Normative 2003
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 22
Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizoozie e alle fitopatie in agricoltura e prime norme di applicazione per l'emergenza B.S.E. (GU n. 5 del 1-2-2003)
(Pubblicata nel suppl. straord. n. 16 al Bollettino ufficiale n. 33
della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 agosto 2002)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione del Fondo per le emergenze fitosanitarie e delle
epizoozie in agricoltura
1. Per le finalita' previste dal comma 2, istituito il "Fondo
regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in
agricoltura", di seguito denominato fondo, con gestione fuori
bilancio, avente una dotazione iniziale pari a 1.300.000 euro.
2. Con le disponibilita' del fondo, in armonia con gli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo,
possono essere concessi interventi a titolo di indennizzo a favore
delle aziende agricole operanti nel territorio della Regione per le
perdite causate da epizoozie o fitopatie purche' rientranti in un
idoneo programma di prevenzione, contralto ed eradicazione della
malattia. L'intervento deve perseguire uno dei seguenti obiettivi:
a) la prevenzione attraverso indagini di massa o analisi,
l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere
l'infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni
trattamenti delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o
la distruzione dei raccolti e delle colture;
b) la compensazione a seguito dell'abbattimento del bestiame
contagiato o della distruzione dei raccolti e delle colture per
ordine delle autorita' pubbliche, oppure a seguito di morte del
bestiame a causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate
dalle autorita' competenti;
c) combinati: il regime di aiuti compensativi delle perdite
imputabili a malattie e' soggetto alla condizione che il beneficiario
si impegni ad applicare nel futuro idonee misure di prevenzione,
secondo quanto prescritto dalle autorita' sanitarie pubbliche.
3. Gli interventi possono:
a) coprire il valore normale dei raccolti e delle colture
distrutte o del bestiame abbattuto;
b) compensare ragionevolmente la perdita di reddito tenendo
conto delle difficolta' relative alla sostituzione del bestiame o al
ripristino delle colture, della quarantena o di altri periodi di
attesa imposti dalle autorita' competenti per consentire
l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le
colture;
c) coprire fino al 100 per cento le spese effettivamente
sostenute per i controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e
somministrazione di vaccini, acquisto di presidi fitosanitari, costi
imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei
raccolti e delle coltivazioni.
4. Non e' ammessa, in ogni caso, nel cumulo dei diversi regimi di
aiuto, sovracompensazione.
5. I soggetti interessati presentano domanda alla direzione
regionale dell'agricottura. La documentazione della spesa deve
permettere l'individuazione dell'oggetto della spesa e dimostrare
l'avvenuto pagamento a favore del soggetto che ne e' il destinatario.
Possono comunque essere richiesti ulteriori documenti e chiarimenti,
nonche' disposti controlli ispettivi.
6. La dotazione del Fondo e' versata anticipatamente in un conto
fruttifero intestato al "Fondo regionale per le emergenze
fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura", presso il tesoriere
della Regione, Gli adempimenti connessi sono di competenza del
servizio affari amministrativi e contabili della direzione regionale
dell'agricoltura.
7. Dalla dotazione sono tratte, mediante l'emissione di
ordinativi di pagamento, le somme necessarie agli interventi di
competenza del fondo. Il direttore regionale dell'agricoltura e'
l'amministratore del fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di
pagamento. In sua assenza o impedimento, possono essere delegati il
dirigente del servizio delle produzioni animali per quanto attiene
agli interventi per le epizoozie, ovvero il dirigente del servizio
delle produzioni' vegetali per quanto attiene agli interventi per le
fitopatie.
8. Il fondo e' alimentato annualmente con finanziamenti regionali
definiti con la legge finanziaria, ovvero con le leggi di bilancio e
con ogni altra eventuale entrata, nonche' con finanziamenti
nazionali.
9. Con provvedimento amministrativo avente natura regolamentare,
da notificare alla commissione europea per l'esame di compatibilita'
ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 88 del trattato che istituisce la
Comunita' europea, sono determinati di volta in volta gli interventi'
ammissibili. Nei casi di assoluta urgenza e necessita'
l'amministratore del fondo puo' disporre interventi da sottoporre con
urgenza alla ratifica della giunta regionale.
10. Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Fondo,
si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n.
1041, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e successive modifiche. Il
documento concernente il "rendiconto finanziario" e' predisposto
entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla chiusura
dell'esercizio finanziario ed e' approvato, previo controllo della
ragioneria generale della Regione, dalla giunta regionale. Il
rendiconto annuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti nei
termini e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 689/1977.
11. Per le finalita' previste dal comma 2 e in relazione al
disposto di cui al comma 1, e' autonizzata la spesa di 1.300.000 euro
per l'anno 2002 a carico dell'unita' previsionale di base
11.4.61.2.1001 che si istituisce nella stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio
per l'anno 2002 con la denominazione "Fondo regionale per le
emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura" alla
funzione obiettivo 15 - programma 11.4 - rubrica n. 61 - spese
d'investimento - con riferimento al capitolo 6410 (2.1.210.3.01.01)
di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai blianci
medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e
contabili - con la denominazione "Finanziamento del Fondo regionale
per le emergenze fitasanitarie e delle epizoozie in agricoltura" e
con la stanziamento di 1.300.000 euro per l'anno 2002.
12. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al
comma 11 si provvede mediante prelevamento di pari importo
dall'unita' previsionale di base 53.6.8.2.9 della stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del
bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte
capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi (partita n. 122 del prospetto D/2 allegato al
documento tecnico stesso).
Art. 2.
Interventi srraordinari per la B.S.E.
1. In sede di prima applicazione, per assicurare la realizzazione
di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza del settore
zooteenico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina - B.S.E., in
deroga al comma 9 dell'art. 1, il presente articolo disciplina le
norme di utilizzo del fondo. In particolare il presente articolo
attua misure idonee per favorire la sollecita ripresa della
produzione del settore zootecnico.
2. Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole
ovvero i detentori di capi di bestiame interessati da misure
sanitarie obbligatorie di protezione contra la B.S.E. con obbligo di
distruzione degli animali e delle relative produzioni.
3. Ai soggetti che ricostituiscano il patrimonio zootecnico e
riprendono l'attivita' aziendale, la Regione riconosce altresi' un
indennizzo per il fermo di impresa che e' determinato in una
interruzione dell'attivita' aziendale fino ad otto mesi a partire
dalla data dell'ordinanza di abbattimento. Detto indennizzo viene
computato su base giornaliera e liquidato in base alle Unita' di
bovino adulto (UBA) riacquistate, nella misura fino a otto dodicesimi
del margine lordo rilevato dall'ufficio di contabilita' agraria del
Friuli-Venezia Giulia dell'Istituto nazionale di economia agraria con
rifenimento alla rete di informazione contabile agraria (RICA), sulla
base dell'ultimo dato utile. Sono calcolati ai fini dell'indennizzo
il numero dei capi, espressi in UBA, che l'impresa acquista entro
dodici mesi dalla data dell'ordinanza di abbattimento e comunque non
oltre il numero dei capi abbattuti.
4. Qualora intervengano altre provvidenze per le finalita' di cui
ai comma 3, l'intervento deve intendersi per la quota parte residua
fino alla soglia ammissibile. In ogni caso deve essere garantito che
non ci sia sovracompensazione cumulando i diversi regimi.
5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia dal
12 gennaio 2001 e per l'intero periodo di emergenza decretato dalle
competenti autorita'.
6. I soggetti interessati presentano idonea domanda al servizio
delle produzioni animali della direzione regionale dell'agricoltura,
cui compete l'attivita' istruttoria, corredata della seguente
documentazione:
a) fotocopia dell'ordinanza di abbattimento dei capi;
b) fotocopia dell'attestato di avvenuta distruzione dei capi;
c) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta
per il riacquisto dei capi di bestiame;
d) ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria.
7 Il servizio delle produzioni animali provvede all'istruttoria e
puo' sempre richiedere eventuale documentazione integrativa; dette
integrazioni devono essere fornite tempestivamente, pena il non
accoglimento della domanda. Sulla base dell'istruttoria, il servizio
delle produzioni animali approva la domanda, quantifica gli importi
concedibili e predispone tutti gli atti inerenti alla liquidazione
degli aiuti che sono erogati in un'unica soluzione pari al 100 per
cento. La liquidazione delle indennita' e' subordinata al rispetto
delle eventuali prescrizioni ordinate dall'autorita' sanitaria.
8. Il servizio delle produzioni animali effettua i controlli
amministrativi cosi' come quelli in azienda su tutte le domande di
aiuto presentate.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,
si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo
2000, n. 7.
10. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico al "Fondo
regionale per le emergenze fitosanitanie e delle epizoozie in
agricoltura" istituito con l'art. 1, comma 1.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Ai sensi del comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale
19 maggio 1998, n. 9, la presente legge e' inviata alla commissione
europea per l'esame di compatibilita' ai sensi del paragrafo 3
dell'articolo 88 del trattato che istituisce la Comunita' europea,
successivamente all'approvazione da parte della competente
commissione del consiglio regionale ed entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Trieste, 13 agosto 2002
TONDO
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