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REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 5 Giugno 2007 , n. 20

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.


(GU n. 34 del 8-9-2007 )

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 27 del 13 giugno 2007)


IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:


Art. 1.
Modificazioni e integrazioni all'Art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994
1. L'alinea del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e' sostituito dal seguente:
"1. Le province adottano sulla base dell'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall'Art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE, acquisito il parere favorevole motivato dell'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito dall'Istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale di cui alla lettera e) del presente comma, il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno, specificando.".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 le parole: "tra quelle indicate al comma 1-bis" sono soppresse.
3. La lettera e) del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 e' sostituita dalla seguente: "e) con riferimento all'Art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva n. 79/409/CEE, il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo e, con riferimento alla lettera c), il numero dei capi prelevabili complessiva- niente nell'intero periodo rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale;".
4. Alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 dopo le parole: "i controlli" sono aggiunte le seguenti: "sul numero massimo di capi prelevabili stabilito".
5. Alla lettera g) del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 dopo il numero "409" sono aggiunte le seguenti parole: ", dando atto della mancanza di soluzioni alternative.". 6. Il comma 1-bis dell'Art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 e' sostituito dal seguente:
"1-bis. L'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilita' dei prelievi in deroga avvalendosi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti universitari esperti in materia designati dalla giunta regionale.".

Art. 2.
Modificazione all'Art. 34-quater della legge regionale n. 14/1994
1. Al comma 1 dell'Art. 34-quater della legge regionale n. 14/1994 le parole ", al termine della giornata," sono soppresse. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


Perugia, 5 giugno 2007
LORENZETTI


 
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