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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 marzo 2006, n.70

Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione dei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'Art. 17 della legge regionale n. 26/2005. Approvazione.
(GU n. 24 del 17-6-2006)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 12 aprile 2006)


IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'Art. 17, inerente gli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura;
Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione ed in particolare l'Art. 7 inerente gli interventi a favore dell'agricoltura e dell'itticoltura;
Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 27, di abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione e disposizioni transitorie;
Visto in particolare l'Art. 4 della citata legge regionale n. 27/2005, il quale prevede che per i procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la legge regionale n. 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione; Visto il decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2005, n. 055/Pres. che approva il regolamento di attuazione degli interventi di cui all'Art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione nel settore agricoltura;
Vista la decisione C(2005) 90 dell'11 gennaio 2005 con la quale la Commissione europea ha considerato il regolamento di attuazione per la concessione dei contributi di cui all'Art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, compatibile con il mercato comune ai sensi dell'Art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per la sola parte riguardante gli aiuti al settore agricolo, mentre per i settori pesca ed acquacoltura interverra' separata decisione;
Vista la decisione C(2005)5828 del 19 dicembre 2005 con la quale la Commissione europea, approvando lo schema di regolamento regionale, ha considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'Art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, anche gli aiuti al settore pesca ed acquacoltura previsti dal medesimo Art. 7 della legge regionale n. 11/2003;
Rilevata pertanto la necessita' di adottare il regolamento di attuazione dell'Art. 17 della gia' citata legge regionale n. 26/2005, il cui contenuto e' sostanzialmente identico a quello relativo al settore dell'agricoltura, gia' vigente, e a quello della pesca ed acquacoltura il cui schema definitivo, come detto, e' gia' stato approvato dalla Commissione europea;
Ritenuto opportuno, in considerazione dell'esperienza maturata nel primo anno di applicazione della normativa, rivedere il sistema di attribuzione del punteggio di cui all'Art. 4, comma 5, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2005, n. 055/Pres., determinato in base alla valutazione della Commissione di esperti;
Ritenuto altresi' necessario introdurre i seguenti elementi innovativi, che peraltro non hanno rilevanza alcuna sulle regole comuni della concorrenza:
a) integrare la documentazione che correda le domande presentate dai beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettere b) e c) del citato decreto del Presidente della Regione n. 055/Pres., attraverso l'acquisizione del curriculum vitae del responsabile scientifico del progetto e l'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni afferente al soggetto richiedente, nonche' dall'elenco dei progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel territorio regionale;
b) redigere le domande di contributo dei progetti presentati, sulla relativa modulistica predisposta dall'amministrazione regionale e resa disponibile sul sito internet della Regione;
c) anticipare al 31 agosto di ciascun anno il termine, previsto dall'Art. 4, comma 6, del citato decreto del Presidente della Regione n. 055/Pres., entro cui la Direzione centrale provvede a stilare le graduatorie dei progetti ammissibili;
d) precisare che, nei riguardi dei richiedenti situati nell'ultima posizione utile delle rispettive graduatorie di cui all'Art. 4, comma 6, del citato decreto del Presidente della Regione n. 055/Pres., va acquisito l'assenso alla realizzazione del progetto nell'eventualita' che la percentuale di contributo concedibile sulla spesa ammessa - condizionata dalla disponibilita' finanziaria - sia inferiore rispetto quella massima prevista dall'Art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Regione;
in caso di non assenso, il richiedente che immediatamente segue in graduatoria puo' accedere, alle medesime condizioni, al contributo previsto;
e) precisare che nei confronti dei beneficiari individuati dall'Art. 2, comma 1, lettera b) del citato decreto del Presidente della Regione n. 055/Pres., la rendicontazione delle spese sostenute avviene mediante idonea documentazione;
Ritenuto infine di precisare che le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dalle domande di contributo presentate entro i termini previsti dallo stesso regolamento;
Considerato che la nuova base normativa e' identica alla precedente e che, conseguentemente il presente provvedimento sara' oggetto di comunicazione alla Commissione europea, in quanto gli aiuti ivi previsti sono eguali a quelli gia' approvati dall'Autorita' comunitaria per le medesime finalita';
Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., cosi' come modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2095, n. 0110/Pres.;
Visto l'Art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 402 del 3 marzo 2006;

Decreta:


E' approvato il «Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'Art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005;
n. 26», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
Il presente provvedimento e' oggetto di comunicazione alla Commissione europea in quanto trattasi di un testo con base normativa e finalita' dal contenuto identico a quello della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, le cui normative di attuazione sono gia' state giudicate dalla Commissione europea compatibili con il mercato comune.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 14 marzo 2006



ILLY




Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'Art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.

Art. 1.
Finalita' e iniziative finanziabili per il settore dell'agricoltura

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
a) di forme sostenibili di agricoltura tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;
b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche attraverso la realizzazione di progetti pilota, su scala ragionevolmente limitata, dimostrativi od innovativi. Possono accedere all'aiuto tutte le imprese agricole che operano nell'ambito del territorio regionale;
c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e ottoprodotti delle filiere agroalimentari;
d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualita' di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente limitatamente alle produzioni biologiche, a Denominazione di origine controllata (D.O.C.), a Denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), a Indicazione geografica tipica (I.G.T.), a Denominazione di origine protetta (D.O.P.), a Indicazione geografica protetta (I.G.P.), con Attestazione di specificita' (A.S.), nonche' a quelle di base utilizzate per ottenere prodotti biologici, D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., D.O.P., I.G.P. e A.S.

Art. 2.
Finalita' e iniziative finanziabili per il settore dell'itticoltura

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
a) di forme sostenibili di pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;
b) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere della pesca e dell'itticoltura;
c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
d) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualita' di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente;

Art. 3.
Beneficiari

1. I beneficiari degli interventi di cui all'Art. 1 sono:
a) le imprese agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comprese quelle di proprieta' degli enti locali e le imprese agroindustriali che operano nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti compresi nell'allegato I del Trattato, operanti sul territorio regionale;
b) l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), le universita' pubbliche, gli istituti di ricerca e sperimentazione pubblici senza scopo di lucro;
c) altri soggetti privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto agricolo e agroalimentare. La comprovata qualificazione e' accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilita' di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalita' adeguate nonche' delle finalita' istituzionali e dell'organizzazione aziendale;
per le persone fisiche, si tiene conto delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione. 2. I beneficiari degli interventi di cui all'Art. 2 sono: a) le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura operanti sul territorio regionale;
b) l'agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), le universita' pubbliche, gli istituti di ricerca e sperimentazione pubblici senza scopo di lucro;
c) altri soggetti privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto ittico. La comprovata qualificazione e' accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilita' di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalita' adeguate nonche' delle finalita' istituzionali e dell'organizzazione aziendale;
per le persone fisiche, si tiene conto delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione.

Art. 4.
Presentazione delle domande

1. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente, sono presentate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di seguito - Direzione centrale entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno.
2. Le domande presentate dai richiedenti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), e dell'Art. 3, comma 2, lettera a), redatte sui modelli predisposti dall'amministrazione regionale e resi disponibili sul sito internet della Regione, sono corredate della seguente documentazione, a pena di inammissibilita':
a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate, loro finalizzazione all'interno delle tipologie d'intervento di cui all'Art. 1 con relative motivazioni sulla utilita' per l'impresa di tali iniziative;
b) preventivo di spesa articolato per le diverse voci quali ad esempio: personale, attrezzature, impianti;
c) perizia redatta da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia che certifichi il costo dell'intervento e la sua congruita' rispetto agli obiettivi programmati.
3. Le domande presentate dai richiedenti di cui all'Art. 3, comma 1, lettere b) e c) e dell'Art. 3, comma 2, lettere b) e c), redatte su modello predisposto dall'amministrazione regionale e reso disponibile sul sito internet della Regione, sono corredate della seguente documentazione, a pena di inammissibilita':
a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate nel campo della ricerca, promozione, sviluppo e diffusione, che evidenzi in particolare la loro finalizzazione all'interno delle tipologie d'intervento di cui all'Art. 1 con relativa illustrazione della ricaduta dei risultati attesi all'interno del territorio regionale. La relazione deve contenere, altresi', l'indicazione di modalita', fasi, tempi di realizzazione, professionalita' impiegate;
b) curriculum vitae del responsabile scientifico del progetto;
c) elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni, riferite al soggetto richiedente;
d) elenco dei progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel territorio regionale;
e) preventivo di spesa articolato per le diverse voci;
f) dichiarazione con la quale il responsabile del progetto si impegna a concordare con l'amministrazione regionale le modalita' per la divulgazione dei risultati raggiunti.

Art. 5.
Istruttoria delle domande

1. I progetti relativi alle domande presentate sono sottoposti alla valutazione di una commissione di esperti composta da cinque membri di cui tre designati dal direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, uno dal direttore centrale ambiente e lavori pubblici, uno dal direttore centrale attivita' produttive. La commissione e' coordinata dal direttore del servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo di seguito servizio competente della direzione centrale con funzioni di presidente. Per ciascun componente effettivo e' nominato un sostituto che partecipa alle attivita' della commissione in assenza del titolare.
2. Il presidente della commissione, in occasione della prima riunione, provvede a nominare il segretario fra i dipendenti della direzione centrale, il quale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto.
3. La commissione e' validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti.
4. Il presidente della commissione puo' far partecipare ai lavori della commissione esperti, senza diritto di voto.
5. La commissione effettua l'esame dei progetti presentati ed attribuisce il relativo punteggio determinato dalla media dei punteggi espressa da ciascun componente della commissione, secondo le seguenti valutazioni e priorita' distinte in funzione della tipologia dei richiedenti:
a) ai progetti presentati dai richiedenti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), e dell'Art. 3, comma 2, lettera a), la commissione attribuisce un valore variabile da uno a otto punti basando la valutazione sulla corrispondenza del progetto rispetto ai criteri e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2. A parita' di punteggio la priorita' e' attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione;
a parita' di data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla direzione centrale;
qualora la domanda risulti incompleta il servizio competente provvede a richiedere le necessarie integrazioni. Ad avvenuta ricezione delle stesse si attribuisce un nuovo numero di protocollo a cui fare riferimento per la formulazione della graduatoria;
b) ai progetti presentati dai richiedenti di cui all'Art. 3, comma 1, lettere b) e c) e dell'Art. 3, comma 2, lettere b) e c), la commissione attribuisce il punteggio secondo le seguenti valutazioni e priorita':


Progetti per quali il richiedente assume una partecipazione alla spesa superiore al 20%
(per ogni unita' percentuale in piu) 0,2 punti
Valutazione sull'attivita' di ricerca ovvero sull'attivita' diretta al trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione svolta negli ultimi cinque anni dal soggetto istante
da 1 a 5 punti
Numero di progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel territorio regionale
fino a 2 = 1 punto da 3 a 5 = 2punti piu' di 5 = 3 punti
Valutazione sulla corrispondenza del progetto rispetto ai criteri e| agli obiettivi di cui all'Art. 1 del presente regolamento e possibili ricadute sul territorio regionale
da 1 a 8 punti

=====================================================================

Dalla somma dei punteggi ottenuti risulta il punteggio finale attribuito al progetto.
A parita' di punteggio la priorita' e' attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
a parita' di data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla direzione centrale;
qualora la domanda risulti incompleta il servizio competente provvede a richiedere le necessarie integrazioni. Ad avvenuta ricezione delle stesse si attribuisce un nuovo numero di protocollo a cui fare riferimento per la formulazione della graduatoria.
6. Entro il 31 agosto di ciascun anno il servizio competente della direzione centrale provvede a stilare le due graduatorie dei progetti ammissibili di cui al comma 5, lettere a) e b), in base alla valutazione effettuata dalla commissione di esperti. Le domande non ammissibili vengono restituite ai soggetti istanti.
7. Il servizio competente della direzione centrale provvede a notificare ai beneficiari l'approvazione del progetto, l'entita' del finanziamento concedibile, nonche' i termini di conclusione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute.
8. Alle domande inserite in posizione utile nelle graduatorie sono concessi i contribuiti fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso. Nell'eventualita' che la percentuale di contribuzione spettante sulla spesa ammissibile sia inferiore a quella massima consentita dal presente regolamento nei riguardi dei richiedenti situati nell'ultima posizione delle rispettive graduatorie, va acquisito l'assenso alla realizzazione del progetto da parte dei richiedenti stessi;
in caso di mancato assenso il beneficio spetta, alle medesime condizioni, al richiedente che immediatamente segue in graduatoria.
9. L'entita' delle risorse disponibili per ciascuna delle graduatorie di cui al comma 6 e' stabilita con deliberazione della giunta regionale.

Art. 6.
Tipologie di investimento e ammissibilita' delle spese

1. Per gli interventi effettuati nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo sono ammesse le seguenti spese:
a) nel caso di investimenti nelle aziende agricole: 1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilita', acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate;
4) acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione.
b) nel caso di investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: 1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilita', acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate.
2. Per gli interventi effettuati nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono ammesse le spese relative alla realizzazione delle seguenti iniziative:
a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti e dello sforzo da pesca;
b) promozione dell'uso di attrezzi o metodi piu' selettivi e promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;
c) iniziative finalizzate alla promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;
d) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti collettivi di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;
e) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attivita' di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;
f) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;
g) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;
h) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
i) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualita', e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;
j) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualita', della rintracciabilita', delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;
k) creazione di valore aggiunto nei prodotti;
l) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione di mercato;
m) progetti finalizzati alla regolamentazione e razionalizzazione di attivita' di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano e Grado;
n) spese generali come: onorari per la progettazione, direzione lavori, predisposizione di atti necessari per l'ottenimento di incentivi, spese notarili, acquisizione di brevetti e licenze, spese per l'ottenimento di eventuali garanzie fidejussorie, fino ad un massimo del 12% del costo complessivo dell'investimento.
3. Per gli interventi effettuati nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato nella ricerca e sviluppo sono ammesse le seguenti spese:
a) il costo del personale - qualora effettivamente a carico del beneficiario - direttamente imputabile alla realizzazione del progetto, purche' l'attribuzione del progetto risulti da un valido documento interno e le presenze con le relative attivita' svolte siano evidenziate in un apposito registro;
b) i costi per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione del progetto;
c) i costi per le consulenze e studi finalizzati esclusivamente alla realizzazione del progetto;
d) il costo per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata e innovazione nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura di interesse diffuso a piu' soggetti economici, commissionati ad universita' e centri di ricerca;
e) il costo di attivita' di promozione del progetto, comprese le spese di divulgazione dello stesso.
4. Le spese si intendono al netto dell'IVA qualora il beneficiario possa recuperare l'imposta secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 10 marzo 2004, n. 448/2004;
in caso contrario le spese si considerano al lordo dell'IVA.
5. Non sono ammesse le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda e di accettazione della stessa con effetto vincolante da parte dell'amministrazione regionale, ivi compresi gli anticipi.
6. Relativamente al settore agricolo la spesa ammissibile non puo' essere superiore a Euro 250.000,00 per i beneficiari di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a) e a Euro 500.000,00 per i beneficiari di cui all'Art. 3, comma 1, lettere b) e c). In ogni caso, per quanto riguarda gli investimenti nelle aziende agricole, l'importo massimo ammissibile a contributo non puo' superare quello determinato a norma dell'Art. 7 del Regolamento (CE) 1257/1999 cosi' come definito nella misura a) - Investimenti nelle aziende agricole - del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con decisione (CE) n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, (di seguito P.S.R.).
7. La spesa ammissibile per gli interventi nel settore dell'itticoltura non puo' essere superiore a Euro 250.000,00 per i beneficiari di cui all'Art. 3, comma 2, lettera a) ed a Euro 400.000,00 per i beneficiari di cui all'Art. 3, comma 2, lettere b) e c).
8. Per le attivita' finalizzate alla diffusione di nuove tecniche quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi di cui all'ultimo trattino del punto 14.1 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo, la spesa ammissibile a favore dei beneficiari di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a) non puo' superare i 100.000,00 euro per beneficiario per un periodo di tre anni, oppure, nel caso di piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili, nel qual caso tra le due possibilita' e' concesso l'aiuto di entita' superiore. L'ammissibilita' delle spese e' valutata caso per caso tenendo conto di quanto stabilito negli orientamenti comunitari.

Art. 7.
Percentuali di contribuzione

1. Per gli interventi riservati al settore dell'agricoltura:
a) il contributo e' concesso ai beneficiari di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a) nei limiti previsti dal punto 4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo (2000/C 28/02) in misura pari al 40% della spesa ammissibile elevabile al 50% qualora l'investimento riguardi imprese site in zone svantaggiate di cui al Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999;
tali percentuali sono ulteriormente elevate al 45% e 55% qualora l'investimento sia effettuato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;
b) le percentuali massime di contribuzione del 40% e 50% a favore delle imprese agricole possono essere aumentate rispettivamente del 20% e del 25% relativamente ai soli costi aggiuntivi ammissibili relativi agli investimenti che a giudizio della commissione di esperti di cui all'Art. 4 riguardano il punto 4.1.2.4 dei richiamati orientamenti comunitari in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali che, specificatamente, fa riferimento agli investimenti che vanno al di la' delle norme minime comunitarie in vigore o agli investimenti finalizzati all'adempimento di norme minime di nuova introduzione e nel presupposto che detti investimenti non comportino un aumento della capacita' produttiva;
c) i requisiti per l'accesso ai benefici a favore delle imprese agricole sono quelli previsti dal Capo II del Regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» approvato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0320/Pres. Inoltre, gli investimenti devono garantire normali sbocchi di mercato secondo quanto gia' stabilito nel P.S.R.;
d) la percentuale massima di contribuzione a favore delle imprese agroindustriali e', in ogni caso, limitata al 40% della spesa ritenuta ammissibile;
e) i requisiti per l'accesso ai benefici a favore delle imprese agroindustriali sono quelli previsti dal capo II del regolamento applicativo della misura g) «Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2002, n. 047/Pres. Gli investimenti devono garantire normali sbocchi di mercato secondo quanto gia' stabilito nel P.S.R.;
in particolare, non puo' essere concesso alcun aiuto che riguardi la trasformazione e/o commercializzazione nel settore dello zucchero ovvero di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
f) i soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili. I risultati delle ricerche sono messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, cosi' come stabilito dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
g) i soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c), possono beneficiare di finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili purche' siano rispettate le seguenti condizioni: 1) il progetto sia di interesse generale per il settore, o sottosettore, considerato e non provochi distorsioni alla concorrenza in altri settori, o sottosettori;
2) sia data informazione in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve tempo del fatto che la ricerca e' in corso o e' stata effettuata e che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni ai membri di organizzazioni specifiche;
3) i risultati del lavoro siano messi a disposizione per potere essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i beneficiari dell'aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di tempo;
4) gli aiuti soddisfino le condizioni previste dall'allegato II «Sostegno interno: base per l'esonero dagli impegni di riduzione» dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
h) nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, lettera g), l'intensita' massima dell'aiuto erogabile e' pari al 25% dei costi ammissibili, elevabile al 35% nel caso di aiuti destinati alle PMI. 2. Per gli interventi riservati al settore dell'itticoltura: a) le iniziative proposte dai soggetti di cui all'Art. 3, comma 2, lettera a), devono essere di interesse collettivo e prevedere l'accesso pubblico ai risultati dell'operazione;
la percentuale massima di contribuzione e' pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile;
b) i risultati delle ricerche proposte dai soggetti di cui all'Art. 3, comma 2, lettera b), devono essere messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, cosi' come stabilito dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
la percentuale massima di contribuzione e' pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile;
c) i soggetti di cui all'Art. 3, comma 2, lettera c), possono beneficiare di finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili purche' siano rispettate le seguenti condizioni: 1) il progetto sia di interesse generale per il settore, o sotto settore, considerato e non provochi distorsioni alla concorrenza in altri settori, o sottosettori;
2) sia data informazione in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve tempo del fatto che la ricerca e' in corso o e' stata effettuata e che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni ai membri di organizzazioni specifiche;
3) i risultati del lavoro siano messi a disposizione per potere essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i beneficiari dell'aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di tempo;
4) gli aiuti soddisfino le condizioni previste dall'allegato II «Sostegno interno: base per l'esonero dagli impegni di riduzione» dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
d) nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera c), l'intensita' massima dell'aiuto erogabile e' pari al 25% dei costi ammissibili, elevabile al 35% nel caso di aiuti destinati alle PMI.

Art. 8.
Documentazione da presentare a consuntivo

1. Il soggetto beneficiario, in fase di rendicontazione, e' tenuto a presentare alla direzione centrale la documentazione delle spese sostenute, debitamente quietanzate, ovvero con le modalita' di cui all'Art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»), per quanto attiene i soggetti beneficiari di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), congiuntamente ad un'esauriente e documentata relazione sul progetto realizzato ed i risultati raggiunti.
2. Nel caso siano intervenute varianti che comportino una riduzione della spesa complessiva, tali da non alterare le caratteristiche del progetto, l'incentivo viene proporzionalmente ridotto.

Art. 9.
Rinvio alla normativa europea

1. Il presente regolamento rispetta le condizioni poste dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, di ricerca e sviluppo nel settore agricolo (punti 4 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo) nonche' in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 10.
Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, le domande di cui all'Art. 4, sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 11.
Norma abrogativa

1. Il decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2005, n. 0S5/Pres., e' abrogato.




Visto, il Presidente: Illy



 
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