| area di ricerca
nel sito: |
|
| |
 |
|
|
 |
| |
| |
 |
 |
|
|
home
> [area leggi] leggi in Gazzetta Ufficiale - [indice] - |
 |
REGIONE VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE 21 Maggio 2007 , n. 8
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma
Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Attuazione delle direttive n. 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, e n. 92/43/CEE, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della
flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.
(GU n. 46 del 1-12-2007 )
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E
SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE
DIRETTIVE 92/43/CEE E 79/409/CEE.
CAPO I
Disposizioni generali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle
d'Aosta n. 24 del 12 giugno 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. Finalita' ed oggetto
1. Il presente titolo, in attuazione degli artt. 117, comma quinto,
della Costituzione, e 2, comma primo, lettere d), g), l) e q), della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la
Valle d'Aosta), nell'ambito dei principi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della
flora e della fauna selvatiche), da' attuazione alla direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche, e alla direttiva 79/409/CEE del consiglio,
del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici. 2. I procedimenti disciplinati dal presente titolo sono
intesi ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e
delle popolazioni di fauna e flora selvatiche ai fini della
salvaguardia della biodiversita', tenuto conto delle esigenze
economiche, sociali e culturali e delle particolarita' regionali e
locali.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intendono per: a) autoctona: la
popolazione o specie che, per motivi storico-ecologici, e' indigena
del territorio regionale o di una sua parte;
b) biodiversita': la variabilita' degli organismi viventi di ogni
origine, degli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici ed i
complessi ecologici di cui fanno parte, ivi inclusa la diversita',
nell'ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi;
c) carta della natura regionale: la cartografia della naturalita'
presente a livello regionale, elaborata in conformita' alla carta
della natura di cui all'art. 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e ai contenuti del piano
territoriale paesistico della Valle d'Aosta, ai sensi della legge
regionale 10 aprile 1998, n. 13 [Approvazione del piano territoriale
paesistico della Valle d'Aosta (PTP)];
d) conservazione: il complesso di misure necessarie per mantenere o
ripristinare gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di
flora e di fauna selvatiche in uno stato di conservazione
soddisfacente;
e) ecotipo: la forma morfologicamente distinta entro una specie
prodotta dalla selezione naturale;
f) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie
elencate negli allegati D ed E del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357/1997 e qualsiasi bene, parte o prodotto ottenuti
dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento
di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso,
all'etichettatura o ad altro elemento di identificazione;
g) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si
distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche
e biotiche interamente naturali o seminaturali;
h) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali
indicati nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica
n. 357/1997, che nel territorio dell'Unione europea,
alternativamente:
1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della
loro regressione o per il fatto che la loro area e' intrinsecamente
ristretta;
3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche della
Regione biogeografica alpina;
i) habitat naturali prioritari: gli habitat naturali di cui alla
lettera g) per la cui conservazione l'Unione europea ha una
responsabilita' particolare e che sono evidenziati nell'allegato A
del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 con un
asterisco;
j) habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o
acquatici, di cui all'allegato A, che rappresentano esempi notevoli
di caratteristiche tipiche del territorio regionale;
k) habitat di una specie: l'ambiente definito da fattori abiotici e
biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo
ciclo biologico;
l) introduzione: l'immissione di un esemplare animale o vegetale in
un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione
naturale;
m) non autoctona: la popolazione o la specie non facente parte della
fauna o della flora indigena del territorio regionale o di una sua
parte;
n) popolazione: l'insieme di individui di una stessa specie che
vivono in una determinata area geografica;
o) proposto sito di importanza comunitaria (PSIC): il sito
individuato dalla Regione, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ma
non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati
dalla Commissione europea;
p) reintroduzione: la traslocazione finalizzata a ristabilire una
popolazione di una determinata entita' animale o vegetale in una
parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi
storici nella quale risulti estinta;
q) rete ecologica regionale: la rete ecologica che connette gli
ambiti territoriali a maggiore naturalita', costituita dalle aree
protette, dai siti della rete Natura 2000, dai siti di interesse
naturalistico regionale e dai corridoi ecologici come definiti ed
individuati dal PTP;
r) rete Natura 2000: la rete ecologica europea, comprendente le zone
speciali di conservazione (ZSC) e i siti di importanza comunitaria
(SIC) di cui alla direttiva n. 92/43/CEE e le zone di protezione
speciale (ZPS) di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;
s) sito di importanza comunitaria (SIC): il sito che e' stato
inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e
che, nella Regione o nelle regioni biogeografiche cui appartiene,
contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un
tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui
all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n.
357/1997 in uno stato di conservazione soddisfacente e che puo',
inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete
Natura 2000, al fine di mantenere la diversita' biologica nella
Regione o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie
animali che occupano ampi territori, i SIC corrispondono ai luoghi,
all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano
gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e
riproduzione;
t) sito di interesse naturalistico regionale (SIR): l'area,
geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente
delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o
ripristinare un tipo di habitat naturale o seminaturale o di una
specie di interesse regionale. Per le specie che occupano ampi
territori, i SIR corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di
distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o
biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
u) specie: l'insieme di individui o di popolazioni attualmente o
potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura e isolati
riproduttivamente da altre specie;
v) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli
allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica n.
357/1997 che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) sono in pericolo, con l'esclusione di quelle la cui area di
distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio
dell'Unione europea e che non sono in pericolo ne' vulnerabili
nell'area del paleartico occidentale;
2) sono vulnerabili quando il loro passaggio nella categoria delle
specie in pericolo e' ritenuto probabile in un prossimo futuro,
qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;
3) sono rare quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur
non essendo attualmente ne' in pericolo ne' vulnerabili, rischiano di
diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
4) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della
specificita' del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro
sfruttamento sul loro stato di conservazione;
w) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera v), per la cui
conservazione l'Unione europea ha una responsabilita' particolare e
che sono evidenziate nell'allegato B del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357/1997 con un asterisco;
x) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei
fattori che, influendo sulla specie, possono alterarne a lungo
termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel
territorio di riferimento Lo stato di conservazione e' considerato
soddisfacente quando:
1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie
indicano che essa continua e puo' continuare a lungo termine ad
essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
2) l'area di distribuzione naturale delle specie non e' in declino
ne' rischia di declinare in un futuro prevedibile;
3) esiste e continuera' probabilmente ad esistere un habitat
sufficiente affinche' le sue popolazioni si mantengano a lungo
termine;
y) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della
somma dei fattori che influiscono sull'babitat naturale e sulle
specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga
scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni e la
sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione e'
considerato soddisfacente quando:
1) l'area di distribuzione naturale dell'habitat e la superficie che
comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo
mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad
esistere in un futuro prevedibile;
3) lo stato di conservazione delle specie tipiche e' soddisfacente e
corrisponde a quanto indicato dalla lettera x);
z) zona di protezione speciale (ZPS): il territorio idoneo, per
estensione o per localizzazione geografica, alla conservazione delle
specie di uccelli di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;
aa) zona speciale di conservazione (ZSC): il SIC designato secondo la
procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 357/1997, in cui sono applicate le misure di
conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno
stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle
specie per cui il sito e' designato.
Art. 3.
Compiti della Regione
1. La Regione, nel perseguimento delle finalita' di cui al presente
titolo, per il tramite delle strutture regionali competenti in
materia di aree naturali protette e di gestione della flora e della
fauna: a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, le
popolazioni di flora e fauna selvatiche e le forme naturali del
territorio quali beni da mantenere in uno stato di conservazione
soddisfacente;
b) promuove la gestione razionale degli habitat naturali o
seminaturali, assicurando al contempo la corretta fruizione antropica
del patrimonio naturale;
c) istituisce la rete ecologica regionale;
d) garantisce il costante monitoraggio della distribuzione degli
habitat, effettua studi sulla biologia e sulla consistenza delle
popolazioni, anche avvalendosi della collaborazione di istituti
universitari e di enti di ricerca;
e) promuove la ricerca e le attivita' scientifiche necessarie, ai
fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversita';
f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione dell'informazione
e della sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici,
ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
g) promuove il coordinamento tra gli enti competenti in merito alla
pianificazione, programmazione e gestione dell'ambiente naturale.
2. La Regione contribuisce alla costituzione della rete Natura 2000.
3. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
provvede, con propria deliberazione e nel rispetto delle modalita' e
degli standard indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ad individuare:
a) i siti in cui si trovano tipi di habitat e specie di cui,
rispettivamente, agli allegati A e B del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357/1997 da proporre per la costituzione della rete
Natura 2000 (PSIC);
b) le ZPS;
c) i SIR.
4. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in
materia di aree naturali protette, di seguito denominata struttura
competente, trasmette l'elenco dei siti individuati ai sensi del
comma 3 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
5. Al fine di garantire l'aggiornamento dei dati, la giunta
regionale, sulla base delle misure di monitoraggio di cui all'art. 8,
effettua una valutazione periodica dell'idoneita' dei siti
all'attuazione degli obiettivi di cui alle direttive n. 79/409/CEE e
n. 92/43/CEE e puo' proporre al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare un aggiornamento dell'elenco dei
siti stessi, della loro delimitazione e dei contenuti della rela tiva
scheda informativa.
Art. 4.
Misure di tutela e di conservazione
1. La giunta regionale con propria deliberazione, sentita la
commissione consiliare competente, adotta ed assicura per le ZSC e le
ZPS ricadenti nel territorio regionale le misure di tutela e di
conservazione necessarie, in conformita' a quanto disposto,
rispettivamente, dagli articoli 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva
n. 92/43/CEE e 4 della direttiva n. 79/409/CEE, sentiti i comuni
territorialmente interessati e gli enti gestori per i siti ricadenti
all'interno delle aree protette. Le predette misure possono
riguardare anche i SIR e possono comportare, ove occorra,
l'approvazione di appositi piani di gestione ai sensi all'art. 6. Le
misure di tutela e di conservazione devono garantire l'uso
sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze
di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni
locali.
Art. 5.
Gestione dei siti della rete Natura 2000
1. La gestione dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR ricadenti
all'interno di aree protette e' affidata agli enti gestori. 2. La
gestione dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR non ricadenti
all'interno di aree protette e' affidata, sentiti gli enti locali
territorialmente interessati:
a) agli enti gestori di aree protette limitrofe;
b) ai comuni, singolarmente o in forma associata.
3. La gestione e' affidata dalla giunta regionale con propria
deliberazione che, mediante appositi accordi con i soggetti gestori
individuati, definisce i termini e le modalita' di svolgimento delle
relative funzioni, le esigenze di tutela, gli obiettivi di
conservazione e le risorse allo scopo necessarie.
4. Gli accordi di cui al comma 3 possono prevedere la facolta' per i
soggetti gestori di avvalersi, nello svolgimento delle attivita' di
gestione, della collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati,
per l'attuazione degli interventi di conservazione e di
valorizzazione.
Art. 6.
Piano di gestione
1. Il piano di gestione, di seguito denominato piano, identifica le
esigenze ecologiche degli habitat e delle specie e le minacce al loro
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, definisce
le strategie gestionali, le azioni specifiche da intraprendere e le
misure finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente degli habitat e delle specie, comprendenti: a) le
misure regolamentari, inclusi i divieti e le prescrizioni relativi
alle attivita' presenti all'interno del sito, specificandone i
contenuti e i soggetti coinvolti;
b) le eventuali integrazioni o modifiche da apportare agli strumenti
di pianificazione, ai piani di settore e ai regolamenti vigenti;
c) il programma degli interventi di conservazione.
2. La giunta regionale, sulla base delle linee guida per la gestione
dei siti della rete Natura 2000, adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002,
valutata la necessita' di redigere il piano, definisce:
a) gli eventuali ulteriori contenuti specifici del piano;
b) i termini e le modalita' per la redazione e per l'adozione del
piano;
c) il soggetto incaricato della redazione del piano, ovvero:
1) la Regione, per il tramite della struttura competente, o il comune
territorialmente interessato;
2) gli enti gestori, per i siti ricadenti all'interno delle aree
protette.
3. Il soggetto incaricato della redazione predispone la proposta di
piano sentiti i soggetti coinvolti dal piano stesso e gli enti locali
territorialmente interessati.
4. La proposta di piano e' trasmessa alla giunta regionale per
l'approvazione. Il piano approvato e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione. Le disposizioni ivi contenute sono
immediatamente vincolanti nei confronti delle amministrazioni, degli
enti gestori delle aree protette e dei privati e devono essere
attuate dagli enti territorialmente interessati.
5. All'aggiornamento del piano, qualora ritenuto necessario anche a
seguito dei risultati delle misure di monitoraggio di cui all'art. 8,
si provvede con le modalita' procedimentali di cui al presente
articolo.
6. Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella
predisposizione dei piani di gestione e nell'esame delle
osservazioni, la giunta regionale, previa diffida, esercita il potere
sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti.
CAPO II
Valutazione di incidenza
Art. 7.
Valutazione di incidenza
1. La valutazione di incidenza costituisce misura preventiva di
tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR. In relazione ai
piani, agli interventi e ai progetti di rilevanza regionale,
interregionale e comunale alla valutazione provvede la struttura
competente, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 6 e 7
della direttiva n. 92/43/CEE e 5 e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357/1997. 2. I proponenti di piani territoriali,
urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e
faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono ai fini della
valutazione di incidenza, in conformita' ai contenuti di cui
all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n.
357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del
comma 6, lettera c) apposita relazione tesa ad individuare e valutare
gli effetti che il piano puo' avere sul sito, tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del medesimo.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari
al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli
habitat e delle specie presenti nel sito, ma che possono avere
incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o
congiuntamente ad altri interventi, presentano ai fini della
valutazione di incidenza, in conformita' ai contenuti di cui
all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n.
357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del
comma 6, lettera c), apposita relazione tesa ad individuare e
valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul
sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
4. Per i progetti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale
(VIA) ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 [Nuova
disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.
Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina
della procedura di valutazione di impatto ambientale)], che
interessano i PSIC, i SIC, le ZPS, le ZSC e i SIR, la valutazione di
incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in
tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei
progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone
sono stati individuati. A tal fine, il proponente deve predisporre
uno studio di impatto ambientale contenente gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con le finalita' conservative di cui
al presente titolo, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato G
del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e agli
eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera
c).
5. I piani, gli interventi e le relazioni di incidenza di cui ai
commi 2 e 3 sono presentati alla struttura competente. I progetti di
cui al comma 4 sono presentati contestualmente alla struttura
competente e alla struttura regionale competente in materia di VIA.
6. La giunta regionale, in conformita' ai contenuti di cui
all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n.
357/1997, disciplina ulteriormente la procedura di valutazione di
incidenza di piani, di interventi e di progetti, definendo:
a) l'eventuale articolazione in livelli di valutazione;
b) le modalita' di presentazione delle istanze, delle relazioni di
incidenza, dello studio di impatto ambientale e delle eventuali
integrazioni;
c) gli eventuali indirizzi per la redazione delle relazioni di
incidenza o dello studio di impatto ambientale e le indicazioni
generali sulle modalita' di progettazione e realizzazione degli
interventi;
d) i termini per l'effettuazione della verifica sulle relazioni di
incidenza e sullo studio di impatto ambientale, al fine della
valutazione di incidenza;
e) le aree e gli interventi non assoggettati dalla procedura di
valutazione di incidenza, in relazione all'accertata assenza di
effetti compromissori per gli habitat e per le specie tutelati;
f) le modalita' di espressione del parere di valutazione di incidenza
se ricompreso nelle procedure di VIA;
g) le modalita' di partecipazione alle procedure nel caso di piani
interregionali.
7. Nelle more della definizione dei termini di cui al comma 6,
lettera d), la valutazione di incidenza e' resa dalla struttura
competente entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di
incidenza di cui ai commi 2 e 3 e dello studio di impatto ambientale
di cui al comma 4, salvo che siano richiesti elementi integrativi. La
richiesta di integrazioni sospende il termine del procedimento fino
alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
8. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che
interessano i pSIC, i SIC, le ZPS., le ZSC e i SIR ricadenti,
interamente o parzialmente, in un'area protetta e' eftettuata sentito
l'ente gestore. In tal caso il proponente trasmette all'ente gestore,
contestualmente alla presentazione alla struttura competente dei
piani, degli interventi, dei progetti e delle relazioni di incidenza
o dello studio di impatto ambientale relativi, copia dei medesimi.
9. L'autonta' competente all'approvazione definitiva del piano,
dell'intervento o del progetto acquisisce preventivamente la
valutazione di incidenza, anche mediante conferenze di servizi,
eventualmente individuando modalita' di consultazione dei soggetti
interessati.
10. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di
incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili,
il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed
economica, la giunta regionale adotta ogni misura compensativa
necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000,
dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
11. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie
prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata
l'incidenza negativa sul SIC puo' essere realizzato soltanto con
riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla
sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per
l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Art. 8.
Misure di monitoraggio
1. La giunta regionale, sulla base delle linee guida definite ai
sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357/1997, adotta misure idonee ad attuare il
monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle
specie, con particolare riferimento a quelli prioritari, dandone
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministero delle politiche agricole e
forestali. 2. La Regione, per il tramite della struttura competente,
provvede inoltre agli adempimenti di cui all'art. 13, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.
Art. 9.
Potere sostitutivo
1. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle ZSC, dei SIC,
delle ZPS e dei SIR nell'esercizio delle loro funzioni, la giunta
regionale, previa diffida, adotta i provvedimenti necessari.
CAPO III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 10.
S a n z i o n i
1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni
previste dalla normativa statale e regionale vigente, chiunque violi
i divieti, i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal presente titolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. 2. Al responsabile delle
violazioni di cui al comma 1, qualora arrechi danno all'ambiente
alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, si
applicano le disposizioni statali vigenti in materia di risarcimento
del danno ambientale.
Art. 11.
Vigilanza e controllo
1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni
di cui al presente titolo provvedono il Corpo forestale della Valle
d'Aosta e gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Art. 12.
Tutela delle specie faunistiche e vegetali Disposizioni transitorie
1. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale
vigente in materia di tutela delle specie in conformita' alla
normativa comunitaria, la tutela delle specie faunistiche di cui alle
direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE resta disciplinata dalla legge
regionale 27 agosto 1994; n. 64 (Norme per la tutela e la gestione
della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria),
e per le specie vegetali di cui all'allegato D del decreto del
Presidente della Repubblica n. 357/1997 continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 marzo
1977, n. 17 (Protezione della flora alpina).
Art. 13.
Disposizioni finanziarie
1. L'onere derivante dall'applicazione del presente titolo e'
determinato in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2007. 2.
L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e
del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo
programmatico 2.2.1.08 (Parchi, riserve e beni ambientali).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede
mediante l'utilizzo per pari importi delle risorse iscritte negli
stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al
capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti)
a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto C.l.
dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.
4. Per l'applicazione del presente titolo, la giunta regionale e'
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
R i n v i o
1. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.
TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI
COMUNITARI
Art. 15.
Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 in
adeguamento agli artt. 43 e 48 del Trattato CE
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale
26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore
termale), e' abrogato.
Art. 16.
Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 in
adeguamento all'art. 43 del Trattato CE
1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2
(Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della
Regione), e' sostituito dal seguente: "2. Coloro che, in possesso di
titoli professionali conseguiti in altre regioni o province autonome
o in Stati membri dell'UE diversi dall'Italia, intendano ottenere il
riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco di
cui all'art. 9, ne fanno richiesta alla struttura competente, che
verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle
conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e
dispone l'applicazione di eventuali misure compensative, con le
modalita' e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della
giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.".
2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/1997, e'
aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro
dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non e' previsto il rilascio
del titolo professionale, si tiene altresi' conto, ai fini del
riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal
richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione
delle eventuali misure compensative di cui al comma 2.".
Art. 17.
Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, in
adeguamento al regolamento (CE) n. 1998-2006 della Commissione del 15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n.
19 (Interventi regionali a sostegno delle attivita'
turistico-ricettive e commerciali), e' sostituito dal seguente: "2.
Nei casi in cui la presente legge preveda la concessione di
agevolazioni in regime de minimis, si applica quanto disposto dalla
normativa comunitaria vigente relativa all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza
minore.".
2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2001 e'
abrogato.
3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2001 e'
sostituito dal seguente:
"2. Le spese di cui all'art. 4, comma 2, sono altresi' agevolabili in
regime de minimis, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui
all'art. 20, comma 1, e, comunque, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente.".
4. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2001 e'
sostituito dal seguente:
"2. Le spese di cui all'art. 9, comma 2, sono altresi' agevolabili in
regime de minimis, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui
all'art. 20, comma 1, e, comunque, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente.".
5. Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de
minimis"), continuano a trovare applicazione agli aiuti concessi
entro il 30 giugno 2007 ai sensi della legge regionale n. 19/2001 e
delle relative disposizioni applicative.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 21 maggio 2007
CAVERI
(Omissis).
|
|
|
|
|
|