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> [area leggi] leggi in Gazzetta Ufficiale - [indice] - |
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REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 4 Aprile 2007 , n. 19
Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")
(GU n. 21 del 9-6-2007 )
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 8 dell'11 aprile 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Sostituzione dell'Art. 34 della legge regionale n. 3/1994
1. L'Art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio"), e' sostituito dal seguente:
"Art. 34. (Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti).
- 1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, e'
consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo
sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.
2. Ogni cacciatore puo' detenere un numero massimo complessivo di
dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma
di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere
complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite
massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1.
3. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificati
mediante anello inamovibile numerato.
4. Entro il 31 agosto 2007 le province provvedono a distribuire
ai cacciatori toscani anelli inamovibili e numerati, forniti dalla
competente struttura della giunta regionale, da apporre agli uccelli
da richiamo legittimamente detenuti e che non siano gia' identificati
mediante anello FOI o altro anello inamovibile e numerato
riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento. Per la
legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la
documentazione esistente presso la provincia e, per i richiami di
allevamento, la documentazione propria del cacciatore.
5. I dati riguardanti gli uccelli di cattura relativi alla
specie, alla data della cessione, al numero identificativo. al
proprietario e tutte le successive variazioni devono essere riportati
a cura delle province in un apposito sistema informativo regionale,
secondo le modalita' definite dalla competente struttura della giunta
regionale. In fase di prima applicazione i soggetti abilitati
all'inserimento dei dati sono individuati dalla competente struttura
della giunta regionale.
6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi secondo le
norme del decreto del Presidente della giunta regionale 25 febbraio
2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione
della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge
11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)"), da ultimo
modificato dal decreto del Presidente della giunta regionale 29
luglio 2005, n. 48/R.
7. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione e'
disciplinata dal decreto del presidente della giunta regionale n.
13/R/2004. Le province assegnano i richiami catturati negli impianti
ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalita' di
cui al suddetto regolamento".
Art. 2.
Norma finanziaria
1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono stimati
in euro 84.000,00 a cui si fa fronte con le risorse della unita'
previsionale di base (UPB) 551 "Interventi per la caccia e la tutela
della fauna selvatica - Spese correnti" del bilancio di previsione
2007.
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 4 aprile 2007
Il vicepresidente: Gelli
La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 27 marzo 2007.
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