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REGIONE VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n.34
Disposizione in materia di parchi faunistici.
(GU n. 11 del 24-3-2007)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 4
del 23 gennaio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. In attuazione dell'Art. 2, comma primo, lettera d), della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la
Valle d'Aosta), ed in conformita' ai principi di cui al decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (attuazione della direttiva
1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei
giardini zoologici), la presente legge detta disposizioni in materia
di parchi faunistici odi detenzione e custodia degli animali
selvatici al fine di:
a) garantire il benessere e la corretta custodia degli animali;
b) assicurare la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e
degli operatori;
c) promuovere forme di turismo rurale ed educazione ambientale
nel settore faunistico;
d) potenziare il ruolo dei parchi faunistici nella
conservazione della biodiversita', allo scopo di proteggere la fauna
selvatica e di salvaguardare la diversita' biologica.
Art. 2.
Definizione e ambito di applicazione
1. Ai fini della presente legge, per parco faunistico si intende
qualsiasi struttura, pubblica o privata, avente carattere permanente
e territorialmente stabile, aperta al pubblico almeno sette giorni
all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche,
anche nate ed allevate in cattivita'.
2. Ai fini della presente legge, i termini «parco faunistico»
e «giardino zoologico» sono equivalenti.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) i circhi;
b) i negozi di animali, a meno che siano forniti di esposizione
a pagamento di animali;
c) le strutture che detengono animali appartenenti a specie
delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio regionale a
scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale e quelle destinate
alla cura della fauna selvatica di cui, rispettivamente, agli
articoli 24 e 25, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1994, n.
64 (norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la
disciplina dell'attivita' venatoria);
d) le strutture di natura scientifica che detengono animali a
scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 116 (attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in
materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o
ad altri fini scientifici).
Art. 3.
R e q u i s i t i
1. L'apertura dei parchi faunistici e' subordinata
all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'Art. 4.
2. La Regione disciplina l'apertura dei parchi faunistici in base
ad una programmazione territoriale che tiene conto dei seguenti
criteri generali:
a) localizzazione dei parchi faunistici avuto riguardo alla
riqualificazione del territorio ed all'integrazione con le altre
attivita' economiche;
b) realizzazione e conduzione dei parchi faunistici con
modalita' tali da assicurare il benessere e la corretta custodia
degli animali e la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e degli
operatori.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sentito il parere
del Consiglio permanente degli enti locali e previo parere della
commissione consiliare competente, la giunta regionale definisce i
criteri per disciplinare:
a) l'apertura di nuovi parchi faunistici, tenendo conto della
presenza di altri parchi faunistici sul territorio regionale e delle
opportunita' di riqualificazione ambientale, di recupero di
infrastrutture esistenti, nonche' di valorizzazione e differenzazione
dell'attivita' turistica e rurale;
b) la custodia degli animali al fine di garantire agli stessi
il massimo grado di benessere possibile, anche tramite adeguato
controllo veterinario, e di soddisfare le esigenze biologiche e di
conservazione delle singole specie, provvedendo, in particolare, ad
arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di
custodia, ciascuna delle quali dovra' permettere agli animali di
sottrarsi liberamente alla vista del pubblico a seconda delle
peculiarita' delle specie ospitate;
c) il mantenimento di un elevato livello qualitativo nella
custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un
programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e
curativi, e una corretta alimentazione;
d) l'adozione di misure idonee ad impedire la fuga degli
animali, anche al fine di evitare eventuali minacce ecologiche per le
specie indigene e il diffondersi di specie autoctone;
e) la predisposizione di misure atte a garantire la sicurezza e
la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori.
4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'Art.
4, i parchi faunistici devono dimostrare il possesso di requisiti
strutturali e organizzativi conformi ai criteri definiti dalla giunta
regionale, oltre a:
a) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio l'8 gennaio 2002
(istituzione del registro di detenzione delle specie animali e
vegetali), tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni
singola specie ospitata nel parco faunistico; detto registro e'
tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui
all'Art. 5 e copia dello stesso e' inviata, con cadenza annuale, alla
struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, di
seguito denominata struttura competente, che provvede a trasmetterne
copia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) promuovere e attuare programmi di educazione e di
sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di
conservazione della biodiversita', fornendo specifiche informazioni
sulle specie esposte e sui loro habitat naturali, tramite persone
competenti in materia e/o tramite esaustivi pannelli informativi nei
pressi di ciascuna area di custodia;
c) garantire la partecipazione a ricerche scientifiche, in
Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione
delle specie;
d) garantire la partecipazione a programmi di formazione nelle
tecniche di conservazione delle specie o lo scambio, con altri parchi
faunistici, giardini zoologici o istituzioni similari operanti nel
settore, di informazioni sulla conservazione, l'allevamento, il
ripopolamento o la reintroduzione delle specie nell'ambiente
naturale.
5. Qualora nel parco faunistico siano ospitati esemplari di
specie animali considerate dalle normative vigenti minacciate di
sparizione o rare, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di
cui all'Art. 4, i parchi faunistici devono, inoltre, garantire il
rinnovo e l'arricchimento del corredo genetico delle popolazioni
animali custodite attraverso piani di scambi e prestiti per
riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica,
fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di
specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia
delle specie e del loro ambiente naturale e alla tutela del benessere
degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione
ambientale, con particolare riferimento alle possibilita' e ai
tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in
natura, nonche' alle problematiche di conservazione.
6. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del parco
faunistico, le condizioni di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3, il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 4 e', inoltre,
subordinato alla stipula di apposita convenzione con strutture
adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni volte a
garantire il loro benessere.
Art. 4.
Autorizzazioni
1. Fatti salvi gli assensi, comunque denominati, previsti dalle
disposizioni vigenti per garantire la compatibilita' delle strutture
disciplinate dalla presente legge con le esigenze ambientali,
territoriali ed urbanistiche, l'autorizzazione all'apertura e
all'esercizio di parchi faunistici e alla detenzione in essi di
esemplari vivi di fauna selvatica e' rilasciata con decreto
dell'assessore regionale competente, su istanza del legale
rappresentante delle strutture interessate, entro novanta giorni dal
ricevimento della relativa domanda, tenuto conto dei criteri e dei
requisiti di cui all'Art. 3.
2. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui
all'Art. 3, la domanda di autorizzazione deve essere corredata della
documentazione attestante:
a) l'ubicazione e l'estensione dell'area del parco faunistico,
con indicazione del comune o dei comuni interessati;
b) l'esatta planimetria dell'area del parco faunistico, dalla
quale emergano la posizione e la dimensione delle strutture di
custodia;
c) il numero, la specie e il sesso degli animali custoditi;
d) il numero, le caratteristiche architettoniche, i materiali
di costruzione e le dimensioni delle strutture di custodia, nonche',
per ciascuna di esse, il numero e la specie di animali ospitati;
e) il nominativo e le competenze professionali del personale
tecnico ed amministrativo operante nel parco.
3. La struttura competente, verificata la regolarita' e la
completezza della documentazione di cui al comma 2, dispone, al fine
di accertare il possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, apposita
ispezione, redigendone processo verbale.
4. Conclusa positivamente l'istruttoria di cui al comma 3,
l'assessore regionale competente rilascia l'autorizzazione di cui al
comma 1; detta autorizzazione sostituisce, ad ogni effetto, ivi
compresa la detenzione di esemplari vivi di animali selvatici
appartenenti alla tipica fauna alpina che possono costituire pericolo
per la salute e l'incolumita' pubblica, la licenza di cui all'Art. 4
del decreto legislativo n. 73/2005.
Art. 5.
C o n t r o l l o
1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (regolamento di
polizia veterinaria), l'attivita' di vigilanza e controllo
sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e'
svolta, con cadenza almeno annuale, dalla struttura competente che, a
tale fine, si avvale del Corpo forestale della Valle d'Aosta,
nonche', ove necessario, di medici veterinari, zoologi ed esperti di
comprovata competenza nel settore.
2. Ogni variazione riguardante gli animali ospitati deve essere
comunicata alla struttura competente, fatto salvo l'aumento del
numero degli stessi o delle specie presenti per il quale e'
necessaria una nuova autorizzazione.
Art. 6.
Chiusura del parco faunistico
1. Nel caso in cui, in esito all'effettuazione dei controlli di
cui all'Art. 5, la struttura competente accerti la sopravvenuta
mancanza di uno dei requisiti cui e' subordinato l'ottenimento
dell'autorizzazione di cui all'Art. 4, l'assessore regionale
competente puo' disporre la chiusura, parziale e temporanea, del
parco faunistico, previa contestazione delle irregolarita'
riscontrate e fissazione di un termine entro il quale adottare le
misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni autorizzative.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma i senza che le
strutture interessate abbiano proceduto a conformarsi alle
prescrizioni autorizzative, l'assessore regionale competente dispone
la revoca dell'autorizzazione e la chiusura del parco faunistico.
3. In caso di chiusura, totale o parziale, la struttura
competente accerta che, a spese del parco, gli animali siano
mantenuti in condizioni volte a garantire il loro benessere ovvero
siano trasferiti in altra struttura adeguata allo scopo.
Art. 7.
Istituzione del registro dei parchi faunistici
1. Presso la struttura competente, e istituito il registro dei
parchi faunistici autorizzati ai sensi dell'Art. 4.
2. La struttura competente trasmette al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio copia del registro di cui al comma 1 ed
ogni relativa variazione per il successivo inoltro, a cura del
Ministero medesimo, alla Commissione europea, ai sensi dell'Art. 7,
comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005.
Art. 8.
S a n z i o n i
1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla
normativa statale e regionale vigente, l'apertura e l'esercizio di
parchi faunistici e la detenzione in essi di esemplari di fauna
selvatica in assenza dell'autorizzazione di cui all'Art. 4 sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da euro 15.000 a euro 90.000.
2. Fatto salvo quanto previsto all'Art. 6, e salvo che il fatto
costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui all'Art. 3,
comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), e all'Art. 3, comma 3,
lettera c), e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro da euro 1.500 a euro 9.000.
3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1 e 2 provvede il dirigente della struttura competente,
nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).
Art. 9.
Disposizioni transitorie
1. Le strutture di cui all'Art. 2, comma 1, in esercizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a
presentare apposita denuncia alla struttura competente entro novanta
giorni dalla predetta data.
2. L'assessore regionale competente provvede a rilasciare
l'autorizzazione all'esercizio del parco faunistico e alla detenzione
degli esemplari di fauna selvatica in esso custoditi, previa verifica
del possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, con le modalita' e per
gli effetti di cui all'Art. 4.
Art. 10.
Disposizioni finanziarie
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e'
determinato complessivamente in annui euro 1.000 a decorrere
dall'anno 2007.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'Art.
14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in
materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma
Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione sia per il triennio 2006/2008 sia per l'armo
finanziario 2007 e di quello per il triennio 2007/2009,
nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (consulenze e incarichi).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede sia
con riferimento agli anni 2007 e 2008 del bilancio per il triennio
2006/2008, sia con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 dei
bilanci per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009,
mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo
programmatico 2.2.1.10 (caccia e pesca) al capitolo 40455 (spese per
la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di
preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria
e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneita' per
l'attivita' di guardia venatoria volontaria).
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui all'Art. 8 sono destinati al finanziamento
degli oneri necessari al ricovero e alla detenzione degli animali
selvatici in difficolta' e alla gestione delle strutture a tali scopi
dedicate.
5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale
e autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 29 dicembre 2006.
CAVERI
(Omissis)
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