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REGIONE UMBRIA
REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2006, n.11
Ulteriori integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n.
34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale).
(GU n. 12 del 31-3-2007)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 51
dell'8 novembre 2006)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
La Commissione consiliare competente
ha espresso il parere
previsto dall'Art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Integrazioni dell'Art. 11
1. Al comma 1 dell'Art. 11 del regolamento regionale 30 novembre
1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) dopo il punto
e' aggiunto il seguente periodo: «I bracchieri ed i conduttori
dichiarati nel verbale di cacciata possono usare anche le cartucce a
salve.».
2. Alla lettera b-bis) del comma 4 dell'Art. 11 del regolamento
regionale n. 34/1999 dopo le parole: «cartucce a salve» sono aggiunte
le parole: «ad esclusione dei bracchieri e dei conduttori dichiarati
nel verbale di cacciata».
Art. 2.
Norma transitoria
1. Per la stagione venatoria 2006/2007 l'iscrizione della squadra
all'ATC competente di cui all'Art. 5, comma 2 del regolamento
regionale n. 34/1999, come modificato dal regolamento regionale
28 giugno 2006, n. 8 (Modificazioni ed integrazione del regolamento
regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo venatorio della specie
cinghiale), puo' essere presentata dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, alla data del 30 novembre 2006.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Umbria.
Perugia, 2 novembre 2006
LORENZETTI
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