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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 21 Luglio 2006 , n. 4

Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e interpretazione autentica dell'Art. 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

(GU n. 18 del 12-5-2007 )

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 1° agosto 2006)




IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga
la seguente legge:



Art. 1.
Modifiche degli articoli 29 e 46 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).

1. All'Art. 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia nei periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 15 dicembre: colombaccio (Columba palumbus), cornacchia nera (Corvus corone corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), merlo (Turdus merula), tortora (Streptopelia turtur);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre: allodola (Alauda arvensis), beccaccia (Scolopax rusticola), beccaccino (Capella gallinago), fagiano (Phasianus colchicus), starna (Perdix perdix), tordo bottaccio (Turdus philomelos), lepre comune (Lepus europaeus);
c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), quaglia (Coturnix coturnix);
d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), fischione (Anas penelope), germano reale (Anas piatyrhynchos), marzaiola (Anas querquedola), moretta (Aythya fuligola), moriglione (Aythya ferma), tordo sassello (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes);
e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: lepre bianca (Lepus timidus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano di monte maschio (Lyrurus tetrix), pernice bianca (Lagopus mutus); f) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre: cinghiale (Sus scrofa);
g) specie cacciabili dal 1° maggio al 30 giugno e dalla prima domenica di settembre al 31 dicembre, sulla base dei programmi di prelievo selettivi previsti dall'Art. 28, distinti per sesso e per classi di eta': capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus);
h) specie cacciabili dal 16 agosto al 15 dicembre, sulla base dei programmi di prelievo selettivi previsti dall'Art. 28, distinti per sesso e per classi di eta': camoscio (Rupicapra rupicapra), muflone (Ovis musimon).";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In mancanza dei programmi di prelievo selettivi previsti dall'Art. 28, la caccia alle specie indicate nel comma 2, lettere g) e h), e' consentita dal 1° ottobre al 30 novembre.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'esercizio venatorio e' consentito per non piu' di tre giorni in settimana, con esclusione del martedi', del venerdi' e, per il periodo dalla prima domenica di maggio fino alla prima domenica di settembre esclusa, anche della domenica.";
d) l'alinea del comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Il comitato faunistico provinciale, sentiti l'osservatorio faunistico, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e l'ente gestore, che si esprime nel termine di quindici giorni dalla richiesta, delibera:";
e) la lettera b) del comma 9 e' sostituita dalla seguente:
"b) la disciplina della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 30 novembre, anche in deroga al limite delle tre giornate di caccia settimanali di cui al comma 4, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi';".
2. All'Art. 46, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 24 del 1991 le parole: "per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate" sono sostituite dalle seguenti: "per chi, ove non diversamente sanzionato, esercita la caccia in una giornata in cui non e' consentito l'esercizio venatorio o in zone di divieto".

Art. 2.
Interpretazione autentica dell'Art. 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).
1. Per un decimo degli aventi diritto alla presentazione della richiesta di indizione del referendum confermativo nel caso previsto dall'Art. 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, si intende un decimo dei maggiorenni residenti nella frazione.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, le richieste di referendum presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 2005 possono essere nuovamente ripetute se non rispondenti al requisito stabilito dall'Art. 6,
comma 7, della medesima legge provinciale, come interpretato dal comma 1, entro il sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore di questa disposizione; a tal fine il sindaco sospende la procedura, ancora in atto, di indizione del referendum prevista dall'Art. 6, comma 5, della medesima legge provinciale.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.



Trento, 21 luglio 2006


DELLAI

 
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