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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 maggio 2006
Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione
dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge
1° agosto 2003, n. 200).
(GU n. 166 del 19-7-2006)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della
riproduzione animale» successivamente modificata ed integrata dalla
legge 3 agosto 1999, n. 280;
Vista la decisione della Commissione del 20 ottobre 1993, n.
93/623/CEE, che istituisce il documento di identificazione
(passaporto) che scorta gli equidi registrati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le
importazioni di equidi di provenienza dai Paesi terzi, con le
modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, recante norme sull'attuazione della direttiva 92/102/CEE sulla
identificazione e registrazione degli animali, e successive modifiche
ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera a), che dispone la
possibilita' di procedere all'identificazione e registrazione di
specie animali diverse dai suini, ovini e caprini;
Vista la decisione della Commissione del 22 dicembre 1999, n.
2000/68/CE, recante modifica della decisione predetta n. 93/623/CEE
concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da
reddito;
Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e
disposizioni urgenti ordinamentali», ed in particolare l'art. 8,
comma 15, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei
principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali
l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza,
tipologia d'uso e diffusione territoriale avvalendosi anche
dell'Associazione Italiana Allevatori, attraverso le sue strutture
provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati
mediante un monitoraggio costante;
Considerato che e' necessario, per evitare la doppia emissione di
documenti di identificazione, nonche' per consentire un collegamento
tra il documento di identificazione e l'equide identificato, che
l'equide stesso sia identificato mediante l'applicazione di un
dispositivo elettronico di identificazione individuale;
Considerata la necessita' di costituire una base dati unica con
tutti i dati relativi ai documenti di identificazione delle aziende,
degli allevamenti e degli equidi al fine di consentire la tutela
della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, assicurare la
regolarita' delle attivita' sportive nonche' prevenire e controllare
il fenomeno dell'abigeato;
Ritenuto quindi urgente definire le linee guida ed i principi in
base ai quali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 20 aprile 2006;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Le principali finalita' dell'anagrafe equina sono:
a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio
zootecnico (costituzione e funzionalita' della rete di
epidemiosorveglianza);
b) tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico;
c) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al
consumatore di carni di equidi e consentire un'etichettatura adeguata
e chiara del prodotto;
d) assicurare la regolarita' nelle corse dei cavalli nonche'
garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle
corse stesse;
e) prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato.
2. I contenuti e le modalita' relative alle finalita' di cui al
comma 1, lettera a), che riguardano gli aspetti sanitari sono
stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare,
da adottare entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca
dati degli equidi.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) anagrafe equina: il sistema di identificazione e di
registrazione degli equidi, organizzato e gestito dall'Unione
nazionale incremento razze equine di seguito denominato UNIRE;
b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di
una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati
o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata
dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:
I. codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (tre caratteri);
II. sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
III. numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di
ubicazione della stessa (tre caratteri);
c) titolare dell'azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica a
cui risulta intestata l'azienda.
d) allevamento: l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in
una azienda, intesa come unita' epidemiologica, appartenenti ad un
unico proprietario. In caso di piu' allevamenti in una azienda questi
ultimi devono formare una unita' distinta avente la medesima
qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente
identificato da:
I. codice azienda (di cui al punto precedente);
II. codice fiscale del proprietario dell'allevamento;
III. codice della specie animale;
e) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o
giuridica proprietaria degli equidi. Ciascun proprietario viene
univocamente identificato dal suo codice fiscale;
f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile
degli equidi anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o
nel mercato, individuata mediante il codice fiscale correlato al
codice dell'allevamento dell'azienda, ad esclusione della fattispecie
del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il
proprietario, anche quest'ultimo e' individuato con il proprio codice
fiscale correlato al codice dell'allevamento della azienda;
g) equide: un animale delle specie equina (Equus caballus),
asinina (Equus asinus), o loro incroci (muli e bardotti);
h) equide registrato: equide iscritto in un libro genealogico o
in un registro anagrafico istituito ai sensi della legge 15 gennaio
1991, n. 30;
i) equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia per
essere condotto ad un macello per esservi macellato, direttamente o
dopo essere transitato per un mercato o un centro di raccolta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n. 243;
j) stabilimento di macellazione: stabilimento adibito alla
macellazione e la tolettatura degli animali le cui carni sono
destinate al consumo umano e riconosciuto ai sensi del Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004 (CE) del 29 aprile
2004 e identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;
k) autorita' competente: il Ministero delle politiche agricole e
forestali e, ciascuno per la propria competenza: il Ministero della
salute, le aziende sanitarie locali, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
l) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il
dato e' accettato e registrato nella banca dati degli equidi secondo
quanto stabilito dal manuale operativo;
m) dichiarazione di destinazione finale: dichiarazione che indica
se l'animale, al momento della sua identificazione, e' stato
destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, ovvero
escluso dalla stessa. Tale dichiarazione deve sempre essere presente
nel documento d'identificazione individuale dell'equide;
n) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati
dall'UNIRE al fine di garantire la congruenza dell'informazione
pervenuta in anagrafe;
o) certificato elettronico: l'abilitazione per l'accesso alla
banca dati degli equidi;
p) manuale operativo: manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe equina emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2;
q) struttura accreditata: struttura che, autorizzata secondo le
modalita' stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla
banca dati degli equidi per l'implementazione dei dati.
2. L'anagrafe equina comprende i seguenti elementi:
a) la registrazione delle aziende e degli allevamenti;
b) il registro di carico e scarico;
c) il passaporto;
d) il dispositivo (elettronico) di identificazione individuale;
e) la banca dati degli equidi, di seguito indicata con BDE;
f) le strutture accreditate ad accedere presso la BDE.
3. Sono responsabili del funzionamento del sistema ciascuno per le
proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:
a) proprietario dell'allevamento;
b) titolare dell'azienda;
c) i detentori degli animali;
d) i responsabili degli stabilimenti di macellazione;
e) le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza
(ANA) di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive
modifiche, se accreditate presso la BDE;
f) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;
g) l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) attraverso le sue
strutture provinciali (APA) se accreditate presso la BDE;
h) l'UNIRE;
i) L'AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione
del SIAN;
j) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
k) il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il
Ministero della salute.
4. L'anagrafe equina si basa:
a) sulle dichiarazioni del proprietario degli animali e del
responsabile dello stabilimento di macellazione;
b) sulla registrazione degli eventi nella banca dati degli
equidi, da realizzarsi nei tempi e modalita' stabiliti dal presente
decreto;
c) sulla certificazione da parte dell'UNIRE dell'iscrizione del
capo nella banca BDE mediante l'emissione del passaporto, da parte
delle ANA e dalla stessa UNIRE, per gli equidi registrati, e da parte
delle APA, per tutti gli altri equidi.
5. Per le finalita' di cui all'art. 1 e di controllo, l'UNIRE
assicura l'accesso alla BDE e l'acquisizione di ogni informazione
ritenuta utile dalle autorita' competenti.
Art. 3.
Identificazione degli equidi
1. Tutti gli equidi sono univocamente identificati mediante
l'applicazione di un dispositivo (elettronico) di identificazione
individuale e dotati di un documento di identificazione denominato
passaporto.
2. Gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006 sono identificati sotto
la madre entro i 7 mesi di eta' e comunque prima di lasciare
l'allevamento senza la madre. In caso di morte della madre prima
dell'identificazione del puledro il proprietario deve fornire
appropriata documentazione all'autorita' competente.
3. Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 ed identificati in
conformita' con la decisione 93/623/CEE della Commissione e la
decisione 2000/68/CE della Commissione saranno considerati
rispettivamente identificati in conformita' con il presente decreto.
4. Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non ancora
identificati in base alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE della
Commissione rispettivamente, saranno identificati prima di qualsiasi
loro spostamento, e comunque entro il 1° marzo 2007, secondo quanto
previsto dal presente decreto.
5. Gli equidi importati permanentemente provenienti da Paesi terzi
devono essere identificati entro trenta giorni dall'arrivo
nell'allevamento di destinazione indicato nel certificato di
importazione ed in ogni caso prima di lasciare l'allevamento stesso.
6. Nel caso l'importazione temporanea di un cavallo registrato sia
trasformata in importazione definitiva in conformita' con l'art. 19
(iii) della direttiva n. 90/426/CEE l'animale sara' identificato in
conformita' con il presente decreto prima di essere rilasciato per la
libera circolazione.
7. Prima dell'identificazione mediante l'applicazione di un
dispositivo elettronico di identificazione individuale sara'
verificata la presenza potenziale di altro contrassegno elettronico.
8. Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 7 mesi di
eta' e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari ne'
all'esportazione verso Paesi terzi, e' autorizzato, in alternativa ai
mezzi di identificazione di cui agli articoli 4 e 5, il mezzo di
identificazione definito dal manuale operativo di cui all'art. 6,
comma 2.
Art. 4.
Sistemi di identificazione
1. Tutti gli equidi sono identificati mediante un dispositivo
elettronico conforme agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 che deve
essere inoculato con le modalita' stabilite dal manuale operativo.
2. I sistemi di identificazione apposti sugli animali non possono
essere tolti, sostituiti o reimpiantati. In caso di mancata lettura
del dispositivo elettronico questo deve essere reimpiantato secondo
la procedura prevista dal manuale operativo di cui all'art. 6,
comma 2.
Art. 5.
Documento di identificazione
1. Tutti gli equidi sono dotati del documento identificativo
denominato passaporto rilasciato dall'UNIRE, tramite le ANA e la
stessa UNIRE per gli equidi registrati e le APA per tutti gli altri
equidi.
2. Il passaporto deve essere conforme e contenere le informazioni
previste compresa la dichiarazione di destinazione finale, come
definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
3. Il passaporto e' emesso a seguito della identificazione del
soggetto e dell'acquisizione del certificato di fecondazione della
madre (CIF) previsto dall'art. 33 del decreto n. 403 del 19 luglio
2000 recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della
legge 15 gennaio 1991, disciplina della riproduzione animale.
4. Il passaporto deve accompagnare gli animali in ogni loro
spostamento.
5. In caso di cessione dell'equide, a qualsiasi titolo, il
documento di identificazione relativo all'animale deve essere
consegnato al nuovo proprietario.
6. I criteri e le modalita' per il rilascio, a complemento del
documento d'identificazione previsto all'art. 3, comma 1, di un
documento elettronico (smart card) contenente tutte le informazioni
dello stesso documento d'identificazione (passaporto), saranno
definiti nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
Art. 6.
Banca dati degli equidi
1. La BDE gestita dall'UNIRE, e' realizzata in conformita' con
quanto previsto dall'art. 8, comma 15, della legge n. 200/2003 e
dall'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 26 ottobre 2005 e garantisce le funzionalita' citate al
comma 1 dell'art. 8 della medesima legge n. 200/2003.
2. Le procedure operative di attuazione del presente d ecreto sono
definite con un apposito manuale operativo, comprensivo della
necessaria modulistica, da emanarsi entro centottanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, secondo quanto disposto dalle
procedure previste dall'art. 19, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della
salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
1° dicembre 1999, n. 503, il codice fiscale costituisce il codice
unico di identificazione del proprietario o del detentore al fine di
garantire l'interoperabilita' della BDE con il SIAN.
Art. 7.
Registrazione dell'azienda
1. Ogni azienda, come definita all'art. 2, comma 1, lettera b), in
cui sia presente anche un solo equide, deve essere registrato, a cura
del titolare, presso il servizio veterinario competente per
territorio conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive
modifiche. Ogni variazione relativa all'azienda deve essere
comunicata al servizio veterinario competente per territorio entro
sette giorni dall'evento.
2. Il servizio veterinario competente per territorio:
a) mette a disposizione dell'UNIRE, entro novanta giorni
dall'emanazione del manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, e
secondo modalita' concordate, i dati in proprio possesso relativi
alle aziende registrate in data antecedente all'attivazione della BDE
di cui al presente decreto;
b) a partire dalla data dell'attivazione della BDE di cui al
presente decreto, registra direttamente in detta BDE, secondo le
modalita' stabilite dal manuale operativo, le aziende di nuova
attivazione nonche' ogni variazione relativa alle stesse successiva
all'attivazione della stessa BDE.
3. Nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, sono stabilite
le modalita' di detenzione del registro di carico e scarico.
Art. 8.
Emissione passaporto
1. Entro sette giorni dalla nascita dell'equide, ed in ogni caso
prima che esso lasci l'allevamento, il proprietario la comunica
l'evento all'Associazione Provinciale Allevatori (APA) utilizzando il
modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
Per gli equidi registrati l'evento e' comunicato anche all'ANA o
all'UNIRE che gestisce il competente libro genealogico o registro
anagrafico.
2. L'APA entro duecentodieci giorni dalla comunicazione provvede
secondo le modalita' di cui al manuale operativo a:
a) identificare l'equide sotto la madre verificando il
certificato di intervento fecondativo (CIF) di cui all'art. 5,
comma 3;
b) raccogliere i dati segnaletici dell'equide;
c) raccogliere la dichiarazione di destinazione finale
dell'equide resa dal proprietario e prevista nel Capitolo IX, parte
II, dell'allegato alla decisione 93/623/CEE come modificata dalla
decisione 2000/68/CE e successive modifiche;
d) impiantare il dispositivo elettronico d'identificazione
individuale.
3. Nel caso in cui l'equide lasci l'azienda prima dei duecentodieci
giorni dalla comunicazione e non a seguito della madre, dovra' essere
identificato secondo la procedura prevista al precedente comma 2.
4. L'APA entro dieci giorni dall'identificazione provvede a:
a) inserire i dati raccolti nella BDE;
b) stampare ed inviare il passaporto al proprietario;
c) conservare tutta la documentazione agli atti, ivi compresa la
dichiarazione di destinazione finale, secondo le modalita' stabilite
dal manuale operativo.
5. Per gli equidi registrati l'operativita' prevista ai commi 2 e
3 puo' essere assicurata dalle Associazioni Nazionali Allevatori e
dalla stessa UNIRE; .
6. Le spese per il rilascio del passaporto sono a carico del
proprietario dell'equide.
Art. 9.
Obblighi del proprietario
1. Il proprietario degli equidi, ad eccezione del trasportatore,
deve tenere debitamente aggiornato il registro di carico e scarico
secondo il manuale operativo previsto dall'art. 6, comma 2.
2. Il proprietario, inoltre:
a) provvede all'aggiornamento dei dati sul passaporto inserendo
la data di ingresso in allevamento, il proprio codice di allevamento
e la propria firma negli spazi previsti;
b) dichiara la destinazione finale dell'equide al momento
dell'identificazione individuale. Tale dichiarazione e' riportata sul
documento d'identificazione dell'animale (passaporto) ;
c) comunica all'APA, entro sette giorni dall'evento il passaggio
di proprieta' dell'equide utilizzando il modello definito dal manuale
operativo di cui all'art. 6, comma 2.
3. In caso di morte o di abbattimento di un equide, il
proprietario:
a) comunica immediatamente per iscritto alla APA, utilizzando il
modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2,
sul quale e' riportato il numero di codice del dispositivo
elettronico d'identificazione individuale dell'equide;
b) consegna il documento d'identificazione dell'animale
(passaporto) alla APA;
c) garantisce l'espianto del dispositivo di identificazione
elettronico secondo modalita' stabilite dal manuale operativo.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l'APA:
a) aggiorna la banca dati degli equidi;
b) annulla e conserva il documento d'identificazione (passaporto)
dell'equide morto o abbattuto per almeno 3 anni.
5. In caso di smarrimento o furto dell'equide, il proprietario:
a) comunica l'evento per iscritto all'APA competente per
territorio, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di
cui all'art. 6, comma 2 e allegando copia della denuncia presentata
alle autorita' di polizia, sulla quale deve essere riportato il
numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione
individuale dell'equide;
b) consegna all'APA il documento d'identificazione dell'equide
smarrito o sottratto, che provvede in modo analogo a quanto disposto
al comma 4.
6. In caso di smarrimento o furto del passaporto, il proprietario
comunica l'evento per iscritto all'APA, utilizzando il modello
definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2 e allegando
copia della denuncia presentata alle autorita' di polizia, sulla
quale deve essere riportato il numero di codice del dispositivo
elettronico d'identificazione individuale dell'equide;
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, l'APA:
a) provvede in modo analogo a quanto disposto al comma 4;
b) qualora l'identita' dell'animale sia accertata tramite la
verifica del dispositivo elettronico d'identificazione individuale e
corrisponda a quanto presente nella banca dati, rilascia un documento
d'identificazione sostitutivo contrassegnato dalla dicitura
«DUPLICATO», che deve riportare il medesimo numero d'identificazione
originariamente assegnato all'equide;
c) qualora i controlli di cui alla lettera b) non permettano di
accertare l'identita' dell'animale, l'equide deve essere comunque
identificato ai sensi del presente decreto e il nuovo documento
d'identificazione individuale (passaporto) emesso sara'
contrassegnato come «secondo originale».
d) anche in caso di cui ai commi 5 e 6 l'APA aggiorna la BDE.
8. Il manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, stabilisce
modalita' per consentire ai detentori la comunicazione per via
telematica alle APA di tutti gli eventi considerati nel presente
articolo.
9. Con il decreto del Ministro della salute di cui all'art. 1,
comma 2, sono stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che
il proprietario deve osservare in caso di morte o di abbattimento
degli equidi.
10. Il proprietario per adempiere agli obblighi previsti dal
presente decreto puo' delegare con atto formale il detentore.
Art. 10.
Obblighi dei titolari degli stabilimenti di macellazione
1. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione
accerta che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che
sulla base della dichiarazione resa dal proprietario dell'equide,
cosi' come riportato nel medesimo passaporto, l'animale non risulti
escluso dalla produzione alimentare.
2. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione
autorizzato alla macellazione degli equidi provvede a:
a) registrarsi, preventivamente, nella BDE;
b) munirsi di apposita apparecchiatura che consenta la lettura
dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi;
c) comunicare alla BDE, per via informatica, entro sette giorni
dalla macellazione, tutte le informazioni relative agli equidi
macellati, secondo le modalita' definite nel manuale operativo;
d) garantire, sotto il controllo del veterinario ufficiale,
l'espianto dei dispositivi di identificazione elettronica degli
equidi macellati comunicando i relativi codici alla BDE. Nel manuale
operativo sono stabilite le modalita' di distruzione o conservazione
dei dispositivi recuperati, fermo restando in ogni caso il divieto
del loro riutilizzo.
3. Con il decreto del Ministro della salute di cui all'art. 1,
comma 2, sono stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che
il responsabile dello stabilimento di macellazione e il veterinario
ufficiale devono osservare nel caso di macellazione degli equidi.
Art. 11.
Scambi di equidi da Paesi comunitari
1. Gli equidi, introdotti in Italia da un altro Stato membro
dell'Unione europea mantengono il documento d'identificazione
rilasciato dalle autorita' dello Stato di provenienza.
2. Il proprietario dell'allevamento di prima destinazione presso
cui sono introdotti gli equidi di cui al comma 1, deve provvedere
anche per tali equidi ad assolvere agli obblighi stabiliti dal
presente decreto entro i termini ivi fissati attraverso l'APA secondo
le procedure stabilite nel manuale operativo di cui all'art. 6,
comma 2.
3. L'APA entro cinque giorni lavorativi provvede all'inserimento
dei dati nella BDE.
4. Gli equidi da macello di cui al comma 1, introdotti in Italia
per essere destinati direttamente al macello, sono esclusi dagli
obblighi di registrazione nella BDE.
5. Gli equidi di cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel
territorio ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono
esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.
6. Con il decreto del Ministro della salute di cui all'art. 1,
comma 2, sono fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, gli
obblighi e le prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti nel
territorio nazionale in provenienza da Stati membri della UE, anche
con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare
in base alla dichiarazione resa dal proprietario degli animali.
Art. 12.
Importazione di equidi da Paesi terzi
1. Gli equidi importati permanentemente in Italia da un Paese terzo
devono essere provvisti del documento di identificazione individuale
conforme alle disposizioni comunitarie e deve essere apposto loro un
dispositivo individuale d'identificazione elettronica da parte
dell'APA, secondo le modalita' e i termini stabiliti dal presente
decreto, nell'azienda di prima destinazione presso cui sono
introdotti.
2. Gli equidi, importati per essere destinati direttamente al
macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.
3. Gli equidi di cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel
territorio ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono
esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.
4. Con il decreto del Ministro della salute di cui all'art. 1,
comma 2, sono fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche, gli obblighi
e le prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti nel territorio
nazionale in provenienza da Paesi terzi, anche con riguardo alla loro
destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla
dichiarazione resa dal proprietario degli animali.
Art. 13.
Compiti delle APA accreditate
1. Ogni APA:
a) e' connessa alla BDE, secondo modalita' definite nel manuale
operativo;
b) rilascia e vidima il documento d'identificazione individuale
dell'equide (passaporto);
c) e' responsabile, per le operazioni da essa svolte,
dell'identificazione e registrazione degli animali nella BDE secondo
le modalita' riportate nel manuale operativo;
d) registra nella BDE le informazioni relative alle nascite e
alle morti, alla dichiarazione di destinazione finale, alle
movimentazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni
da Paesi terzi;
e) registra nella BDE il furto e lo smarrimento di animali, dei
passaporti e dei microchip;
f) stampa da sistema e rilascia il passaporto nonche' stampa e
rilascia il duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto
entro quattordici giorni dalla data di notifica dell'evento.
Art. 14.
Compiti del servizio veterinario delle AASSLL
1. Ogni servizio veterinario delle aziende sanitarie:
a) e' connesso alla BDE secondo modalita' definite dal manuale
operativo;
b) mette a disposizione della BDE e registra ed aggiorna nella
stessa banca dati le informazioni relative alle aziende, secondo le
modalita' previste dal manuale operativo;
c) utilizza i dati contenuti nella BDE per ogni attivita'
finalizzata ai controlli sanitari;
d) verifica e controlla i registri di carico e scarico e il
sistema di identificazione e registrazione degli equidi applicato
nell'azienda.
Art. 15.
Compiti delle regioni e delle province autonome
1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV,
capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e
le province autonome sono connesse alla banca dati degli equidi che
deve assicurare il collegamento anche ai fini di controllo sanitario
da parte dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie.
2. La vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto
dell'applicazione del presente decreto viene svolta dalle regioni e
dalle province autonome sulla base di linee di indirizzo stabilite
dal Ministero delle politiche agricole e forestali d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 16.
Compiti dell'UNIRE
1. L'UNIRE:
a) detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli
allevamenti e degli equidi prevista dal presente decreto e ne
garantisce l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) accredita le APA e le ANA ai fini del presente decreto e
assegna ad esse il certificato elettronico;
c) in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dalla
struttura accreditata sospende o revoca l'accreditamento della
predetta struttura;
d) comunica alle regioni e province autonome l'elenco delle
strutture accreditate;
e) garantisce l'accesso alla BDE attraverso specifici servizi, ai
fini dei controlli di competenza al Ministero delle politiche
agricole e forestali, al Ministero della salute, alle regioni e
province autonome, alle ASL conformemente alle disposizioni contenute
nel manuale operativo;
f) garantisce, ai sensi della legge n. 200/2003, l'operativita'
delle APA e ANA di raccolta e aggiornamento dei dati mediante un
monitoraggio costante avvalendosi di uno specifico corpo di
ispettori;
g) trasmette annualmente una relazione al Ministero delle
politiche agricole e forestali, al Ministero della salute ed alle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano sullo stato della
BDE.
Art. 17.
Dati disponibili BDE
1. La banca dati UNIRE contiene e rende disponibili almeno i
seguenti dati:
a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:
I. codice aziendale in conformita' al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
II. codice fiscale del proprietario;
III. codice fiscale del detentore;
IV. tipo di produzione;
V. eventuale iscrizione ai libri genealogici di razza;
b) identificativo individuale degli equidi:
I. numero del dispositivo elettronico di identificazione
individuale;
II. numero del passaporto;
III. data di nascita;
IV. data di apposizione dell'identificativo elettronico;
V. sesso;
VI. razza o tipo genetico;
VII. data di entrata in allevamento;
VIII. codice del libro genealogico di iscrizione;
IX. dichiarazione destinazione finale;
c) movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente
identificato e registrato:
I. data di uscita dall'allevamento;
II. codice di identificazione nuovo allevamento ovvero codice
dello stabilimento di macellazione;
d) dati relativi alla morte di un animale identificato e
registrato:
I. data di morte;
e) dati relativi alla macellazione:
I. data di macellazione;
II. numero del dispositivo elettronico di identificazione
individuale;
III. codice dello stabilimento di macellazione;
IV. causa di eventuale macellazione su disposizione
dell'autorita' sanitaria nell'ambito di programmi di eradicazione o
di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi;
f) anomalie rilevabili nella banca dati e codificate nel manuale
operativo;
g) inadempienze ed irregolarita' nel sistema di identificazione e
registrazione rilevate nell'ambito dell'attivita' di controllo ed
eventuali sanzioni irrogate:
I. codice di identificazione dell'allevamento;
II. tipo di inadempienza ed irregolarita' codificate nel
manuale operativo;
III. data della sanzione;
IV. tipo di sanzione;
V. importo della sanzione;
h) eventuali sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita'
delle strutture di macellazione per quanto attiene la materia oggetto
del presente decreto:
I. codice univoco dello stabilimento di macellazione;
II. tipo di inadempienza o irregolarita' codificate;
III. data della sanzione;
IV. tipo di sanzione;
V. importo della sanzione;
i) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate
e ad effetto anabolizzante di cui al decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 336;
l) qualsiasi altra informazione richiesta dalle autorita'
competenti, secondo quanto stabilito dal manuale operativo.
2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 e' effettuata, nel
termine previsto dal presente decreto ovvero in mancanza di termine
nelle suddette disposizioni, entro dieci giorni dal verificarsi
dell'evento.
Art. 18.
Condizione equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo
1. Il Ministero della salute determina con proprio provvedimento
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformita'
alla normativa comunitaria, le modalita' della gestione dello status
di equide da destinare alla produzione di alimenti per l'uomo,
nonche' le istruzioni per la registrazione dei trattamenti
farmacologici sul documento di identificazione.
Art. 19.
Disposizioni finali
1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in
maniera da consentire la piena operativita' delle disposizioni del
presente provvedimento a partire dal 1° gennaio 2007.
2. E' istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole
e forestale un comitato tecnico di coordinamento composto da: due
rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di
cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di segretario,
un rappresentante del Ministero della salute, quattro rappresentanti
delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante dell'UNIRE,
un rappresentante dell'AIA.
3. Il comitato tecnico propone le modifiche al presente decreto,
anche in funzione dell'evoluzione della normativa comunitaria
concernente la politica agricola comune in materia zootecnica, e
predispone il manuale operativo e le eventuali modifiche.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano
compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di
attuazione.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2006
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro della salute
(ad interim)
Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 354
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