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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 marzo 2007
Determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei
contributi, in relazione agli interventi previsti dal documento
programmatico per il settore apistico, di cui al decreto 10 gennaio
2007.
(GU n. 88 del 16-4-2007)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina in
materia di apicoltura;
Visto l'art. 11 della citata legge n. 313/2004, con il quale si
definisce la copertura finanziaria, necessaria per lo svolgimento
delle azioni programmate, di Euro 2.000.000 per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006;
Visto il decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007 con il
quale e' stato approvato e reso operativo il «Documento programmatico
per il settore apistico» (DPA) di cui all'art. 5, comma 1, della
predetta legge n. 313/2004, nonche' e' stata approvata la
ripartizione, tra le materie indicate allo stesso art. 5, delle
risorse finanziarie statali di Euro 2.000.000, stanziate per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006 e finalizzate alla realizzazione degli
interventi previsti dal medesimo documento programmatico;
Vista la decisione della Commissione europea C(2006)5705 del
22 novembre 2006 che dichiara compatibili con il mercato comune il
sistema di aiuti di Stato previsti dal predetto documento
programmatico;
Considerata la necessita' di determinare i criteri e le modalita'
di concessione del contributo in relazione agli interventi di cui al
predetto decreto ministeriale;
Decreta:
Art. 1.
Contributi
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal
«Documento programmatico per il settore apistico» (DPA), di cui
all'art. 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, approvato e reso
operativo con decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007, sono
concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle
iniziative indicate nell'allegato al presente decreto e riferite a:
a) assistenza tecnica ivi compresa l'attivazione di piccoli
progetti pilota;
b) promozione della produzione e commercializzazione dei prodotti
agricoli di qualita';
c) ricerca e sviluppo;
d) sostegno al settore zootecnico;
e) investimenti nelle aziende agricole.
2. I contributi in conto capitale sono concessi fino alla misura
massima del:
a) 99% dei costi per le attivita' di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), ad eccezione dell'azione di valorizzazione del
miele per la quale la misura massima del contributo e' limitata
all'80%;
b) 100% dei costi inerenti la tenuta dei libri genealogici (Albo
nazionale allevatori api regine) e 70% su i test di determinazione
del valore genetico delle api regine per le iniziative di cui al
comma 1, lettera d);
c) 40% (50% in zone svantaggiate) dei costi per gli investimenti
di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di investimenti effettuati da
giovani apicoltori le percentuali sono elevate al 45% (55% in zone
svantaggiate) delle spese sostenute.
3. Le azioni di cui al comma 1, lettera e), sono effettuate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano le quali
stabiliscono i criteri e le modalita' per l'accesso ai contributi in
conto capitale da parte dei produttori apistici singoli e associati.
Art. 2.
Beneficiari interventi statali
1. Sono destinatari dei contributi di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a), b), c) e d), le unioni nazionali di associazioni di
produttori apistici riconosciute, le organizzazioni nazionali degli
apicoltori, le organizzazioni cooperative operanti nel settore
apistico a livello nazionale, che dimostrino di possedere
l'esperienza, l'efficienza e la qualita' richieste per la
realizzazione delle azioni, che fungono da beneficiari diretti e
soggetti attuatori degli interventi. I soggetti interessati devono
risultare operativi nel settore apistico in piu' di cinque regioni
almeno dall'anno precedente a quello per il quale la legge del
24 dicembre 2004, n. 313, ha autorizzato la spesa per l'attuazione
degli interventi.
2. I soggetti interessati devono presentare al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle
politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei
prodotti agroalimentari - Ufficio QPA V, via XX Settembre n. 20,
00187 Roma, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, uno specifico programma
di attivita' illustrante la/le azione/i, individuate nel «Documento
programmatico per il settore apistico», notificate alla Commissione
europea, per la/e quale/i si richiede il relativo contributo. Il
programma deve indicare per ciascuna azione le modalita' e le
articolazioni di spesa ritenute necessarie per l'attuazione delle
singole iniziative. Il programma e' inoltre accompagnato dalla
documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti
indicati al comma 1 (atto costitutivo, consistenza associativa,
ultimo bilancio consuntivo approvato, organizzazione operativa,
relazione sulle attivita' svolte, ecc.).
3. La valutazione dei programmi, delle relative rendicontazioni e
dei rapporti finali sara' effettuata da parte di apposita commissione
ministeriale.
4. Il decreto d'approvazione del programma e di concessione del
contributo indica oltre all'articolazione del programma per voci di
spesa ammessa, il tasso di contributo, il termine entro cui dovranno
essere realizzate le iniziative, le modalita' di presentazione dei
risultati e di rendicontazione delle spese.
Art. 3.
Condizioni generali per la concessione dei contributi
1. I risultati derivanti dall'applicazione delle azioni previste
nel «Documento programmatico per il settore apistico» devono, da
parte dei beneficiari, essere:
messi a disposizione su base non discriminatoria;
divulgabili in pubblicazioni adeguate o pubblicati su sito
internet;
accessibili a tutti gli interessati indipendentemente dalla loro
appartenenza alle organizzazioni dei beneficiari stessi.
2. Tutti i servizi (e/o le attivita), per i quali i beneficiari
diretti, che fungono da soggetti attuatori delle azioni individuate
nel DPA, ricevono i contributi, sono prestati a tutti gli apicoltori
e/o consumatori secondo modalita' non discriminatorie.
3. Per la fruizione dei servizi da parte dei beneficiari finali
(apicoltori e/o consumatori) e' esclusa l'adesione obbligatoria alle
organizzazioni (beneficiari diretti) che fungono da soggetti
attuatori; la fruizione dei servizi da parte dei beneficiari finali
e' effettuata in base a criteri obiettivi e non discriminatori.
4. Non sono concessi contributi il cui importo totale triennale
superi la soglia stabilita dagli orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato (cioe' saranno presi in considerazione, per ciascuna
azione, tutti i contributi pubblici ricevuti, indipendentemente dalla
fonte di finanziamento) ne' a livello di enti destinatari del
finanziamento, ne' a livello dei singoli apicoltori, cioe' di coloro
che costituiscono gli effettivi beneficiari finali degli aiuti.
5. Gli aiuti non possono eccedere, per ciascuna delle azioni
previste nel DPA, i tassi e/o gli importi massimi consentiti dalle
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
6. I servizi forniti si riferiscono esclusivamente alle azioni
previste nel DPA e notificate alla Commissione europea.
7. I contributi concessi per lo svolgimento delle azioni
individuate nel DPA non possono essere utilizzati per finanziare i
normali costi di personale e le spese generali dei beneficiari
diretti (prestatori di servizi), qualora i servizi siano forniti dal
personale dipendente degli stessi. I contributi sono limitati ai soli
costi della prestazione del servizio.
8. Sono esclusi i costi dei controlli di routine effettuati dal
produttore in relazione alla qualita' dei prodotti e del processo
produttivo.
9. Sono esclusi i servizi di consulenza, a carattere continuativo o
periodico, connessi con le spese di funzionamento del beneficiario.
Art. 4.
Spese ammissibili
1. Le spese ammesse per ciascuna delle azioni oggetto di
finanziamento, le corrispondenti spese ammissibili, le relative
percentuali di contribuzione pubblica, nonche' i soggetti
beneficiari, sono indicati nell'allegato al presente decreto.
Art. 5.
Disposizioni finali
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
www.politicheagricole.it
Roma, 19 marzo 2007
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 264
Allegato
-> vedere allegato da pag. 6 a pag. 9 della G.U.
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