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REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 5 Giugno 2007 , n. 20
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17
maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.
(GU n. 34 del 8-9-2007 )
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 27 del
13 giugno 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1.
Modificazioni e integrazioni all'Art. 34-bis della legge regionale n.
14/1994
1. L'alinea del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge regionale
17 maggio 1994, n. 14 (norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) e' sostituito dal seguente:
"1. Le province adottano sulla base dell'accertata sussistenza
dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall'Art. 9 della
direttiva n. 79/409/CEE, acquisito il parere favorevole motivato
dell'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni
faunistiche e acquisito dall'Istituto nazionale della fauna selvatica
il quantitativo nazionale di cui alla lettera e) del presente comma,
il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di durata
non superiore ad un anno, specificando.".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge
regionale n. 14/1994 le parole: "tra quelle indicate al comma 1-bis"
sono soppresse.
3. La lettera e) del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge
regionale n. 14/1994 e' sostituita dalla seguente: "e) con
riferimento all'Art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva n.
79/409/CEE, il numero dei capi prelevabili complessivamente
nell'intero periodo e, con riferimento alla lettera c), il numero dei
capi prelevabili complessiva- niente nell'intero periodo rapportato
al quantitativo stabilito a livello nazionale;".
4. Alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge
regionale n. 14/1994 dopo le parole: "i controlli" sono aggiunte le
seguenti: "sul numero massimo di capi prelevabili stabilito".
5. Alla lettera g) del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge
regionale n. 14/1994 dopo il numero "409" sono aggiunte le seguenti
parole: ", dando atto della mancanza di soluzioni alternative.".
6. Il comma 1-bis dell'Art. 34-bis della legge regionale n.
14/1994 e' sostituito dal seguente:
"1-bis. L'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni
faunistiche verifica la compatibilita' dei prelievi in deroga
avvalendosi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione
annuale di docenti universitari esperti in materia designati dalla
giunta regionale.".
Art. 2.
Modificazione all'Art. 34-quater della legge regionale n. 14/1994
1. Al comma 1 dell'Art. 34-quater della legge regionale n.
14/1994 le parole ", al termine della giornata," sono soppresse.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 5 giugno 2007
LORENZETTI
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