il primo periodo di applicazione, dalle
comunicazioni individuali relative al periodo di produzione lattiera
2003/2004.
2. Il registro pubblico delle quote, istituito dall'art. 2, comma
2, della legge n. 119/2003 e' tenuto informaticamente dall'AGEA
all'interno del SIAN, ed e' consultabile integralmente da chi ne ha
interesse.
3. Entro il trentesimo giorno precedente l'inizio di ciascun
periodo di commercializzazione le regioni iscrivono nel registro di
cui al comma 2 i quantitativi di riferimento individuali aggiornati.
4. Anteriormente all'inizio di ciascun periodo di
commercializzazione le regioni, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, inviano a ciascun produttore un certificato in
due copie, una delle quali recante l'indicazione "copia per
l'acquirente", contenente:
a) gli estremi identificativi dell'azienda;
b) la classificazione di cui all'art. 2, comma 3 del presente
decreto;
c) i quantitativi individuali di riferimento di inizio periodo e
il tenore di materia grassa di riferimento;
d) il dettaglio delle variazioni della quota che determinano il
quantitativo di riferimento.
5. La previsione di cui all'art. 2, comma 2-ter, della legge n.
119/2003 si applica in tutti i casi di nuova assegnazione o
acquisizione di quantitativi di riferimento da parte di produttori
che conducono un'azienda agricola presa in affitto o comodato e non
ai quantitativi che sono stati trasferiti insieme all'azienda stessa
da parte del cessionario.
6. Al termine del contratto di affitto o comodato, o negli altri
casi approvati dalle regioni, il produttore puo' trasferire il
proprio quantitativo di riferimento individuale in una nuova azienda,
purche' ubicata nella stessa zona di classificazione di quella
precedentemente condotta.
7. Sono esclusi dalle assegnazioni di quota di cui all'art. 3 della
legge n. 119/2003, i produttori che a partire dal periodo 1995/1996
abbiano venduto, ovvero affittato per un periodo superiore a due
campagne lattiere, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento
di cui erano titolari, separatamente dall'azienda. Non sono compresi
nei trasferimenti di cui al presente comma gli affitti di sola quota
in corso di periodo di cui all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 3950/92, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n.
1256/99.
Art. 4.
Decadenza delle quote
1. Qualora nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il
produttore non utilizzi il proprio quantitativo individuale di
riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, per
almeno il 70 per cento, senza aver ottenuto il riconoscimento di una
causa di forza maggiore, decade dalla titolarita' della quota non
utilizzata.
2. Nel caso delle consegne per la verifica di utilizzo si adotta il
quantitativo rettificato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
3. Ai fini della verifica di utilizzo si tiene conto del
quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, senza
considerare gli affitti di quota di cui all'art. 19.
4. Entro il successivo 30 giugno, con il supporto delle procedure
del SIAN, le regioni comunicano ai produttori interessati la
decadenza della titolarita' del quantitativo di riferimento non
utilizzato. Entro e non oltre il successivo 15 settembre le regioni
procedono al consolidamento dei dati sulle quote non utilizzate.
5. Nel caso di aziende condotte a tempo determinato la decadenza
della quota e' efficace anche in capo al proprietario dell'azienda.
6. Entro il 30 settembre l'AGEA provvede alla riattribuzione dei
quantitativi alle regioni secondo il disposto dell'art. 3, commi 2 e
3, della legge n. 119/2003. I quantitativi revocati ad aziende
ubicate nelle zone montane o svantaggiate sono riattribuiti alle
regioni cui afferivano per essere riassegnati esclusivamente ad
aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; i quantitativi
revocati ad aziende ubicate in zone non svantaggiate delle regioni
insulari sono riattribuiti alle regioni cui afferivano per essere
riassegnati ad aziende comunque ubicate nel territorio delle regioni
medesime.
7. Le cause di forza maggiore di cui all'art. 3, comma 1, della
legge n. 119/2003, sono le seguenti:
a) esproprio di parte consistente della superficie agricola
utilizzata per la produzione dell'azienda;
b) decesso del produttore;
c) furto o perdita accidentale di parte consistente del
patrimonio bovino da latte;
d) calamita' naturale grave che colpisce parte consistente della
superficie agricola utilizzata;
e) distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della
mandria lattiera;
f) epizoozie e altre cause sanitarie, certificate dall'autorita'
sanitaria competente o da veterinari riconosciuti ai sensi del
decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che compromettano la
produzione lattiera.
8. Le cause di forza maggiore devono essere comunicate
dall'interessato, corredate della documentazione probante, alla
competente regione perentoriamente entro trenta giorni dal
verificarsi dell'evento, a pena di irricevibilita'.
9. La regione verifica la sussistenza delle cause di forza maggiore
comunicate, determina il periodo di riferimento per il quale risulta
colpita la capacita' produttiva dell'azienda, che deve essere
interessato dall'evento per un arco temporale significativo. L'esito
del procedimento deve essere comunicato all'interessato e iscritto
nel registro delle quote di cui all'art. 2, comma 2, attraverso il
SIAN entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione
cui si riferisce.
10. La persistenza della causa di forza maggiore puo' essere
riconosciuta, su richiesta documentata dell'interessato, da
presentarsi entro e non oltre il 31 dicembre del periodo successivo a
quello di cui al comma 8, per un secondo periodo di
commercializzazione.
11. Non sono assoggettati alla decadenza di cui al presente
articolo, per il periodo di realizzazione di un piano di sviluppo
approvato dalla competente regione o provincia autonoma, i
quantitativi acquisiti in attuazione del piano stesso, a condizione
che la regione o provincia autonoma abbia iscritto tale piano nel
registro di cui all'art. 3, comma 2, entro e non oltre il termine del
primo periodo di commercializzazione cui si riferisce ed a condizione
che gli stessi quantitativi non siano oggetto di vendita o di
affitto, disgiuntamente dall'azienda, nel periodo di vigenza del
piano di sviluppo regionale.
12. In applicazione dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92,
cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99, il termine
ultimo perche' un produttore comunichi alla regione o provincia
autonoma competente per territorio l'avvenuta ripresa della
produzione e' fissato al 31 agosto successivo al periodo di mancata
commercializzazione.
Art. 5.
Riconoscimento degli acquirenti
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 13 del regolamento
(CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, ogni
acquirente e' tenuto a presentare, almeno centoventi giorni prima
della data in cui intende avviare l'attivita' di raccolta dai
produttori, apposita richiesta alla regione nella quale e' ubicata la
propria sede legale con le modalita' dalle stesse determinate.
2. Le regioni, procedono al riconoscimento, valido per tutto il
territorio nazionale, dopo aver verificato:
a) il rispetto di tutti i requisiti indicati nell'art. 13 del
regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001,
con l'indicazione del luogo, all'interno del territorio della regione
o provincia autonoma, dove sono rese disponibili le scritture
contabili;
b) la dotazione da parte dell'acquirente di apparecchiature
idonee al collegamento telematico con il SIAN, o in alternativa
l'adesione ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche
dati SIAN forniti da:
centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato
dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
organizzazioni e associazioni degli acquirenti di cui all'art.
1, comma 6, della legge n. 119/2003;
c) la dotazione da parte del legale rappresentante
dell'acquirente di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un
ente certificatore riconosciuto;
d) l'impegno da parte dell'acquirente a comunicare prontamente
ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale e alle
proprie sedi;
e) ogni altro requisito dalle stesse previsto, atto a garantire
la riscossione del prelievo supplementare.
3. Le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti gia'
riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 2, o
negli altri casi previsti dalla normativa vigente, entro
quarantacinque giorni dal relativo accertamento. Il riconoscimento e'
altresi' revocato in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino
reiterazione ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n 507.
4. Le regioni provvedono a tenere un apposito albo degli acquirenti
riconosciuti presso le stesse istituito; tutti gli aggiornamenti
dell'albo devono essere contestualmente registrati nel SIAN.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno l'albo di cui al comma 4 deve
essere aggiornato con tutti gli acquirenti riconosciuti per il
periodo successivo, al fine di consentire ai produttori di adempiere
all'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 119/2003.
6. L'acquirente cui e' stato revocato il riconoscimento, entro
quindici giorni dalla notifica deve rendere noto, con apposita
comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento di
revoca. L'acquirente revocato puo' presentare apposita istanza, non
prima di sei mesi dalla decorrenza della revoca, alla regione
competente per ottenere un nuovo riconoscimento. A tal fine la
regione deve verificare, con uno specifico ed approfondito controllo,
da espletare anche presso i locali dell'impresa acquirente, se
sussistono tutti i prescritti requisiti.
7. La regione competente effettua il controllo di cui al comma 6,
nei tre mesi successivi alla presentazione della istanza da parte
dell'acquirente, e procede se del caso al nuovo riconoscimento
dell'acquirente, aggiornando l'apposito albo.
8. In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica di
un'azienda acquirente riconosciuta non e' richiesto un nuovo
riconoscimento, purche' la regione competente possa verificare, su
apposita istanza, il mantenimento di tutti i requisiti di cui al
comma 2 ed il rilevante subentri nella tenuta dei registri di settore
e in tutti i relativi obblighi e oneri derivanti dalla vigente
normativa in materia di quote latte.
Art. 6.
Adempimenti degli acquirenti
1. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 14, comma 2, del
regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001,
gli acquirenti riconosciuti devono tenere un registro mensile che
contenga almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del
conferente e dell'azienda di produzione; elementi della comunicazione
di cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto; quantitativo
individuale e tenore di materia grassa di riferimento disponibile;
quantitativo e tenore di materia grassa del latte consegnato
mensilmente; quantitativo complessivo rettificato ai sensi dell'art.
4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del
9 luglio 2001; quantitativo in esubero.
2. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 14, comma 3, del
regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001,
gli acquirenti riconosciuti devono tenere un registro mensile che
contenga almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del
fornitore, quantitativo di latte sfuso acquistato, quantitativo di
prodotti lattiero-caseari acquistato.
3. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti
registrano nella banca dati del SIAN tutte le informazioni previste
dal comma 1 e le informazioni previste dal comma 2 limitatamente ai
soli quantitativi di latte sfuso, certificandole con l'apposizione
della propria firma digitale, secondo le modalita' di trasmissione
telematica che saranno indicate dall'AGEA.
4. Il SIAN mette a disposizione degli acquirenti, per via
telematica, il registro di cui al comma 1 contenente le informazioni
dagli stessi dichiarati; la stampa, a richiesta, di questo registro
su carta comune soddisfa gli obblighi di tenuta. Il registro di cui
al comma 2 deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla
competente regione o provincia autonoma.
5. Entro i venti giorni successivi al termine di cui al comma 3,
gli acquirenti possono rettificare i dati trasmessi. Per l'ultimo
mese del periodo di commercializzazione le dichiarazioni di cui al
comma 3 devono essere registrate nella banca dati del SIAN entro il
30 aprile e possono essere corrette entro il 14 maggio.
6. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare,
calcolato in base al disposto dell'art. 1 del regolamento (CEE) n.
3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, relativo al latte
consegnato e rettificato in esubero rispetto al quantitativo
individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo
conto delle variazioni intervenute e registrate nella banca dati del
SIAN, determinato con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, del
regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
7. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 27,
della legge n. 119/2003, gli acquirenti provvedono al versamento
degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente indicato
dall'AGEA nonche' alla registrazione nella banca dati del SIAN degli
estremi del versamento, con la ripartizione della somma per ciascun
conferente, e all'invio alla regione o provincia autonoma che li ha
riconosciuti di copia della ricevuta di versamento.
8. Le regioni verificano mensilmente, con il supporto delle
procedure del SIAN, la corretta determinazione degli esuberi
individuali, degli importi trattenuti, nonche' il loro effettivo
versamento, registrando nella banca dati del SIAN le violazioni
contestate. Le regioni verificano, altresi', per ciascuna azienda, la
coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche
da latte, avvalendosi dell'anagrafe bovina e procedendo ad ogni
ulteriore accertamento che ritengano necessario per la corretta
imputazione dei dati del prelievo.
9. Se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai
sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 119/2003, una nuova
violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di
commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso
articolo e determina, pertanto, la revoca del riconoscimento.
10. Gli acquirenti, in applicazione dell'art. 5, comma 7, della
legge n. 119/2003, registrano nella banca dati del SIAN i centri di
raccolta utilizzati e le modalita' di raccolta adottate, indicando la
targa degli automezzi utilizzati, direttamente o indirettamente, e
l'autorizzazione sanitaria per le autocisterne. Per i trasporti
effettuati direttamente dal produttore non dotato di autocisterna non
deve essere registrata la targa degli automezzi utilizzati. Ogni
variazione di tali informazioni deve essere prontamente registrata.
Art. 7.
Modalita' di sostituzione del versamento
1. L'acquirente che intende avvalersi della facolta' di cui
all'art. 5, comma 6, della legge n. 119/2003, deve stipulare una
fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta per un
importo pari al prelievo supplementare da versare, utilizzando
obbligatoriamente il testo di cui all'allegato 1 del presente
decreto.
2. La fideiussione di cui al comma 1, entro lo stesso termine di
cui all'art. 6, comma 7, del presente decreto, deve essere inviata in
plico all'AGEA e in copia alla regione competente; entro lo stesso
termine l'acquirente deve registrare nella banca dati del SIAN gli
estremi della fideiussione inviata.
3. Entro il 31 luglio l'AGEA escute le fideiussioni di cui al
presente articolo per la parte di prelievo che non viene restituita,
liberando contestualmente la differenza. L'acquirente deve provvedere
entro i successivi quindici giorni, ove gia' dovuto, al pagamento ai
produttori delle somme liberate.
Art. 8.
Modalita' di determinazione dei capi
1. Per l'attuazione della verifica, per ciascuna azienda, della
coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche
da latte, prevista dall'art. 5, comma 3, della legge n. 119/2003,
l'AGEA mette a disposizione delle regioni il supporto delle procedure
del SIAN.
2. I criteri per la determinazione del numero delle vacche che
risultano iscritte nell'anagrafe bovina e i parametri per il corretto
confronto con la produzione dichiarata, cosi' come individuati dalla
Commissione per la verifica e l'accertamento dello stato della
commercializzazione del latte e dei prodotti lattieri da parte dei
produttori e degli acquirenti, istituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 30803 del 2 agosto 2002, si basano in
particolare:
a) sul conteggio dei giorni di presenza in stalla di ogni singolo
capo potenzialmente in grado di produrre latte;
b) sul periodo di lattazione di ogni singolo capo, cosi' come
registrato nell'anagrafe bovina;
c) sulla resa produttiva della razza prevalente dei capi in
stalla;
d) sulla resa provinciale media dichiarata dai produttori.
Art. 9.
Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti
1. I conteggi di fine periodo previsti dall'art. 5 del regolamento
(CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, riguardanti le
quantita' di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnate dai
produttori, sono costituiti dall'aggiornamento del registro mensile
inviato ai sensi dell'art. 6, comma 5, secondo periodo, del presente
decreto.
2. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti devono trasmettere
alla regione o provincia autonoma che li ha riconosciuti una
dichiarazione, costituita dalla stampa dei conteggi di cui al comma
1, secondo le disposizioni previste dall'art. 6, comma 1, secondo
periodo della legge n. 119/2003.
Art. 10.
Pluralita' e successione di acquirenti
1. Ciascun produttore e' tenuto a consegnare copia della
comunicazione di quota, trasmessa dalla competente regione,
all'acquirente cui intende conferire latte e successivamente ad
informarlo di ogni eventuale variazione sopravvenuta.
2. Gli acquirenti, in assenza della documentazione comprovante la
titolarita' di quota da parte del produttore, sono tenuti a
trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato
in base a quanto disposto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n.
3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992.
3. La dichiarazione di pluralita' di cui all'art. 7, comma 1, della
legge n. 119/2003, deve essere accompagnata da una copia della
comunicazione del quantitativo individuale di riferimento di cui
all'art. 3, comma 4 del presente decreto.
4. La dichiarazione di successione di cui all'art. 7, comma 1,
della legge n. 119/2003, deve riportare il quantitativo individuale
di riferimento disponibile e il quantitativo rettificato gia'
consegnato nel corso del periodo e deve essere accompagnata da una
copia della comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, del presente
decreto. Copia di tale dichiarazione deve essere inviata
contestualmente anche alla regione ove e' ubicata l'azienda
produttrice.
5. Le regioni verificano le dichiarazioni ad esse trasmesse e le
registrano nel SIAN entro trenta giorni dal ricevimento.
6. Gli acquirenti, ai fini del calcolo del prelievo supplementare
eventualmente dovuto, sono tenuti a verificare la registrazione nel
SIAN delle dichiarazioni di cui al presente articolo.
Art. 11.
Pluralita' di aziende con unico conduttore
1. Il produttore che conduce piu' di una azienda (unita'
tecnico-economica) puo' richiedere, entro il 31 dicembre di ogni
anno, alla regione la facolta', per il periodo successivo, di
considerare unitariamente le quote di tipo consegne o le quote di
tipo vendite dirette inerenti le singole aziende, distribuendo
liberamente la produzione sulle medesime, qualora vengano soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) le aziende devono essere tutte ubicate nella medesima regione;
b) le aziende devono essere tutte classificate in zona omogenea,
ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto.
2. La regione autorizza la gestione unitaria di cui al comma 1,
registrandola contestualmente nella banca dati del SIAN entro il
successivo 15 febbraio.
Art. 12.
Documentazione di raccolta del latte
1. Il produttore che effettua consegne di latte deve tenere un
registro di consegna che contenga i seguenti elementi:
a) data e ora della consegna;
b) quantitativo di latte consegnato;
c) dati identificativi della ditta acquirente;
d) dati identificativi del trasportatore;
e) targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto;
f) firma del conducente del mezzo;
g) firma del produttore o di un suo delegato.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere tenuto su fogli
numerati e vidimati dalla regione o provincia autonoma dove e'
ubicata l'azienda produttrice.
3. Il trasportatore, durante la raccolta del latte, deve tenere un
registro, in doppia copia, che contenga i seguenti elementi:
a) dati identificativi della ditta acquirente e del destinatario
se diverso;
b) dati identificativi del trasportatore;
c) data del trasporto;
d) targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto.
4. Per ogni singola consegna di latte sul registro di raccolta
devono essere riportati i seguenti elementi:
a) ora della consegna;
b) dati identificativi del produttore;
c) quantitativo di latte ritirato;
d) firma del produttore o di un suo delegato;
e) firma del conducente del mezzo.
5. Al termine della raccolta il registro deve essere sottoscritto
dall'acquirente; una copia deve essere trattenuta dal trasportatore e
una copia dall'acquirente. Il registro di raccolta deve essere tenuto
su fogli numerati e vidimati dalla regione o provincia autonoma che
ha riconosciuto l'acquirente.
6. Le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di
registrazione della raccolta che comunque garantiscano l'effettivo
controllo dei quantitativi trasportati, e possono altresi' emanare
disposizioni integrative in relazione alla realta' territoriale di
raccolta del latte.
7. La mancata tenuta, vidimazione o sottoscrizione, dei registri di
cui al presente articolo da parte dei produttori e degli acquirenti
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 della legge
n. 119/2003, e da parte dei trasportatori di quelle di cui all'art.
10, comma 3.
Art. 13.
Tenore di materia grassa
1. L'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte
consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.
2. Per le aziende situate nelle zone di montagna e per le aziende
titolari di un quantitativo di riferimento inferiore ai 60.000 kg
l'acquirente effettua almeno un prelievo mensile sul latte consegnato
da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.
3. A tal fine l'acquirente effettua le analisi nei laboratori degli
istituti zooprofilattici od in altri laboratori indicati dalla
regione o provincia autonoma, o che operano secondo criteri definiti
dalla regione stessa.
4. I certificati delle analisi effettuate devono essere conservati
con la documentazione contabile di cui all'art. 14 del presente
decreto.
5. Le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di
registrazione delle analisi che comunque garantiscano l'effettivo
controllo delle stesse.
Art. 14.
Contabilita' degli acquirenti e dei produttori
1. Gli acquirenti tengono a disposizione degli organi di controllo,
per almeno tre anni, la documentazione prevista dall'art. 14 del
regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
2. Gli acquirenti tengono, altresi', a disposizione degli organi di
controllo ogni altro utile elemento atto a consentire un controllo
della contabilita', cosi' come previsto dal regolamento (CEE) n.
4045/1989 del Consiglio del 21 dicembre 1989, e successive
modificazioni ed integrazioni; in particolare deve essere tenuta
dagli acquirenti, e resa disponibile all'atto del controllo, la
documentazione atta a dimostrare le rese di lavorazione ottenute,
attraverso registri di lavorazione e di magazzino, o altra idonea
documentazione. La conservazione di tale documentazione deve avvenire
nel rispetto della normativa vigente e comunque per almeno tre anni.
3. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione
degli organi di controllo, per almeno tre anni, la documentazione
prevista dall'art. 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001
della Commissione del 9 luglio 2001. La contabilita' di magazzino
deve essere riportata su un apposito registro vidimato a cura della
regione competente.
4. I prodotti lattiero-caseari diversi dal latte sono convertiti in
equivalente latte utilizzando le equivalenze di cui all'allegato 2.
Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato 2 dovranno
essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione
per i tipi di formaggi interessati.
Art. 15.
Vendite dirette
1. Le dichiarazioni di cui all'art. 10, comma 4, della legge n.
119/2003, devono essere redatte su appositi modelli, che saranno
predisposti dall'AGEA in collaborazione con le regioni, nel rispetto
e secondo le modalita' previste nell'art. 6, comma 1, del regolamento
(CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
2. L'AGEA puo' prevedere forme di trasmissione telematica delle
dichiarazioni di cui al comma 1.
3. I produttori, per la presentazione telematica di cui al comma 2,
possono avvalersi dei centri autorizzati di assistenza agricola.
Art. 16.
Controlli
1. Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 11
e 12 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio
2001, entro il 30 settembre successivo al termine di ciascun periodo,
l'AGEA, sulla base dell'analisi del rischio di cui al predetto art.
12, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001, individua le aziende
da sottoporre a controllo e determina le modalita' operative per la
rendicontazione dei controlli stessi in accordo con le regioni.
2. Le regioni, nonche' gli altri soggetti di cui all'art. 1, comma
4 della legge n. 119/2003, effettuano, nell'ambito dei poteri e dei
compiti loro attribuiti ogni altro controllo ritenuto necessario ai
fini della corretta applicazione del regime delle quote nei confronti
degli acquirenti, dei produttori e dei trasportatori.
3. Le regioni, sulla base dell'esito dei controlli svolti dai
propri funzionari o dagli altri soggetti competenti ai sensi
dell'art. 1, comma 4, della legge n. 119/2003, ovvero sulla base di
comunicazioni di rettifica inviate dai dichiaranti, aggiornano la
contabilizzazione delle consegne e delle vendite dirette registrata
nella banca dati del SIAN.
4. I funzionari delle regioni incaricati dello svolgimento di
compiti di controllo relativi all'applicazione della normativa sulle
quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino devono
essere muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'ufficio
di appartenenza.
Art. 17.
Vendita di quota
1. I contratti di vendita della quota, di cui all'art. 10, comma
10, della legge n. 119/2003, devono essere stipulati entro e non
oltre il 15 dicembre di ogni anno e devono essere trasmessi entro e
non oltre i quindici giorni successivi alla data di stipula a cura
del rilevante alla regione, la quale entro il 15 febbraio autorizza
il trasferimento di quota a valere per il periodo di
commercializzazione successivo, provvedendo contestualmente alla sua
registrazione nel SIAN.
2. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma
scritta e soggetti a registrazione. Le firme dei soggetti contraenti
possono essere autenticate anche dai competenti uffici delle regioni,
secondo modalita' da queste preventivamente determinante.
3. Possono acquistare quote le aziende con un quantitativo di
riferimento individuale non superiore al limite di trenta tonnellate
annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con
esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a
colture arboree, a condizione che con l'acquisto non si superi il
predetto limite.
4. Ove il contratto di vendita intervenga tra produttori le cui
aziende sono ubicate nella medesima regione o provincia autonoma, per
i controlli amministrativi e la validazione del trasferimento le
regioni possono avvalersi dell'attivita' sussidiaria dei Centri di
assistenza agricola legalmente riconosciuti, che operano sulla base
del mandato conferito dal produttore rilevante.
5. Ove il contratto di vendita intervenga tra produttori le cui
aziende sono ubicate in regioni diverse, il rilevante deve
trasmetterne copia, contestualmente, ad entrambe le regioni
interessate. La regione competente per l'autorizzazione del contratto
e' quella del rilevante, che provvede a dare comunicazione alla
regione del cedente dell'avvenuta validazione.
6. Per procedere alla validazione del contratto la regione
competente deve effettuare una istruttoria, anche potendosi avvalere
della collaborazione della regione del produttore cedente nel caso di
contratti fuori regione, verificando:
a) il rispetto dei vincoli di classificazione delle aziende
previsti dall'art. 10, commi 11 e 12, della legge n. 119/2003;
b) il rispetto del limite percentuale previsto dall'art. 10,
comma 13, della legge n. 119/2003;
c) che il produttore cedente, se socio di cooperativa o aderente
ad una organizzazione di produttori, abbia espletato la procedura per
l'esercizio del diritto di prelazione;
d) il rispetto del limite di cui al comma 3;
e) che il produttore rilevante, nel caso di cedente con azienda
ubicata in una regione o provincia autonoma diversa, abbia provveduto
alla comunicazione di cui al comma 5;
f) che il produttore cedente non sia soggetto, per la
commercializzazione relativa al periodo precedente alla data di
stipula, ad un adeguamento del proprio quantitativo di riferimento ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del presente decreto, che interessi il
quantitativo oggetto del contratto;
g) l'avvenuta registrazione, ovvero l'avvenuto pagamento
dell'imposta di registro.
Art. 18.
Prelazione nella vendita di quota
1. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta
di latte ed agli aderenti alle organizzazioni di produttori
riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
e' attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita
da altri soci della stessa cooperativa o da altri aderenti alla
stessa organizzazione di produttori.
2. A tale fine il produttore che intende vendere le quote ne da'
comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
e non oltre il 10 novembre, indicando i termini dell'offerta ricevuta
dal terzo, al presidente della cooperativa e al presidente
dell'organizzazione di produttori, che ne espongono copia nei locali
della sede entro il giorno feriale immediatamente successivo. La
predetta affissione vale come comunicazione per i produttori
interessati.
3. I produttori interessati, soci della cooperativa o aderenti
all'organizzazione, inviano ai presidenti un apposito telegramma
dichiarando esplicitamente di volersi avvalere del diritto di
prelazione. Nel caso in cui pervengano piu' richieste dirette
all'esercizio della prelazione il presidente determina la priorita'
in base a criteri temporali, eventualmente tenendo conto dell'orario
di partenza del telegramma.
4. Nel caso venga esercitato il diritto di prelazione, questo
spetta in prima istanza ai soci della cooperativa e in seconda
istanza agli aderenti all'organizzazione di produttori.
5. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 2 le quote possono essere vendute a produttori terzi alle
condizioni comunicate, inviando copia dell'atto di vendita al
presidente della cooperativa e al presidente dell'organizzazione di
produttori.
6. Ove le condizioni di vendita risultino differenti rispetto a
quanto comunicato, alla cooperativa e all'organizzazione compete
l'azione per il risarcimento del danno.
Art. 19.
Affitti di quota
1. Le cessioni temporanee di cui all'art. 10, comma 15, della legge
n. 119/2003, devono essere stipulate e presentate alla regione
competente entro e non oltre il 1° marzo del periodo di
commercializzazione cui la cessione si riferisce.
2. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma
scritta e soggetti a registrazione. Le firme dei soggetti contraenti
possono essere autenticate anche dai competenti uffici delle regioni,
secondo modalita' da questi preventivamente determinate.
3. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione, le
regioni registrano nel SIAN i contratti da esse validati, aggiornando
i relativi quantitativi di riferimento, dopo aver verificato:
a) l'avvenuta commercializzazione di latte nel periodo di
riferimento, attraverso una dichiarazione mensile di cui all'art. 6
del presente decreto o documentazione fiscale nel caso di vendite
dirette;
b) che il quantitativo oggetto del trasferimento non risulti gia'
utilizzato;
c) l'avvenuta registrazione, ovvero l'avvenuto pagamento
dell'imposta di registro.
4. L'atto attestante il trasferimento di quota, dopo essere stato
convalidato dalla regione dove e' ubicata l'azienda del rilevante,
deve essere comunicato da parte di ciascun contraente ai rispettivi
acquirenti.
5. Per i controlli amministrativi e la validazione dei
trasferimenti le regioni possono avvalersi dell'attivita' sussidiaria
dei Centri di assistenza agricola legalmente riconosciuti, che
operano sulla base del mandato conferito dal produttore rilevante.
Art. 20.
Mobilita' vendite dirette - Consegne
1. Il produttore titolare di un quantitativo di riferimento puo'
chiedere, nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, il passaggio
temporaneo o definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite
dirette alle consegne, o viceversa.
2. A tal fine il produttore deve presentare motivata istanza alla
regione in cui e' ubicata l'azienda perentoriamente entro il
15 dicembre di ciascun anno.
3. Le regioni registrano nel SIAN le istanze di mobilita' recepite
entro i termini, aggiornando i relativi quantitativi di riferimento
con efficacia a decorrere dal periodo in corso alla presentazione
dell'istanza temporanea e con efficacia dal periodo successivo alla
presentazione dell'istanza definitiva.
Art. 21.
Mutamenti nella conduzione delle aziende
1. Nel caso si realizzi un atto o fatto giuridico che produce un
mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota, il nuovo
conduttore deve darne comunicazione alla regione competente, la
quale, verificatane la regolarita', provvede a recepire detta
variazione registrandola nel SIAN, qualora non risulti gia'
registrata attraverso le procedure del fascicolo aziendale, entro
trenta giorni dalla data di presentazione.
2. Il produttore cedente e' tenuto a comunicare la variazione di
cui al comma 1 alle ditte acquirenti cui conferisce il latte.
3. Il produttore gia' titolare di un'azienda con quota che rileva
una nuova azienda, o parte di essa, puo' richiederne l'accorpamento
con la propria, purche' entrambe le aziende siano ubicate nella
medesima regione e classificate in zona omogenea ai sensi dell'art.
2, comma 3, del presente decreto.
4. Nel caso di trasferimenti parziali di azienda la porzione di
quota ceduta deve essere proporzionale alla superficie agricola
utilizzata ceduta, con esclusione della superficie destinata a
boschi, frutteti o comunque a colture arboree. La priorita' di
restituzione del prelievo supplementare relativa al quantitativo
ridotto ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,
viene ridotta proporzionalmente al produttore cedente e non viene
trasferita al produttore rilevante.
Art. 22.
Alpeggio
1. Nella ipotesi in cui siano attribuite quote alle aziende
destinate ad alpeggio, qualora esistano vincoli di destinazione ad
alpeggio delle aziende interessate, derivanti dalla normativa
regionale in materia, la quota latte e' assegnata al proprietario
dell'azienda destinata ad alpeggio.
2. Il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio e'
responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale sulle quote latte.
3. Il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio non puo'
alienare o cedere in affitto la quota ne' puo' aderire a programmi di
abbandono della produzione lattiera.
Art. 23.
Disposizioni transitorie
1. Entro il 31 ottobre 2003 gli acquirenti gia' riconosciuti
comunicano alla regione di competenza il possesso dei requisiti di
cui al comma 2, lettere b e c, nonche' l'assunzione dell'impegno di
cui alla lettera d, dell'art. 5 del presente decreto. In caso di
mancato adempimento la regione procede alla revoca del
riconoscimento.
2. L'AGEA, per garantire l'applicazione del presente decreto,
provvede entro il 31 ottobre 2003 all'aggiornamento delle proprie
procedure di accesso al SIAN.
3. Le disposizioni di cui all'art. 12 del presente decreto entrano
in vigore dal 1° gennaio 2004.
4. Gli acquirenti, per il primo periodo di applicazione della legge
n. 119/2003, effettuano la registrazione nel SIAN di cui all'art. 6,
comma 10, del presente decreto, entro il 31 marzo 2004.
5. Le frazioni percentuali indicate all'art. 10, comma 27, della
legge n. 119/2003, sono da riferirsi a ciascun produttore in
relazione all'esubero mensile.
6. Gli acquirenti, per la determinazione della percentuale da
applicare al versamento del prelievo supplementare, di cui all'art.
10, comma 27, della legge n. 119/2003, rilevano dal SIAN la categoria
di appartenenza di ciascun conferente e la misura della riduzione
subita di cui alla lettera b).
7. I provvedimenti di adeguamento dei quantitativi individuali di
riferimento non utilizzati nel corso del periodo di
commercializzazione 2002/2003 vengono adottati dalle regioni
applicando la normativa precedentemente in vigore.
8. I quantitativi di riferimento ripartiti tra le regioni al
31 marzo 2003 vengono dalle stesse assegnati applicando la normativa
precedentemente in vigore, anche a valere sul periodo 2003/2004,
comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2003.
Art. 24.
Abrogazioni
1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente
decreto e' abrogato il decreto del Ministro per le politiche agricole
del 21 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 2003.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2003
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 31
Allegato 1
Spettabile AGEA - Agenzia per le
erogazioni in agricoltura - Area
Autorizzazione Pagamenti U.O.
Prodotti Animali - Settore Quote
Latte - via Palestro, 81 - 00185
Roma
Fidejussione n.
Premesso:
Che la ditta acquirente ........................................
(debitore) ........................................................"
con sede in ............, via ......................, n. ..........,
deve ottemperare alla regolamentazione comunitaria sul prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Che a tal fine, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge
n. 49/2003, deve provvedere al versamento del prelievo supplementare
a nome dei propri conferenti che hanno superato il quantitativo
individuale di riferimento.
Che l'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 49/2003 consente la
sostituzione del versamento con una fidejussione bancaria esigibile a
prima e semplice richiesta.
Che per i conferimenti di latte ricevuti durante il mese di &ul;
risulta un esubero produttivo per n. ........ produttori per un
quantitativo eccedente la propria quota pari a Kg ..........
corrispondente ad un prelievo supplementare pari ad Euro ..........;
Tutto cio' premesso:
La sottoscritta ................................................
(banca) ......................., (di seguito indicata come Garante),
con sede legale in .................., a mezzo del signor ..........
nato a ....................... , il ................................
funzionario all'uopo autorizzato, si costituisce fidejussore, fino
alla concorrenza massima di Euro ............ (Euro ..............),
a favore dell'AGEA, a garanzia dell'effettivo e immediato versamento
del prelievo supplementare entro il termine comunitario.
Resta pertanto inteso che questa ...............................
(banca) ............................................................
si impegna a versarvi, a vostra prima semplice richiesta scritta a
mezzo lettera raccomandata A/R e beninteso entro il limite sopra
indicato, quell'importo che indicherete come dovutovi a titolo di
prelievo supplementare dalla ditta acquirente ".....................
(debitore) ......................." .
Allegato 2
ELENCO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE NEI
FORMAGGI
=====================================================================
FORMAGGIO | COEFFICIENTE
=====================================================================
Parmiggiano reggiano |15,15
Grana padano |15,15
Asiago d'allevo |10,54
Asiago pressato | 8,95
Montasio |10,00
Fontina, Bitto, Branzi | 9,35
Altri a pasta semicotta |10,50
Provolone Valpadana |11,11
Caciocavallo Silano |10,52
Mozzarella | 7,92
Scamorza | 8,33
Gorgonzola | 8,33
Italico | 8,65
Crescenza, Casatella, Stracchino | 6,66
Taleggio, Quartirolo lombardo | 8,33
Robiola | 7,00
Bra duro |11,11
Bra tenero | 9,50
Raschera |11,00
Castamagno |11,50
Toma piemontese | 9,09
Caciotta |11,00
Yogurt | 1,12
La garanzia potra' essere escussa, anche parzialmente ed a piu'
riprese, facendone richiesta al Garante mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, senza necessita' di preventiva richiesta al
Beneficiario.
Il Garante si obbliga ad effettuare il pagamento dell'importo
richiesto da AGEA a prima e semplice richiesta scritta, in modo
automatico ed incondizionato, entro e non oltre quindici giorni dalla
ricezione di questa, senza opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche
nell'eventualita':
a) di contestazioni di qualunque genere proposte, a qualsiasi
titolo, dal Beneficiario o da altri soggetti comunque interessati;
b) di dichiarazione di fallimento, sottoposizione a procedure
concorsuali o liquidazione del Beneficiario;
c) di inadempimento, anche parziale, del Beneficiario a
qualsiasi ed eventuale obbligo nascente dal rapporto con il Garante
stesso.
La presente garanzia viene rilasciata con espressa esclusione
della preventiva escussione di cui all'art. 1944 codice civile, ed
espressa rinuncia del Garante a quanto contemplato agli
articoli 1945, 1955 e 1957 codice civile, volendo ed intendendo il
Garante rimanere obbligato in solido con il Beneficiario fino alla
estinzione del credito garantito.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento della
richiesta di versamento la sottoscritta &ul; (banca) &ul; dovra'
riconoscervi un interesse annuale calcolato in base al tasso di
riferimento Euribor a tre mesi applicabile al primo settembre,
maggiorato di un punto percentuale.
La garanzia prestata ha validita' dalla data odierna e fino al
31 dicembre p.v.; trascorsi quindici giorni da quest'ultimo termine,
senza che sia pervenuta a mezzo lettera raccomandata Vostra richiesta
di pagamento o richiesta di estensione della validita' per ulteriori
sei mesi, la garanzia si intendera' decaduta e priva di qualsiasi
ulteriore efficacia, anche senza la materiale restituzione del
presente documento.
In caso di controversie fra AGEA e il Garante, in dipendenza del
presente atto, sara' competente a giudicare il Foro di Roma.
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