Normative 2003
REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 22 novembre 2002, n. 41
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo). (GU n. 20 del 17-5-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del
2 dicembre 2002)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 43/1995
1. Il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 8 aprile 1995, n.
43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli
animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) e' sostituito
dal seguente:
"2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani
provvedono, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale,
all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina".
2. Dopo il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 43/1995
e' inserito il seguente:
"2-bis. Tra l'iscrizione e l'identificazione di cui all'Art. 3
non devono trascorrere piu' di trenta giorni, fatte salve le
eccezioni individuate dal regolamento della giunta regionale, di cui
all'Art. 3, comma 3".
3. Il comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale n. 43/1995 e'
abrogato.
Art. 2.
Sostituzione dell'Art. 3 della legge regionale n. 43/1995
1. L'Art. 3 della legge regionale n. 43/1995 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 3 (Identificazione elettronica dei cani iscritti
all'anagrafe canina). - 1. L'identificazione dei cani iscritti
all'anagrafe canina di cui all'Art. 2 e' effettuata mediante
inoculazione di microchip nella Regione del collo nel terzo craniale
del lato sinistro.
2. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con
tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali cosi
contrassegnati.
3. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla vigenza della
legge, emana un regolamento dove sono definite le caratteristiche e
le modalita' d'acquisizione dei microchip, le procedure di anagrafe
canina, le eventuali eccezioni per determinate razze al rispetto del
termine per l'identificazione, le modalita' di costituzione della
banca dati regionale canina".
Art. 3.
Sostituzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 43/1995
1. L'Art. 6 della legge regionale n. 43/1995 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 6 (Divieto di soppressione). - 1. I cani, i gatti e gli
altri animali d'affezione a chiunque appartenenti, nonche' i cani
randagi e i gatti che vivono in liberta' e, comunque, tutti gli
animali d'affezione ospitati presso i canili o presso altre strutture
pubbliche o private, non possono essere soppressi dal proprietario o
dal detentore dell'animale ovvero dal gestore del canile o di altre
strutture pubbliche e private se non perche' gravemente malati e
incurabili o perche' di comprovata pericolosita' per l'incolumita'
delle persone.
2. E' fatto salvo quanto previsto per i cani e i gatti a causa
della rabbia dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia
veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.
3. Provvedono alla soppressione degli animali d'affezione nei
casi consentiti dal primo e dal secondo comma soltanto medici
veterinari dipendenti dalle aziende unita' sanitarie locali o libero
professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore
dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato
dal quale risulti la causa della soppressione.
4. La soppressione e' effettuata in modo eutanasico.
5. I cani e i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le
strutture di cui alla presente legge non possono essere destinati
alla speri mentazione".
Art. 4.
Inserimento dell'Art. 12-bis dopo l'Art. 12 della legge regionale n.
43/1995
1. Dopo l'Art. 12 della legge regionale n. 43/1995 e' inserito il
seguente:
"12-bis (Colonie di gatti). - 1. I comuni tutelano le colonie dei
gatti nel loro territorio, intesto come luogo stabile di riferimento
per l'alimentazione e il riposo, avvalendosi delle aziende unita'
sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni
protezionistiche, provvedendo alla alimentazione della colonia e al
controllo della crescita della popolazione felina tramite
sterilizzazione di competenza dell'azienda unita' sanitaria locale,
ai sensi dell'Art. 13, comma 1.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i comuni redigono una
mappa della citta' ove siano segnalate la presenza di colonie feline
ed individuano, nelle zone abitualmente frequentate dai gatti, o
comunque in aree pubbliche, aree idonee per l'organizzazione delle
colonie dei gatti.
3. I comuni d'intesa con le unita' sanitarie locali, possono dare
in gestione le colonie dei gatti, su richiesta, alle associazioni
protezionistiche sulla base della stipula di convenzioni che
individuino il territorio della colonia, le modalita' di cura degli
animali, il controllo della crescita della popolazione felina,
tramite sterilizzazione, e la tutela della condizioni igieniche del
territorio.
4. I gatti possono essere spostati dal loro territorio in altro
territorio consono solo per cause afferenti a stati di sofferenza o
di mortalita' degli stessi ovvero in presenza di pericolo derivanti
da opere edilizie pubbliche o private. Lo spostamento e' autorizzato
dal sindaco che acquisisce il parere della unita' sanitaria locale
competente. Nel caso in cui la colonia oggetto di spostamento sia
gestita, ai sensi del comma 3, da una associazione protezionistica
questa e' preventivamente sentita dal sindaco. Qualora lo spostamento
sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere e' subordinato
all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.
Art. 5.
Sostituzione del comma 1 dell'Art. 19 della legge regionale n.
43/1995
1. Il comma 1 dell'Art. 19 della legge regionale n. 43/1995, e'
sostituito dal seguente:
"1. Chiunque violi le disposizioni contenute negli articoli 2, 3,
4, 5 e 6 della presente legge e' soggetto a sanzione amministrativa
pecuniaria da euro centotre a euro seicentoventidue.".
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 22 novembre 2002
MARTINI
La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 19 novembre 2002.
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