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REGIONE PIEMONTE
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n.37
Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici
e regolamentazione della pesca.
(GU n. 13 del 7-4-2007)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1
dal 4 gennaio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Principi, finalita' e ambito di applicazione
1. La Regione Piemonte riconosce negli ecosistemi acquatici e
nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio
naturale regionale e della gestione delle risorse idriche in
generale.
2. La Regione, in conformita' con la normativa comunitaria,
statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la
fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale,
promuove e disciplina l'esercizio dell'attivita' alieutica, attua
interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la
sperimentazione scientifica
3. La Regione, con la collaborazione degli enti locali, per le
finalita' di cui ai commi 1 e 2, persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire la salvaguardia degli, ambienti acquatici e della
fauna acquatica autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e
della conservazione della biodiversita';
b) provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino
degli ecosistemi acquatici;
c) gestire e promuovere un esercizio dell'attivita' alieutica
compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale;
d) coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione
degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma
singola o associata;
e) attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative
alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali
come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
f) promuovere e coordinare attivita' di valorizzazione e
incremento della fauna ittica autoctona regionale;
g) sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica,
dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela;
h) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione
di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli
ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della
gestione della fauna acquatica;
i) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con
finalita' legate ad attivita' di tutela ambientale, di divulgazione,
di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli
ecosistemi acquatici e l'attivita' alieutica.
4. Lesercizio della pesca consentito in tutte le acque del
territorio regionale, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, fatto
salvo quanto disposto per la pesca nelle acque comuni del lago
Maggiore dell'Italia e della Svizzera, disciplinata da apposita
convenzione e accordi nell'ambito dei rapporti italo-elvetici.
5. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le
acque superficiali del territorio regionale.
Art. 2.
Funzioni della Regione
1. Sono di competenza della Regione:
a) le funzioni, legislativa, regolamentare e di adozione di
normative tecniche e linee guida;
b) la programmazione regionale, l'indirizzo e il coordinamento;
c) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre
regioni, con enti nazionali ed enti regionali;
d) la ripartizione delle disponibilita' finanziarie agli enti
locali per l'attuazione delle funzioni conferite;
e) l'approvazione di programmi e direttive di attuazione di
misure e disposizioni comunitarie e nazionali;
f) il coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie,
nazionali e regionali;
g) il coordinamento per la realizzazione del sistema
informativo regionale;
h) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza
strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di
incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta
programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
i) le attivita' di ricerca applicata, sperimentazione e
dimostrazione e divulgazione;
j) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e
comitati a carattere regionale.
2. In caso di inadempienza da parte delle province delle funzioni
e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione, previa diffida a
provvedere entro un congruo termine, adotta i provvedimenti
sostitutivi, ai sensi dell'Art. 14 della legge regionale 20 novembre
1998, n. 34 (riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi
della Regione e degli enti locali).
Art. 3.
Funzioni delle province
1. Le province esercitano le funzioni in materia di pesca ad
esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di
quelle che richiedono accordi con altre regioni.
2. Le province adottano regolamenti finalizzati alla gestione di
corpi idrici classificati ai fini della pesca e per il raggiungimento
delle finalita' dei piani provinciali per la tutela e la
conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio
della pesca.
3. Le province, qualora sia accertata l'urgente ed eccezionale
esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico, in
particolare per quanto riguarda quello autoctono, o per sopravvenute
particolari condizioni ambientali o meteorologiche, sentiti i
comitati consultivi provinciali, vietano temporaneamente l'attivita'
di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli
ambienti acquatici di competenza o loro porzioni.
Art. 4.
Organizzazioni piscatorie riconosciute
1. Sono riconosciute nel territorio regionale organizzazioni
piscatorie non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto
pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono
suddivise in funzione delle loro caratteristiche:
a) riconosciute a livello nazionale e con strutture periferiche
ed iscritti in almeno in quattro province della Regione Piemonte;
b) con almeno centocinquanta aderenti in possesso della licenza
di pesca residenti nella provincia.
2. Il limite previsto dal comma 1, lettera b) puo' essere
derogato dalla provincia competente per territorio; da un minimo di
venticinque aderenti ad un massimo di cinquecento aderenti in
possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.
3. Le organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:
a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi
rappresentandoli negli organi consultivi;
b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate
iniziative, una maggiore consapevolezza delle esigenze di difesa
della fauna ittica e dell'ambiente naturale;
c) collaborare con gli enti pubblici competenti ai fini di una
reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi
previsti nel settore della tutela e della gestione degli ambienti
acquatici e dell'ittiofauna;
d) proporre la nomina di propri agenti di vigilanza e curarne
l'aggiornamento professionale o comunque disporre di volontari che
collaborino alle funzioni di vigilanza sul territorio;
e) svolgere attivita' affidate dalle province;
f) organizzare manifestazioni sportive in materia di pesca.
4. La giunta regionale riconosce le organizzazioni piscatorie di
cui al comma 1, lettera a), mentre compete alle province
territorialmente competenti il riconoscimento delle organizzazioni
piscatorie di cui al comma 1, lettera b).
Art. 5.
Comitati dei bacini di pesca
1. I comitati dei bacini di pesca, di seguito denominati comitati
di bacino, sono strutture associative di diritto privato regolarmente
costituite con atto pubblico, perseguenti finalita' in armonia con la
presente legge e operanti nell'ambito territoriale del bacino di
pesca.
2. Ai comitati di bacino partecipano associazioni e
organizzazioni piscatorie riconosciute ed enti comunali in forma
singola o consorziata operanti nel territorio del bacino.
3. La costituzione del comitato di bacino e' promossa dalla
provincia interessata, anche su iniziativa dei soggetti di cui al
comma 2, sentito il parere del comitato consultivo provinciale, sui
bacini di pesca individuati in coerenza con la pianificazione
regionale di cui all'Art. 10; per ogni bacino di pesca si prevede un
solo comitato di bacino.
4. Le province stipulano convenzioni con i comitati di bacino per
l'affidamento di attivita' e iniziative interessanti il bacino di
pesca di competenza secondo modalita' stabilite dalle province stesse
e riguardanti la pesca dilettantistica, la tutela della fauna ittica
autoctona, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti
naturali, nonche' i centri ittiogenici e l'esercizio delle attivita'
di vigilanza volontaria.
Art. 6.
Comitato consultivo regionale
1. Il Presidente della giunta regionale, con decreto, costituisce
il comitato consultivo regionale con funzioni consultive, tecniche e
propositive in materia di disciplina della pesca e di difesa degli
ambienti acquatici.
2. Il comitato consultivo regionale esprime pareri in ordine alla
pianificazione regionale di cui all'Art. 10 e formula proposte e
suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti
acquatici e dell'ittiofauna.
3. Il comitato consultivo regionale e' cosi' composto:
a) l'assessore regionale competente per materia o suo delegato
che lo presiede;
b) i presidenti o loro delegati dei comitati consultivi
provinciali;
c) un rappresentante designato da ogni organizzazione
piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'Art. 4,
comma 1, lettera a);
d) un rappresentante per ciascuno dei comitati consultivi
provinciali, eletto tra i propri componenti e appartenente ad una
organizzazione piscatoria;
e) tre rappresentanti designati dalle associazioni
ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul
territorio regionale;
f) un rappresentante designato dall'associazione piscicoltori
italiani;
g) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno in
rappresentanza dei comuni fino a cinquemila abitanti, designati
congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali
riconosciute a livello regionale;
h) un rappresentante delle comunita' montane designato dalla
delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunita' enti
montani (UNCEM).
4. Il presidente del comitato consultivo regionale
tecnico-scientifico, o suo delegato, partecipa ai lavori del comitato
consultivo regionale senza diritto di voto.
5. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le
funzioni di segretario del comitato consultivo regionale; il
segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza e
adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.
6. Non fanno parte del comitato consultivo regionale coloro che
hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che
comportano l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia
di pesca.
7. Il presidente convoca il comitato consultivo regionale almeno
una volta all'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
8. Il comitato consultivo regionale resta in carica per la durata
della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla
costituzione del nuovo comitato.
9. Ai membri del comitato consultivo regionale, ai sensi della
legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (compensi ai componenti
commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso
l'amministrazione regionale), e' corrisposto un gettone di presenza
per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide.
Art. 7.
Comitato consultivo provinciale
1. La provincia territorialmente competente costituisce il
comitato consultivo provinciale con funzioni consultive, tecniche e
propositive in materia di ambienti acquatici e pesca.
2. Il comitato consultivo provinciale esprime pareri in ordine al
piano provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e
della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e formula proposte e
suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti
acquatici provinciali e della fauna ittica.
3. Il comitato consultivo provinciale e' cosi' composto:
a) l'assessore provinciale competente in materia o suo delegato
che lo presiede;
b) un dirigente della provincia competente per materia o suo
delegato;
c) un rappresentante designato da ogni organizzazione
piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'Art. 4,
comma 1, lettera a) con strutture periferiche ed iscritti nel
territorio provinciale di competenza;
d) non piu' di dieci rappresentanti designati dalle
organizzazioni piscatorie riconosciute, di cui all'Art. 4, comma 1,
lettera b) e comma 2, con sede sul territorio provinciale di
competenza, eletti in una assemblea dei presidenti o loro delegati,
indetta dalla provincia;
e) tre rappresentanti designati dalle associazioni
ambientaliste riconosciute, presenti ed operanti nel territorio della
provincia;
f) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori
italiani;
g) un rappresentante designato da ciascun comitato di bacino;
h) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno dei
comuni fino a 5 mila abitanti, designati congiuntamente dalle
associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello
regionale, avuto riguardo alla rappresentanza dei comuni collinari;
i) un rappresentante delle comunita' montane designato dalla
delegazione regionale dell'UNCEM;
j) un rappresentante degli enti di gestione delle aree protette
presenti sul territorio provinciale designato d'intesa dagli enti
stessi.
4. Un funzionario provinciale svolge le funzioni di segretario
del comitato consultivo provinciale; il segretario redige il verbale
delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito
affidatogli dal presidente.
5. Non fanno parte del comitato consultivo provinciale coloro che
hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che
comportano l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia
di pesca.
6. Il comitato consultivo provinciale, quando ritenuto necessario
ai fini dell'attuazione della presente legge, si avvale di
professionalita' esterne su singoli problemi.
7. Il presidente convoca il comitato consultivo provinciale
almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
8. Il comitato consultivo provinciale resta in carica per la
durata del consiglio provinciale e svolge le sue funzioni sino alla
costituzione del nuovo comitato.
Art. 8.
Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico
1. Il Presidente dalle giunta regionale, con decreto, costituisce
il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico con funzioni
tecniche e scientifiche in materia di ambienti acquatici e pesca.
2. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico esprime
pareri tecnici e scientifici su richiesta della Regione, con
particolare riferimento:
a) alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle
popolazioni ittiche autoctone;
b) alla tutela e alla conservazione delle specie acquatiche
endemiche o di particolare significato naturalistico;
c) alle azioni di gestione e contenimento o di eradicazione
delle specie alloctone;
d) alle azioni di tutela, mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente oppure, all'occorrenza, ripristino e
gestione degli ambienti acquatici e delle zone umide;
e) alla riduzione dei fattori di alterazione e di degrado
ambientale degli ambienti e della fauna acquatica;
f) ai contenuti tecnici e scientifici di elaborati utili
all'applicazione della presente legge e al miglioramento delle
conoscenze sulla fauna acquatica del territorio regionale;
g) ai contenuti tecnici della pianificazione regionale prevista
all'Art. 10;
h) ai contenuti tecnici dei piani provinciali previsti all'Art.
11.
3. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico e' cosi'
composto:
a) un dirigente regionale competente per materia con funzioni
di presidente o suo delegato;
b) un funzionario regionale esperto in normativa di settore
individuato dalla struttura competente;
c) un funzionario regionale competente in materia di risorse
idriche;
d) un funzionario provinciale esperto in normativa ambientale e
di settore individuato dall'Unione province piemontesi;
e) un esperto in idrobiologia;
f) un esperto in ittiologia e biologia della pesca;
g) un esperto in ittiopatologia;
h) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino;
i) un esperto in acquacoltura.
4. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le
funzioni di segretario del comitato consultivo regionale
tecnico-scientifico. Il segretario redige i processi verbali delle
adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito
affidatogli dal presidente.
5. Le Universita' degli studi operanti in Piemonte, il Consiglio
nazionale delle ricerche di Verbania Pallanza e l'Istituto
zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta designano gli
esperti di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h). La nomina e'
effettuata tenuto conto del curriculum dei candidati.
6. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico resta in
carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue
funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.
7. La giunta regionale corrisponde ai componenti del comitato
consultivo regionale tecnico-scientifico, in deroga all'Art. 1 della
legge regionale n. 33/1976, in quanto spettante, per ogni effettiva
partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso
delle spese di viaggio.
Art. 9.
Disposizioni di attuazione e regolamenti
1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente per materia, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, disciplina il funzionamento del comitato consultivo
regionale e del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico.
2. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, disciplinano il funzionamento del comitato consultivo
provinciale.
3. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, con regolamento, secondo i principi individuati
all'Art. 1 e ai sensi dell'Art. 27 dello statuto, disciplina:
a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e
i requisiti per il rilascio degli stessi, nonche' le categorie di
soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza;
b) gli attrezzi di pesca, le modalita' d'uso, i periodi di
pesca delle diverse specie, le misure minime;
c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalita' di
utilizzo del tesserino regionale catture; il quantitativo di pescato;
d) l'importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il
trasporto e gli allevamenti;
e) l'attivita' di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;
f) l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di
risaia;
g) le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della
pesca.
Capo II
Pianificazione
Art. 10.
Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti
e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca
e istruzioni operative
1. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale,
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
approva il piano regionale per la tutela e la conservazione degli
ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di
seguito denominato piano regionale.
2. Il piano regionale e' revisionato ogni cinque anni ed ha la
finalita' di individuare le linee strategiche di intervento per
attuazione degli obiettivi previsti all'Art. 1, comma 3, in coerenza
con la regolamentazione dell'attivita' alieutica e la disciplina
regionale e nazionale in materia di acque.
3. Il piano regionale prende atto dei siti di importanza
comunitaria e delle zone speciali di conservazione individuate in
attuazione della direttiva 92/43/CEE, puo' individuare ulteriori siti
e zone caratterizzati dalla presenza di specie e di ecosistemi
acquatici di interesse comunitario.
4. Il piano regionale e' redatto in coerenza con la
pianificazione regionale concernente la protezione degli ambienti
acquatici e la tutela delle acque.
5. Il piano regionale, oltre ai contenuti dei commi 2 e 3,
definisce:
a) i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna
acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo,
vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie
particolari forme di tutela;
b) i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna
ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di
interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;
c) gli strumenti di tutela e conservazione della biodiversita';
d) i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in
base alla loro qualita', alla produttivita' ittiogenica, alla
consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle
popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione
dell'attivita' alieutica;
e) i criteri di stesura e di aggiornamento della carta
regionale degli ambienti acquatici e della vocazione ittica,
denominata di seguito carta ittica regionale;
f) i criteri di individuazione delle seguenti zone di pesca:
1) zone di protezione destinate all'ambientamento, crescita e
riproduzione di fauna acquatica autoctona utilizzabile anche per i
ripopolamenti;
2) zone turistiche di pesca che possono essere date in
concessione per la gestione in via prioritana a comuni o a
organizzazioni piscatorie riconosciute o ai soggetti gestori dei
bacini di pesca;
3) zone per attivita' agonistiche e promozionali
dell'attivita' alieutica;
4) zone chiuse di pesca oppure zone umide artificiali poste
al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d'acqua, prive di
collegamento idrologico con altri ecosistemi acquatici o munite di
apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce e situate
all'interno di proprieta' private;
5) zone a regolamentazione particolare oppure tratti di corsi
d'acqua o bacini naturali nei quali l'attivita' di pesca e'
consentita esclusivamente con rilascio obbligatorio del pesce
catturato.
6. La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore del
piano regionale, approva le istruzioni operative di dettaglio,
sentiti il comitato consultivo regionale ed il comitato consultivo
regionale tecnico-scientifico, previa acquisizione del parere della
conferenza permanente Regione-autonomie locali, e sentita la
commissione consiliare competente.
7. Le istruzioni operative previste al comma 6 definiscono:
a) le indicazioni per la redazione dei piani provinciali;
b) la carta ittica regionale;
c) l'individuazione puntuale delle zone ittiche;
d) gli elenchi della fauna acquatica autoctona e alloctona
previsti al comma 5, lettere a) e b);
e) i criteri, modalita' e procedure per i ripopolamenti e le
immissioni della fauna acquatica;
f) i programmi di ricerca e sperimentazione ai fini della
conservazione degli ambienti acquatici e incremento della fauna
acquatica;
g) i programmi di divulgazione della conoscenza della fauna
acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la loro
tutela;
h) le indicazioni per il coordinamento della vigilanza
esercitata dalle province;
i) le modalita' e le forme di partecipazione delle
organizzazioni piscatorie riconosciute o di altri soggetti per la
realizzazione degli obiettivi del piano regionale;
j) i progetti specifici di iniziativa regionale o provinciale;
k) l'attribuzione delle risorse nei limiti delle disponibilita'
del bilancio regionale;
l) ogni altra istruzione attuativa del piano regionale.
8. La giunta regionale, per realizzare la pianificazione per la
tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e
l'esercizio della pesca, promuove studi e ricerche sulla biologia ed
ecologia della fauna acquatica, sulla qualita' delle acque, sulla
biodiversita' dell'ittiofauna, sulle tecniche di recupero e
potenziamento delle specie e delle popolazioni ittiche autoctone e
sulle tecniche di recupero ambientale.
Art. 11.
Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti
e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca
1. Le province, sentito il comitato consultivo provinciale,
provvedono alla stesura dei piani provinciali per la tutela e la
conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio
della pesca, di seguito denominati piani provinciali. I piani
provinciali, in coerenza con il piano regionale e le istruzioni
operative di dettaglio:
a) attuano a livello provinciale la pianificazione definita a
livello regionale;
b) effettuano la classificazione delle acque in zone ittiche,
l'individuazione delle zone ittiche, la redazione e l'aggiornamento
della carta ittica provinciale;
c) individuano le zone di pesca e i corpi idrici ove e'
possibile praticare la pesca professionale;
d) definiscono programmi di incremento e ripopolamento della
fauna ittica;
e) definiscono programmi e interventi di tutela degli
ecosistemi acquatici e della fauna acquatica di interesse
provinciale;
f) promuovono forme di collaborazione con le organizzazione
piscatorie riconosciute e con i comitati di bacino;
g) censiscono i diritti esclusivi di pesca;
h) forniscono le valutazioni circa la qualita' delle acque di
cui alla lettera b) e degli ecosistemi acquatici sulla base di
parametri fisici, chimici e biologici significativi, a integrazione
dei monitoraggi effettuati ai sensi della normativa in materia di
tutela delle acque;
i) raccolgono, elaborano e diffondono i dati relativi alla
consistenza delle popolazioni delle specie ittiche presenti nelle
acque provinciali al fine di realizzare la pianificazione definita a
livello regionale;
j) individuano le popolazioni acquatiche appartenenti alle
specie autoctone in funzione della tutela e della fruizione del bene;
k) forniscono valutazioni quantitative e qualitative utili per
la razionalizzazione dei ripopolamenti;
l) forniscono i dati sulla capacita' biogenica dei corsi
d'acqua, al fine di individuare anche le misure minime di cattura;
m) forniscono indicazioni per l'individuazione e la gestione
dei Siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di
conservazione;
n) propongono l'individuazione dei bacini di pesca;
o) individuano i centri ittiogenici idonei per la produzione di
materiale ittico autoctono destinato ai ripopolamenti e alla tutela
della biodiversita';
p) definiscono i programmi di formazione e aggiornamento degli
agenti di vigilanza e degli altri soggetti coinvolti nella gestione
dell'attivita' piscatoria;
q) propongono progetti di interesse provinciale;
r) indicano la previsione degli oneri finanziari e delle
risorse connessa all'attuazione del piano, ivi comprese le risorse
proprie.
2. I piani provinciali hanno durata quinquennale, e possono
essere aggiornati prima della scadenza.
3. Le province adottano i piani provinciali entro un anno
dall'approvazione del piano regionale e li trasmettono ai competenti
uffici della giunta regionale per la verifica di congruita' con il
piano regionale. I piani provinciali diventano esecutivi trascorsi
sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della giunta
regionale o a seguito di approvazione espressa entro tale termine.
4. Nell'ipotesi in cui la giunta regionale formuli osservazioni,
le province adeguano i piani provinciali entro trenta giorni dalla
relativa comunicazione e in tal caso il piano e' approvato dalla
giunta regionale entro i trenta giorni successivi.
Art. 12.
Lavori in alveo, programmi, opere e interventi
sugli ambienti acquatici
1. Per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna nei
corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo
vitale, come previsto dalla disciplina regionale in materia di tutela
delle acque.
2. La Regione, in collaborazione con le province e nel rispetto
delle procedure individuate dalla legge regionale 14 dicembre 1998,
n. 40 (disposizioni concernenti la compatibiita' ambientale e le
procedure di valutazione), modificata dalla legge regionale
10 novembre 2000, n. 54, verifica la compatibilita', con gli
obiettivi di tutela e salvaguardia previsti dal piano regionale,
degli interventi e delle opere di interesse pubblico o privato che
possono modificare gli ambienti acquatici individuati dal piano
regionale.
3. Gli adempimenti previsti al comma 2 si applicano anche per le
valutazioni degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, come previsto dalla direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, e per la valutazione di incidenza prevista dall'Art. 6
della direttiva n. 92/43/CEE e recepita dal decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
4. Per gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale, la
Regione e le province adottano i provvedimenti cautelari di loro
competenza, di inibizione e di sospensione, per la realizzazione di
opere e lo svolgimento di attivita' che mettano in pericolo la
sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.
5. La provincia competente per territorio autorizza, ai fini
della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca di corsi
d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione
con acque pubbliche. Il soggetto che effettua il prosciugamento, nei
casi di urgenza comunque avvisa la provincia e, in ogni caso recupera
ed immette la fauna ittica nelle acque pubbliche a proprie spese.
6. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che
prevedono l'occupazione totale o parziale degli alvei prevedono la
costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera
circolazione dei pesci.
7. Per le dighette, le briglie e gli sbarramenti in genere, gia'
esistenti, quando la loro stabilita' richiede opere di manutenzione
straordinaria o ristrutturazione, e' realizzato quanto disposto nel
comma 6.
8. La progettazione e la realizzazione delle opere di difesa
spondale e di messa in sicurezza dei corpi idrici prevedono opportuni
accorgimenti per la salvaguardia della fauna acquatica e degli
ambienti.
9. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di
derivazioni d'acqua inseriscono nei disciplinari disposizioni per la
tutela della fauna acquatica e prevedono il rilascio continuo di una
quantita' d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di
magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna.
10. Al fine di salvaguardare la fauna acquatica, lo scarico in
acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e
ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione
avviene previa decantazione dei fanghi in sospensione.
11. Per gli adempimenti di propria competenza, la Regione e le
province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale.
12. I commi 1, 6 e 7 non si applicano ai canali, ai bacini
artificiali creati a scopo irriguo ed ai canali di derivazione idrica
per gli impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa.
13. La giunta regionale, sentite le province, disciplina
modalita' e procedure per l'attuazione del presente articolo.
Art. 13.
Impianti e bacini privati per la pesca a pagamento
1. Il gestore degli impianti e dei bacini privati per la pesca a
pagamento o di quelli delle relative derivazioni trasmette alla
provincia competente una descrizione tecnica della propria attivita',
comprensiva dell'indicazione delle specie ittiche presenti negli
impianti.
2. Le province dispongono modalita' e criteri per gli adempimenti
di cui al comma 1 e provvedono, quando l'impianto e' collegabile in
modo diretto o indiretto con acque pubbliche, all'adozione di misure
idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.
3. E' vietato ai fruitori degli impianti e dei bacini privati
asportare prodotti vivi.
Art. 14.
Diritti esclusivi di pesca
1. Permangono fino alla loro scadenza i diritti esclusivi di
pesca esercitati da privati, enti e associazioni in virtu' delle
leggi statali, negli ambienti acquatici naturali ed artificiali, in
atto alla data d'entrata in vigore della presente legge.
2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i
diritti esclusivi di pesca e' conferito alle province.
3. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla
provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di
gestione per l'anno successivo. Le province approvano il programma
con le eventuali prescrizioni e ne danno notizia agli interessati
entro il mese di gennaio di ciascun anno.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede anche l'eventuale piano
di ripopolamento previsto per l'anno successivo. Per ciascun
intervento di ripopolamento il titolare del diritto esclusivo da'
preavviso al competente ufficio provinciale, al quale trasmette i
verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza.
5. La province esercitano la vigilanza ed il controllo sulla
gestione dei diritti esclusivi di pesca.
6. I titolari dei diritti esclusivi di pesca delimitano le aree
di pesca riservata con tabelle, che mantengono in buono stato di
conservazione e di leggibilita'.
7. Le province, in caso di inosservanza delle norme del presente
articolo, previa diffida, dichiarano la decadenza del diritto
esclusivo di pesca.
8. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi
di pesca esistenti. A tal fine, i titolari di diritti esclusivi di
pesca esibiscono i documenti attestanti la titolarita' dei diritti
stessi alla provincia competente entro e non oltre sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza.
9. Le province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei diritti
esclusivi di pesca accertati, nonche' una relazione sulle misure
adottate.
10. In caso di vendita del diritto esclusivo di pesca il titolare
ne da' preventiva comunicazione alle province competenti per
territorio alle quali e' riservato il diritto di prelazione.
11. Le province autorizzano i titolari dei diritti esclusivi di
pesca alla cattura, nei tratti di loro competenza, di soggetti di
specie ittiche per la riproduzione artificiale, secondo i criteri del
piano regionale.
12. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, disciplinano i diritti esclusivi di pesca in coerenza
con quanto previsto dal presente articolo.
Art. 15.
Usi civici di pesca
1. L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritto di uso
civico si svolge in conformita' a quanto disposto dall'Art. 10 del
regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (approvazione del regolamento
per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul
riordinamento degli usi civici del Regno) e dalle successive
disposizioni in materia.
2. La giunta regionale approva le disposizioni attuative del
comma 1, sentite la Conferenza Regione-autonomie locali e le
commissioni consiliari competenti.
Capo III
Attivita' aventi ad oggetto la fauna ittica
Art. 16.
Esercizio della pesca
1. Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto
alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e
modalita' consentite.
2. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente
la cattura.
3. E' vietato il rilascio nelle acque del territorio regionale di
ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica
alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai
sensi dell'Art. 10, comma 5, lettera b).
Art. 17.
Interventi ai fini gestionali
1. In tutte le acque presenti nel territorio regionale le
province effettuano le attivita' di ripopolamento immissione e
prelievo a fini gestionali della fauna ittica direttamente o
attraverso soggetti individuati dalla provincia stessa.
2. E' vietato immettere pesci in qualunque ambiente acquatico
senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.
3. Le province, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 e i
titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso
civico effettuano l'attivita' di ripopolamento nei limiti stabiliti
dalla programmazione regionale e provinciale. Le province entro il
31 ottobre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti
ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.
4. Le province autorizzano l'uso di apparecchi a generatore
autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da
garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonche' l'uso di
altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge,
esclusivamente per la cattura della fauna acquatica a scopo di
ripopolamento, nonche' in caso di asciutta o a scopi scientifici.
5. Le province possono interdire la pesca in occasione delle
attivita' previste dai commi 1 e 4, al fine di ottimizzarne il
risultato.
6. La produzione a scopo di ripopolamento di particolari specie
autoctone per le quali e' necessario conservare l'originalita' e la
variabilita' genetica, avviene nei centri ittiogenici individuati nel
piano provinciale, con riproduttori catturati in ecosistemi acquatici
analoghi oppure allevati in ambienti artificiali realizzati allo
scopo o in ambienti naturali appositamente individuati.
7. Le province stabiliscono le modalita' tecniche di gestione e
di controllo dei centri ittiogenici e delle connesse attivita' di
ripopolamento in coerenza con i piani di cui agli articoli 10 e 11.
Capo IV
Esercizio della pesca, autorizzazioni e aiuti
Art. 18.
Classificazione dell'attivita' di pesca
1. L'attivita' della pesca si divide, in rapporto al fine
perseguito, in:
a) pesca professionale;
b) pesca dilettantistica;
c) pesca scientifica e interventi di protezione ittica.
2. L'esercizio della pesca professionale e' consentito nei corpi
idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di
sostenibilita' nei confronti della risorsa.
3. Gli imprenditori ittici in possesso della licenza di pesca e
in regola con i versamenti delle tasse regionali hanno diritto ad
esercitare la pesca professionale. Nelle attivita' connesse alla
pesca professionale sono ricomprese, purche' non prevalenti rispetto
a questa, le attivita' di pescaturismo e ittiturismo, definite
all'Art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226
(orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'Art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57), disciplinate con il regolamento di cui all'Art. 9, comma 3.
4. La provincia di residenza del richiedente rilascia la licenza
per la pesca professionale, a seguito della dimostrazione di avvenuta
costituzione dell'impresa di pesca.
5. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca
professionale in un elenco che aggiornano di norma ogni tre anni.
6. Le province possono limitare l'esercizio della pesca
professionale, riconoscendo comunque la priorita' dei residenti che,
singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito
dall'attivita' di pesca.
7. I pescatori professionali forniscono alle province dati
semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della
fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a
provvedere, sospendono la licenza di pesca professionale ai soggetti
responsabili.
8. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in
cui e' ammessa la pesca professionale e' consentita altresi' la pesca
dilettantistica.
9. La pesca dilettantistica e' esercitata senza scopo di lucro da
chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca oppure della
ricevuta di versamento, che costituisce la licenza di pesca, delle
tasse e sopratasse di cui all'Art. 27, in cui sono riportati i dati
anagrafici del pescatore nonche' la causale del versamento di licenza
di pesca dilettantistica.
10. La ricevuta di versamento di cui al comma 9 e' esibita
unitamente a un documento di identita' valido.
11. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione
ittica sono attivita' dirette a scopo di studio, ricerca,
sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi
acquatici ed e' autorizzata dalla provincia.
Art. 19.
Obbligo della licenza
1. L'esercizio della pesca professionale e dilettantistica nelle
acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque
pubbliche in disponibilita' privata, e' subordinato al possesso di
apposita licenza o permesso temporaneo di pesca.
2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle
loro funzioni:
a) gli addetti all'acquacoltura;
b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;
c) il personale delle province e di altri enti o organizzazioni
autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di
materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.
3. La giunta regionale disciplina le licenze e i permessi
temporanei di pesca, gli attrezzi le procedure, i requisiti per il
rilascio delle stesse e le categorie di soggetti che non sono tenuti
all'obbligo della licenza con il regolamento di cui all'Art. 9,
comma 3.
4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni italiane e
nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validita' sul
territorio regionale del Piemonte.
Art. 20.
Modalita' e tecniche di pesca vietate
1. E' vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta.
S'intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allarmare il
pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.
2. Non e' consentito l'uso contemporaneo di attrezzi
professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e
la lenza da fondo o spaderna.
3. Per l'esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla
loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi
e timallidi, e' vietato usare larve o stadi giovanili di mosca
carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito o
esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
4. E' vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra
opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
5. E' vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri
classificati acque principali. Non e' consentito pescare durante la
navigazione; la pesca e' esercitata con motore spento e remi in
barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano
completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca
professionale o con tirlindana.
6. E' vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri
da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.
7. L'uso del guadino e' consentito solamente come mezzo
ausiliario per il recupero del pesce allamato.
8. E' vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con
l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
9. E' vietata la pesca con sostanze esplodenti o tossiche.
10. E' vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad
intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali
acquatici.
11. E' vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo
diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca
autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di
energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la
conservazione del patrimonio ittico.
12. E' vietata la pesca subacquea.
13. E' vietato pescare attraverso aperture praticate nel
ghiaccio.
14. E' vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e
specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
15. E' vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o
i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o
provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni,
arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri
sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
16. E' vietato pescare durante il prosciugamento completo. In
caso di prosciugamento parziale e' permessa esclusivamente la pesca
con la canna.
17. E' vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di
pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando piu' di un
terzo della loro larghezza.
Art. 21.
Aiuti alla pesca professionale
1. La Regione attiva, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati,
secondo i criteri e le procedure di concessione stabiliti dalla
giunta regionale.
Capo V
Vigilanza e sanzioni amministrative
Art. 22.
Vigilanza sull'esercizio della pesca
1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e
l'accertamento delle infrazioni relative e' affidata agli agenti di
vigilanza dipendenti delle province, nonche' agli ufficiali,
sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale
di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali
oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di
ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.
2. Le province possono affidare altresi' la vigilanza ai seguenti
soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:
a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie
riconosciute e dei comitati di bacino;
b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e
37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (norme per la
conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti
dall'Art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza).
4. La provincia disciplina e coordina l'attivita' di formazione,
aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.
Art. 23.
Poteri e compiti degli agenti di vigilanza
1. Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all'Art. 22
hanno i seguenti poteri e compiti:
a) chiedere l'esibizione dei documenti attestanti la licenza di
pesca, degli attrezzi e del pescato persone trovate in esercizio di
pesca;
b) verificare la regolarita' di lavori in alveo opere o
interventi in ambienti acquatici ai sensi dell'Art. 12.
2. Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle
leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai
sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all'autorita'
amministrativa competente.
3. Le guardie ittiche volontarie, nell'esercizio delle loro
funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la
legislazione vigente loro attribuisce.
4. I pesci detenuti in violazione alle norme della presente
legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d'acqua dal
pescatore.
Art. 24.
Corsi di preparazione e aggiornamento per guardie ittiche volontarie
1. Il riconoscimento della qualita' di guardia ittica volontaria
e' subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e
aggiornamento organizzati dalle province che ne rilasciano attestato
d'idoneita'.
2. I corsi possono altresi' essere organizzati dalle singole
organizzazioni piscatorie riconosciute e dai comitati di bacino,
previa autorizzazione provinciale.
3. Le guardie con funzioni di vigilanza in materia ittica, gia'
nominate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono
confermate nelle loro funzioni e sono tenute alla frequenza dei corsi
di aggiornamento.
Art. 25.
Danno ambientale
1. La Regione e gli enti locali, per quanto di competenza,
promuovono le azioni di prevenzione e riparazione in materia di danno
ambientale alla fauna acquatica e agli ambienti acquatici, ai sensi
della direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla responsabilita' ambientale in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale, e delle relative
norme statali.
2. La giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, approva le istruzioni operative in materia di
danno ambientale sentite la Conferenza Regione-autonomie locali e le
commissioni consiliari competenti.
Art. 26.
S a n z i o n i
1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le
sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi
vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
a) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di
pesca in zona di protezione;
b) da 100,00 euro a 1.000,00 euro per le violazione alle norme
relative alla gestione delle zone turistiche di pesca;
c) da 50,00 euro a 300,00 euro per le violazioni alle
disposizioni relative alle zone per attivita' agonistiche,
promozionali e per le zone a regolamentazione particolare;
d) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la mancata
ottemperanza alle disposizioni relative alle attivita' disciplinate
dall'Art. 12;
e) da 50,00 euro a 300,00 euro per la violazione alle
disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantita',
misure, attrezzi e modalita';
f) da 20,00 euro a 60,00 euro per ogni pesce pescato in
violazione alle norme della legge;
g) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca in
acque soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, od in
acque soggette a concessioni amministrative o nelle zone chiuse di
pesca senza autorizzazione del titolare o concessionario;
h) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi, i possesso di
licenza di pesca professionale, peschi utilizzando mezzi non
consentiti o usando attrezzi con modalita' o tempi diversi da quelli
previsti o in acque non destinate alla pesca professionale;
i) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti
l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza
autorizzazione;
j) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca senza
licenza di pesca;
k) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di
vendere il pescato ai titolari di licenza a scopo dilettantistico;
l) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti la pesca con
modalita' e tecniche vietate ai sensi dell'Art. 20, commi 9, 10, 11,
12 e 15;
m) da 500,00 euro a 3000,00 euro per chi immette idrofauna
senza autorizzazione; qualora la violazione riguardi la specie Siluro
(Silurus glanis), gli importi sono raddoppiati;
n) da 100,00 euro a 500,00 euro per il rilascio nelle acque del
territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a
specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di
eradicazione individuata ai sensi dell'Art. 10, comma 5, lettera b).
2. La giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni
amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari
alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, media annuale
nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti. Tale
aggiornamento e' effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del suddetto indice nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le province esercitano le funzioni relative alle sanzioni
amministrative in materia di pesca ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), riscuotono ed introitano
i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni e l'impiegano
interamente per interventi in materia di tutela della fauna
acquatica.
4. Le province trasmettono ogni anno alla Regione una relazione
sull'attivita' di vigilanza effettuata nell'anno precedente in
coerenza con il piano provinciale, con l'indicazione delle sanzioni
irrogate, delle somme introitate e degli interventi effettuati.
Capo VI
Tasse e ripartizione dei proventi
Art. 27.
Tasse e soprattasse e ripartizione dei proventi
1. Si applicano le tariffe previste dal decreto legislativo
26 giugno 1991, n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle
concessioni regionali ai sensi dell'Art. 3 della legge 16 maggio
1970, n. 281, come sostituito dall'Art. 4 della legge 14 giugno 1990,
n. 158) per l'esercizio della pesca nelle acque interne.
2. Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1
avviene secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni
regionali in materia.
3. Il versamento e' valido per un periodo di
trecentosessantacinque giorni decorrenti dal giorno del versamento
stesso.
4. La giunta regionale delibera eventuali esoneri, sentita la
competente commissione consiliare.
5. La Regione ripartisce annualmente i proventi derivanti dalle
tasse e dalle soprattasse sulle concessioni regionali in materia di
pesca in base a quanto disposto nella pianificazione regionale
definita ai sensi dell'Art. 10, nella misura prevista dall'Art. 32.
Capo VII
Norme finali, transitorie e finanziarie
Art. 28.
Relazioni di attuazione dei piani
1. Le province trasmettono annualmente alla giunta regionale, di
norma entro il 31 marzo, una relazione sullo stato di attuazione dei
piani provinciali.
2. La giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio
regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano
regionale.
Art. 29.
Norme transitorie
1. Le licenze di pesca rilasciate dalle province anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 9, comma 3.
2. I regolamenti e i provvedimenti amministrativi adottati dalla
Regione e dalle province in attuazione della legge regionale
18 febbraio 1981, n. 7 (norme per la tutela e l'incremento del
patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della
Regione Piemonte) conservano validita' ed efficacia, purche' i
contenuti non contrastino con la presente legge.
3. Fino a quando non trovano attuazione le disposizioni previste
dall'Art. 9 rimangono in vigore le disposizioni dell'Art. 16 della
legge regionale n. 7/1981.
4. Il comitato consultivo regionale e i comitati consultivi
provinciali per la pesca, nominati ai sensi dell'Art. 3 della legge
regionale n. 7/1981, restano in carica e svolgono le loro funzioni
fino alla nomina dei comitati consultivi di cui agli articoli 6, 7 e
8.
Art. 30.
Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato
1. Gli atti emanati in applicazione dell'Art. 21 che prevedono
l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad
eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformita' a
quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto
di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che
istituisce la comunita' europea.
Art. 31.
A b r o g a z i o n i
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale n. 7/1981, salvo quanto disposto dalle norme
transitorie di cui all'Art. 29;
b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 34 (modificazioni ed
integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 - norme per
la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio
della pesca nelle acque della Regione Piemonte);
c) legge regionale 15 maggio 1987, n. 28 (modificazione ed
integrazione alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 (norme per
la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio
della pesca nelle acque della Regione Piemonte);
d) l'Art. 1-bis della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9
(legge finanziaria per l'anno 2004), introdotto dall'Art. 1 della
legge regionale 4 novembre 2004, n. 31;
e) l'Art. 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31
(modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di
natura pluriennale).
Art. 32.
Norma finanziaria
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale,
a partire dall'esercizio finanziario 2007, le somme riscosse
dall'applicazione delle tasse e delle soprattasse di concessione
regionale di cui all'Art. 27, sono introitate nell'unita'
previsionale di base (UPB) 0902 (bilanci e finanze ragioneria) e sono
destinate a finanziare le attivita' e gli interventi in materia di
pesca di cui alle UPB 13041 (territorio rurale caccia e pesca titolo
I spese correnti) e UPB 13042 (territorio rurale Caccia e pesca
titolo II spese in conto capitale).
2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa
fronte, dall'esercizio finanziario 2007, mediante lo specifico fondo
istituito dall'Art. 10 della legge regionale n. 34/1998, il cui
stanziamento e' iscritto nell'UPB S1071 (Gabinetto Presidenza della
giunta funzioni conferite agli enti locali titolo I spese correnti).
3. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla
pianificazione regionale, definita ai sensi dell'Art. 10, oppure dai
piani provinciali, fatto salvo quanto trasferito alle province ai
sensi del comma 2, si provvede, a partire dall'esercizio finanziario
2007 con l'iscrizione nelle UPB 13041 e UPB 13042:
a) di fondi comunitari o statali destinati alla tutela degli
ambienti acquatici o per l'esercizio dell'attivita' alieutica;
b) di stanziamenti regionali in misura complessivamente uguale
alle somme introitate nell'anno precedente a seguito
dell'applicazione delle tasse e delle soprattasse di cui all'Art. 27.
4. La giunta regionale, con proprio provvedimento, ripartisce
annualmente i fondi iscritti ai sensi del comma 3, lettera b), per
gli interventi e le attivita' previste dal piano regionale:
a) nella misura del 70 per cento alle province, in proporzione
al numero delle licenze censite nell'anno precedente al riparto per
il finanziamento dei piani provinciali;
b) nella misura del 30 per cento per iniziative regionali
previste dalla pianificazione regionale definita ai sensi dell'Art.
10 e per la corresponsione degli oneri previsti all'Art. 8, comma 7.
5. Alla quota di spesa destinata dalla pianificazione regionale
di cui al comma 4, lettera b), per il finanziamento di studi,
ricerche, consulenze, indagini ed attivita' in materia di tutela
degli ambienti acquatici e della pesca, a partire dall'esercizio
finanziario 2007, si provvede, in deroga all'Art. 11 della legge
regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (norme relative allo svolgimento di
collaborazioni nell'ambito dell'amministrazione regionale) con le
risorse dell'UPB 13041.
6. Per l'attuazione dell'Art. 21 si provvede con le risorse
finanziarie individuate con le modalita' previste dall'Art. 8 della
legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della
Regione Piemonte) e dall'Art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003,
n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, 29 dicembre 2006
p. MERCEDES BRESSO
Il vicepresidente: Peveraro
(Omissis)
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