Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani
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Normative 2003

REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 22 novembre 2002, n. 41

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).
(GU n. 20 del 17-5-2003)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 2 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 43/1995

1. Il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) e' sostituito dal seguente:
"2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina".
2. Dopo il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 43/1995 e' inserito il seguente:
"2-bis. Tra l'iscrizione e l'identificazione di cui all'Art. 3 non devono trascorrere piu' di trenta giorni, fatte salve le eccezioni individuate dal regolamento della giunta regionale, di cui all'Art. 3, comma 3".
3. Il comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale n. 43/1995 e' abrogato.


Art. 2.
Sostituzione dell'Art. 3 della legge regionale n. 43/1995

1. L'Art. 3 della legge regionale n. 43/1995 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina). - 1. L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'Art. 2 e' effettuata mediante inoculazione di microchip nella Regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.
2. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali cosi contrassegnati.
3. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla vigenza della legge, emana un regolamento dove sono definite le caratteristiche e le modalita' d'acquisizione dei microchip, le procedure di anagrafe canina, le eventuali eccezioni per determinate razze al rispetto del termine per l'identificazione, le modalita' di costituzione della banca dati regionale canina".


Art. 3.
Sostituzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 43/1995

1. L'Art. 6 della legge regionale n. 43/1995 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Divieto di soppressione). - 1. I cani, i gatti e gli altri animali d'affezione a chiunque appartenenti, nonche' i cani randagi e i gatti che vivono in liberta' e, comunque, tutti gli animali d'affezione ospitati presso i canili o presso altre strutture pubbliche o private, non possono essere soppressi dal proprietario o dal detentore dell'animale ovvero dal gestore del canile o di altre strutture pubbliche e private se non perche' gravemente malati e incurabili o perche' di comprovata pericolosita' per l'incolumita' delle persone.
2. E' fatto salvo quanto previsto per i cani e i gatti a causa della rabbia dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.
3. Provvedono alla soppressione degli animali d'affezione nei casi consentiti dal primo e dal secondo comma soltanto medici veterinari dipendenti dalle aziende unita' sanitarie locali o libero professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.
4. La soppressione e' effettuata in modo eutanasico.
5. I cani e i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui alla presente legge non possono essere destinati alla speri mentazione".


Art. 4.
Inserimento dell'Art. 12-bis dopo l'Art. 12 della legge regionale n. 43/1995

1. Dopo l'Art. 12 della legge regionale n. 43/1995 e' inserito il seguente:
"12-bis (Colonie di gatti). - 1. I comuni tutelano le colonie dei gatti nel loro territorio, intesto come luogo stabile di riferimento per l'alimentazione e il riposo, avvalendosi delle aziende unita' sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, provvedendo alla alimentazione della colonia e al controllo della crescita della popolazione felina tramite sterilizzazione di competenza dell'azienda unita' sanitaria locale, ai sensi dell'Art. 13, comma 1.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i comuni redigono una mappa della citta' ove siano segnalate la presenza di colonie feline ed individuano, nelle zone abitualmente frequentate dai gatti, o comunque in aree pubbliche, aree idonee per l'organizzazione delle colonie dei gatti.
3. I comuni d'intesa con le unita' sanitarie locali, possono dare in gestione le colonie dei gatti, su richiesta, alle associazioni protezionistiche sulla base della stipula di convenzioni che individuino il territorio della colonia, le modalita' di cura degli animali, il controllo della crescita della popolazione felina, tramite sterilizzazione, e la tutela della condizioni igieniche del territorio.
4. I gatti possono essere spostati dal loro territorio in altro territorio consono solo per cause afferenti a stati di sofferenza o di mortalita' degli stessi ovvero in presenza di pericolo derivanti da opere edilizie pubbliche o private. Lo spostamento e' autorizzato dal sindaco che acquisisce il parere della unita' sanitaria locale competente. Nel caso in cui la colonia oggetto di spostamento sia gestita, ai sensi del comma 3, da una associazione protezionistica questa e' preventivamente sentita dal sindaco. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere e' subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.


Art. 5.
Sostituzione del comma 1 dell'Art. 19 della legge regionale n. 43/1995

1. Il comma 1 dell'Art. 19 della legge regionale n. 43/1995, e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque violi le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro seicentoventidue.".

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 novembre 2002

MARTINI

La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 novembre 2002.





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