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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 marzo 2006, n.70
Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione dei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'Art. 17 della legge regionale n. 26/2005. Approvazione.
(GU n. 24 del 17-6-2006)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 15 del 12 aprile 2006)
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la
disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e
sviluppo tecnologico ed in particolare l'Art. 17, inerente gli
interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e
dell'itticoltura;
Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la
disciplina generale in materia di innovazione ed in particolare
l'Art. 7 inerente gli interventi a favore dell'agricoltura e
dell'itticoltura;
Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 27, di abrogazione
della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la
disciplina generale in materia di innovazione e disposizioni
transitorie;
Visto in particolare l'Art. 4 della citata legge regionale n.
27/2005, il quale prevede che per i procedimenti in corso all'entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la legge
regionale n. 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione;
Visto il decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2005,
n. 055/Pres. che approva il regolamento di attuazione degli
interventi di cui all'Art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n.
11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione nel
settore agricoltura;
Vista la decisione C(2005) 90 dell'11 gennaio 2005 con la quale
la Commissione europea ha considerato il regolamento di attuazione
per la concessione dei contributi di cui all'Art. 7 della legge
regionale 30 aprile 2003, n. 11, compatibile con il mercato comune ai
sensi dell'Art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per la
sola parte riguardante gli aiuti al settore agricolo, mentre per i
settori pesca ed acquacoltura interverra' separata decisione;
Vista la decisione C(2005)5828 del 19 dicembre 2005 con la quale
la Commissione europea, approvando lo schema di regolamento
regionale, ha considerato compatibile con il mercato comune ai sensi
dell'Art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, anche gli
aiuti al settore pesca ed acquacoltura previsti dal medesimo Art. 7
della legge regionale n. 11/2003;
Rilevata pertanto la necessita' di adottare il regolamento di
attuazione dell'Art. 17 della gia' citata legge regionale n. 26/2005,
il cui contenuto e' sostanzialmente identico a quello relativo al
settore dell'agricoltura, gia' vigente, e a quello della pesca ed
acquacoltura il cui schema definitivo, come detto, e' gia' stato
approvato dalla Commissione europea;
Ritenuto opportuno, in considerazione dell'esperienza maturata
nel primo anno di applicazione della normativa, rivedere il sistema
di attribuzione del punteggio di cui all'Art. 4, comma 5, lettere a)
e b) del decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2005, n.
055/Pres., determinato in base alla valutazione della Commissione di
esperti;
Ritenuto altresi' necessario introdurre i seguenti elementi
innovativi, che peraltro non hanno rilevanza alcuna sulle regole
comuni della concorrenza:
a) integrare la documentazione che correda le domande
presentate dai beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettere b) e
c) del citato decreto del Presidente della Regione n. 055/Pres.,
attraverso l'acquisizione del curriculum vitae del responsabile
scientifico del progetto e l'elenco delle pubblicazioni degli ultimi
cinque anni afferente al soggetto richiedente, nonche' dall'elenco
dei progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione
dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel territorio
regionale;
b) redigere le domande di contributo dei progetti presentati,
sulla relativa modulistica predisposta dall'amministrazione regionale
e resa disponibile sul sito internet della Regione;
c) anticipare al 31 agosto di ciascun anno il termine, previsto
dall'Art. 4, comma 6, del citato decreto del Presidente della Regione
n. 055/Pres., entro cui la Direzione centrale provvede a stilare le
graduatorie dei progetti ammissibili;
d) precisare che, nei riguardi dei richiedenti situati
nell'ultima posizione utile delle rispettive graduatorie di cui
all'Art. 4, comma 6, del citato decreto del Presidente della Regione
n. 055/Pres., va acquisito l'assenso alla realizzazione del progetto
nell'eventualita' che la percentuale di contributo concedibile sulla
spesa ammessa - condizionata dalla disponibilita' finanziaria - sia
inferiore rispetto quella massima prevista dall'Art. 6 dello stesso
decreto del Presidente della Regione; in caso di non assenso, il
richiedente che immediatamente segue in graduatoria puo' accedere,
alle medesime condizioni, al contributo previsto;
e) precisare che nei confronti dei beneficiari individuati
dall'Art. 2, comma 1, lettera b) del citato decreto del Presidente
della Regione n. 055/Pres., la rendicontazione delle spese sostenute
avviene mediante idonea documentazione;
Ritenuto infine di precisare che le disposizioni del presente
regolamento si applicano a partire dalle domande di contributo
presentate entro i termini previsti dallo stesso regolamento;
Considerato che la nuova base normativa e' identica alla
precedente e che, conseguentemente il presente provvedimento sara'
oggetto di comunicazione alla Commissione europea, in quanto gli
aiuti ivi previsti sono eguali a quelli gia' approvati dall'Autorita'
comunitaria per le medesime finalita';
Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione
regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente
della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., cosi' come modificato
con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2095, n.
0110/Pres.;
Visto l'Art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 402 del 3
marzo 2006;
Decreta:
E' approvato il «Regolamento di attuazione degli interventi a
favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e
dell'itticoltura di cui all'Art. 17 della legge regionale 10 novembre
2005; n. 26», nel testo allegato al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale.
Il presente provvedimento e' oggetto di comunicazione alla
Commissione europea in quanto trattasi di un testo con base normativa
e finalita' dal contenuto identico a quello della legge regionale 30
aprile 2003, n. 11, le cui normative di attuazione sono gia' state
giudicate dalla Commissione europea compatibili con il mercato
comune.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 14 marzo 2006
ILLY
Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione
nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'Art. 17
della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.
Art. 1.
Finalita' e iniziative finanziabili per il settore dell'agricoltura
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita'
per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 17 della legge
regionale 10 novembre 2005, n. 26, al fine di incentivare la ricerca,
la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
a) di forme sostenibili di agricoltura tenendo conto dei
cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;
b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con
particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche
attraverso la realizzazione di progetti pilota, su scala
ragionevolmente limitata, dimostrativi od innovativi. Possono
accedere all'aiuto tutte le imprese agricole che operano nell'ambito
del territorio regionale;
c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con
l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di
prodotti e ottoprodotti delle filiere agroalimentari;
d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di
fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e
l'isolamento del biossido di carbonio;
e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di
produzione finalizzato alla qualita' di prodotto e alla salvaguardia
dell'ambiente limitatamente alle produzioni biologiche, a
Denominazione di origine controllata (D.O.C.), a Denominazione di
origine controllata e garantita (D.O.C.G.), a Indicazione geografica
tipica (I.G.T.), a Denominazione di origine protetta (D.O.P.), a
Indicazione geografica protetta (I.G.P.), con Attestazione di
specificita' (A.S.), nonche' a quelle di base utilizzate per ottenere
prodotti biologici, D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., D.O.P., I.G.P. e A.S.
Art. 2.
Finalita' e iniziative finanziabili per il settore dell'itticoltura
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita'
per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 17 della legge
regionale 10 novembre 2005, n. 26, al fine di incentivare la ricerca,
la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
a) di forme sostenibili di pesca e itticoltura, tenendo conto
dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;
b) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con
l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di
prodotti e sottoprodotti delle filiere della pesca e
dell'itticoltura;
c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di
fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e
l'isolamento del biossido di carbonio;
d) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di
produzione finalizzato alla qualita' di prodotto e alla salvaguardia
dell'ambiente;
Art. 3.
Beneficiari
1. I beneficiari degli interventi di cui all'Art. 1 sono:
a) le imprese agricole iscritte al registro delle imprese di
cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comprese quelle
di proprieta' degli enti locali e le imprese agroindustriali che
operano nel settore della produzione, trasformazione e/o
commercializzazione dei prodotti compresi nell'allegato I del
Trattato, operanti sul territorio regionale;
b) l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), le
universita' pubbliche, gli istituti di ricerca e sperimentazione
pubblici senza scopo di lucro;
c) altri soggetti privati di comprovata qualificazione nel
settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto agricolo e
agroalimentare. La comprovata qualificazione e' accertata tenuto
conto, per le persone giuridiche, della disponibilita' di strutture,
attrezzature, risorse umane e professionalita' adeguate nonche' delle
finalita' istituzionali e dell'organizzazione aziendale; per le
persone fisiche, si tiene conto delle precedenti esperienze di
studio, ricerca e sperimentazione.
2. I beneficiari degli interventi di cui all'Art. 2 sono:
a) le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura
operanti sul territorio regionale;
b) l'agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), le
universita' pubbliche, gli istituti di ricerca e sperimentazione
pubblici senza scopo di lucro;
c) altri soggetti privati di comprovata qualificazione nel
settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto ittico. La
comprovata qualificazione e' accertata tenuto conto, per le persone
giuridiche, della disponibilita' di strutture, attrezzature, risorse
umane e professionalita' adeguate nonche' delle finalita'
istituzionali e dell'organizzazione aziendale; per le persone
fisiche, si tiene conto delle precedenti esperienze di studio,
ricerca e sperimentazione.
Art. 4.
Presentazione delle domande
1. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante
dell'impresa o dell'ente, sono presentate alla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole,
naturali, forestali e montagna di seguito - Direzione centrale entro
e non oltre il 10 marzo di ogni anno.
2. Le domande presentate dai richiedenti di cui all'Art. 3, comma
1, lettera a), e dell'Art. 3, comma 2, lettera a), redatte sui
modelli predisposti dall'amministrazione regionale e resi disponibili
sul sito internet della Regione, sono corredate della seguente
documentazione, a pena di inammissibilita':
a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate, loro
finalizzazione all'interno delle tipologie d'intervento di cui
all'Art. 1 con relative motivazioni sulla utilita' per l'impresa di
tali iniziative;
b) preventivo di spesa articolato per le diverse voci quali ad
esempio: personale, attrezzature, impianti;
c) perizia redatta da un tecnico iscritto all'albo o collegio
professionale competente per materia che certifichi il costo
dell'intervento e la sua congruita' rispetto agli obiettivi
programmati.
3. Le domande presentate dai richiedenti di cui all'Art. 3, comma
1, lettere b) e c) e dell'Art. 3, comma 2, lettere b) e c), redatte
su modello predisposto dall'amministrazione regionale e reso
disponibile sul sito internet della Regione, sono corredate della
seguente documentazione, a pena di inammissibilita':
a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate nel
campo della ricerca, promozione, sviluppo e diffusione, che evidenzi
in particolare la loro finalizzazione all'interno delle tipologie
d'intervento di cui all'Art. 1 con relativa illustrazione della
ricaduta dei risultati attesi all'interno del territorio regionale.
La relazione deve contenere, altresi', l'indicazione di modalita',
fasi, tempi di realizzazione, professionalita' impiegate;
b) curriculum vitae del responsabile scientifico del progetto;
c) elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni,
riferite al soggetto richiedente;
d) elenco dei progetti di trasferimento tecnologico e di
diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel
territorio regionale;
e) preventivo di spesa articolato per le diverse voci;
f) dichiarazione con la quale il responsabile del progetto si
impegna a concordare con l'amministrazione regionale le modalita' per
la divulgazione dei risultati raggiunti.
Art. 5.
Istruttoria delle domande
1. I progetti relativi alle domande presentate sono sottoposti
alla valutazione di una commissione di esperti composta da cinque
membri di cui tre designati dal direttore centrale risorse agricole,
naturali, forestali e montagna, uno dal direttore centrale ambiente e
lavori pubblici, uno dal direttore centrale attivita' produttive. La
commissione e' coordinata dal direttore del servizio credito agrario,
cooperazione e sviluppo agricolo di seguito servizio competente della
direzione centrale con funzioni di presidente. Per ciascun componente
effettivo e' nominato un sostituto che partecipa alle attivita' della
commissione in assenza del titolare.
2. Il presidente della commissione, in occasione della prima
riunione, provvede a nominare il segretario fra i dipendenti della
direzione centrale, il quale partecipa alle riunioni della
commissione senza diritto di voto.
3. La commissione e' validamente costituita con la presenza di
almeno tre componenti.
4. Il presidente della commissione puo' far partecipare ai lavori
della commissione esperti, senza diritto di voto.
5. La commissione effettua l'esame dei progetti presentati ed
attribuisce il relativo punteggio determinato dalla media dei
punteggi espressa da ciascun componente della commissione, secondo le
seguenti valutazioni e priorita' distinte in funzione della tipologia
dei richiedenti:
a) ai progetti presentati dai richiedenti di cui all'Art. 3,
comma 1, lettera a), e dell'Art. 3, comma 2, lettera a), la
commissione attribuisce un valore variabile da uno a otto punti
basando la valutazione sulla corrispondenza del progetto rispetto ai
criteri e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2. A parita' di
punteggio la priorita' e' attribuita secondo l'ordine cronologico di
presentazione; a parita' di data fa fede il numero di protocollo
assegnato dalla direzione centrale; qualora la domanda risulti
incompleta il servizio competente provvede a richiedere le necessarie
integrazioni. Ad avvenuta ricezione delle stesse si attribuisce un
nuovo numero di protocollo a cui fare riferimento per la formulazione
della graduatoria;
b) ai progetti presentati dai richiedenti di cui all'Art. 3,
comma 1, lettere b) e c) e dell'Art. 3, comma 2, lettere b) e c), la
commissione attribuisce il punteggio secondo le seguenti valutazioni
e priorita':
| Progetti per quali il richiedente assume una partecipazione alla spesa superiore al 20% |
(per ogni unita' percentuale in piu) 0,2 punti |
| Valutazione sull'attivita' di
ricerca ovvero sull'attivita'
diretta al trasferimento
tecnologico e di diffusione
dell'innovazione svolta negli
ultimi cinque anni dal soggetto istante |
da 1 a 5 punti |
| Numero di progetti di
trasferimento tecnologico e di
diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel territorio regionale |
fino a 2 = 1 punto da 3 a 5 = 2punti piu' di 5 = 3 punti |
| Valutazione sulla corrispondenza
del progetto rispetto ai criteri e|
agli obiettivi di cui all'Art. 1
del presente regolamento e
possibili ricadute sul territorio
regionale |
da 1 a 8 punti |
=====================================================================
Dalla somma dei punteggi ottenuti risulta il punteggio finale
attribuito al progetto.
A parita' di punteggio la priorita' e'
attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande;
a parita' di data fa fede il numero di protocollo assegnato
dalla direzione centrale;
qualora la domanda risulti incompleta il
servizio competente provvede a richiedere le necessarie integrazioni.
Ad avvenuta ricezione delle stesse si attribuisce un nuovo numero di
protocollo a cui fare riferimento per la formulazione della
graduatoria.
6. Entro il 31 agosto di ciascun anno il servizio competente
della direzione centrale provvede a stilare le due graduatorie dei
progetti ammissibili di cui al comma 5, lettere a) e b), in base alla
valutazione effettuata dalla commissione di esperti. Le domande non
ammissibili vengono restituite ai soggetti istanti.
7. Il servizio competente della direzione centrale provvede a
notificare ai beneficiari l'approvazione del progetto, l'entita' del
finanziamento concedibile, nonche' i termini di conclusione del
progetto e di rendicontazione delle spese sostenute.
8. Alle domande inserite in posizione utile nelle graduatorie
sono concessi i contribuiti fino alla concorrenza delle risorse
disponibili per l'esercizio finanziario in corso. Nell'eventualita'
che la percentuale di contribuzione spettante sulla spesa ammissibile
sia inferiore a quella massima consentita dal presente regolamento
nei riguardi dei richiedenti situati nell'ultima posizione delle
rispettive graduatorie, va acquisito l'assenso alla realizzazione del
progetto da parte dei richiedenti stessi;
in caso di mancato assenso
il beneficio spetta, alle medesime condizioni, al richiedente che
immediatamente segue in graduatoria.
9. L'entita' delle risorse disponibili per ciascuna delle
graduatorie di cui al comma 6 e' stabilita con deliberazione della
giunta regionale.
Art. 6.
Tipologie di investimento e ammissibilita' delle spese
1. Per gli interventi effettuati nel rispetto degli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo sono ammesse
le seguenti spese:
a) nel caso di investimenti nelle aziende agricole:
1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni
immobili;
2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi
informatici;
3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, studi di fattibilita', acquisizione di brevetti e
licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate;
4) acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi
di registrazione.
b) nel caso di investimenti nel settore della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli:
1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni
immobili;
2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi
informatici;
3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, studi di fattibilita', acquisizione di brevetti e
licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate.
2. Per gli interventi effettuati nel rispetto degli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e
dell'acquacoltura sono ammesse le spese relative alla realizzazione
delle seguenti iniziative:
a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune
zone di pesca e gestione dei contingenti e dello sforzo da pesca;
b) promozione dell'uso di attrezzi o metodi piu' selettivi e
promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;
c) iniziative finalizzate alla promozione di misure volte al
miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie
dei prodotti, a bordo e a terra;
d) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione
o sistemazione di impianti collettivi di acquacoltura, trattamento
collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;
e) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attivita'
di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o
ecosistemi litoranei;
f) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di
gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e
dell'acquacoltura ai fini dell'approntamento di piani di gestione
integrata delle zone costiere;
g) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad
altre tecnologie dell'informazione ai fini della diffusione di
informazioni di carattere tecnico e commerciale;
h) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di
centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
i) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante
la qualita', e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a
terra;
j) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e
il controllo della qualita', della rintracciabilita', delle
condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto
ambientale;
k) creazione di valore aggiunto nei prodotti;
l) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della
produzione di mercato;
m) progetti finalizzati alla regolamentazione e
razionalizzazione di attivita' di allevamento di molluschi bivalvi
nella laguna di Marano e Grado;
n) spese generali come: onorari per la progettazione, direzione
lavori, predisposizione di atti necessari per l'ottenimento di
incentivi, spese notarili, acquisizione di brevetti e licenze, spese
per l'ottenimento di eventuali garanzie fidejussorie, fino ad un
massimo del 12% del costo complessivo dell'investimento.
3. Per gli interventi effettuati nel rispetto della disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato nella ricerca e sviluppo sono
ammesse le seguenti spese:
a) il costo del personale - qualora effettivamente a carico del
beneficiario - direttamente imputabile alla realizzazione del
progetto, purche' l'attribuzione del progetto risulti da un valido
documento interno e le presenze con le relative attivita' svolte
siano evidenziate in un apposito registro;
b) i costi per l'acquisto del materiale necessario alla
realizzazione del progetto;
c) i costi per le consulenze e studi finalizzati esclusivamente
alla realizzazione del progetto;
d) il costo per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata e
innovazione nel settore dell'agricoltura, della pesca e
dell'acquacoltura di interesse diffuso a piu' soggetti economici,
commissionati ad universita' e centri di ricerca;
e) il costo di attivita' di promozione del progetto, comprese
le spese di divulgazione dello stesso.
4. Le spese si intendono al netto dell'IVA qualora il
beneficiario possa recuperare l'imposta secondo quanto previsto dal
Reg. (CE) 10 marzo 2004, n. 448/2004;
in caso contrario le spese si
considerano al lordo dell'IVA.
5. Non sono ammesse le spese sostenute antecedentemente alla data
di presentazione della domanda e di accettazione della stessa con
effetto vincolante da parte dell'amministrazione regionale, ivi
compresi gli anticipi.
6. Relativamente al settore agricolo la spesa ammissibile non
puo' essere superiore a Euro 250.000,00 per i beneficiari di cui
all'Art. 3, comma 1, lettera a) e a Euro 500.000,00 per i beneficiari
di cui all'Art. 3, comma 1, lettere b) e c). In ogni caso, per quanto
riguarda gli investimenti nelle aziende agricole, l'importo massimo
ammissibile a contributo non puo' superare quello determinato a norma
dell'Art. 7 del Regolamento (CE) 1257/1999 cosi' come definito nella
misura a) - Investimenti nelle aziende agricole - del Piano di
sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con
decisione (CE) n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, (di
seguito P.S.R.).
7. La spesa ammissibile per gli interventi nel settore
dell'itticoltura non puo' essere superiore a Euro 250.000,00 per i
beneficiari di cui all'Art. 3, comma 2, lettera a) ed a Euro
400.000,00 per i beneficiari di cui all'Art. 3, comma 2, lettere b) e
c).
8. Per le attivita' finalizzate alla diffusione di nuove tecniche
quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti
dimostrativi di cui all'ultimo trattino del punto 14.1 degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore
agricolo, la spesa ammissibile a favore dei beneficiari di cui
all'Art. 3, comma 1, lettera a) non puo' superare i 100.000,00 euro
per beneficiario per un periodo di tre anni, oppure, nel caso di
piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili, nel qual caso
tra le due possibilita' e' concesso l'aiuto di entita' superiore.
L'ammissibilita' delle spese e' valutata caso per caso tenendo conto
di quanto stabilito negli orientamenti comunitari.
Art. 7.
Percentuali di contribuzione
1. Per gli interventi riservati al settore dell'agricoltura:
a) il contributo e' concesso ai beneficiari di cui all'Art. 3,
comma 1, lettera a) nei limiti previsti dal punto 4 degli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore
agricolo (2000/C 28/02) in misura pari al 40% della spesa ammissibile
elevabile al 50% qualora l'investimento riguardi imprese site in zone
svantaggiate di cui al Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del
17 maggio 1999;
tali percentuali sono ulteriormente elevate al 45% e
55% qualora l'investimento sia effettuato da giovani agricoltori
entro cinque anni dall'insediamento;
b) le percentuali massime di contribuzione del 40% e 50% a
favore delle imprese agricole possono essere aumentate
rispettivamente del 20% e del 25% relativamente ai soli costi
aggiuntivi ammissibili relativi agli investimenti che a giudizio
della commissione di esperti di cui all'Art. 4 riguardano il punto
4.1.2.4 dei richiamati orientamenti comunitari in materia di tutela e
miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere
degli animali che, specificatamente, fa riferimento agli investimenti
che vanno al di la' delle norme minime comunitarie in vigore o agli
investimenti finalizzati all'adempimento di norme minime di nuova
introduzione e nel presupposto che detti investimenti non comportino
un aumento della capacita' produttiva;
c) i requisiti per l'accesso ai benefici a favore delle imprese
agricole sono quelli previsti dal Capo II del Regolamento applicativo
della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» approvato con
decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0320/Pres.
Inoltre, gli investimenti devono garantire normali sbocchi di mercato
secondo quanto gia' stabilito nel P.S.R.;
d) la percentuale massima di contribuzione a favore delle
imprese agroindustriali e', in ogni caso, limitata al 40% della spesa
ritenuta ammissibile;
e) i requisiti per l'accesso ai benefici a favore delle imprese
agroindustriali sono quelli previsti dal capo II del regolamento
applicativo della misura g) «Miglioramento delle condizioni di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» approvato
con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2002, n.
047/Pres. Gli investimenti devono garantire normali sbocchi di
mercato secondo quanto gia' stabilito nel P.S.R.;
in particolare, non
puo' essere concesso alcun aiuto che riguardi la trasformazione e/o
commercializzazione nel settore dello zucchero ovvero di prodotti di
imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti
lattiero-caseari;
f) i soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b), possono
beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100% delle
spese ammissibili. I risultati delle ricerche sono messi a
disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non
discriminatori, cosi' come stabilito dalla disciplina comunitaria per
gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
g) i soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c), possono
beneficiare di finanziamenti nella misura massima del 100% delle
spese ammissibili purche' siano rispettate le seguenti condizioni:
1) il progetto sia di interesse generale per il settore, o
sottosettore, considerato e non provochi distorsioni alla concorrenza
in altri settori, o sottosettori;
2) sia data informazione in pubblicazioni adeguate, con
diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di
organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore
potenzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve
tempo del fatto che la ricerca e' in corso o e' stata effettuata e
che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti
gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente
alle altre informazioni ai membri di organizzazioni specifiche;
3) i risultati del lavoro siano messi a disposizione per
potere essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i
beneficiari dell'aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di
tempo;
4) gli aiuti soddisfino le condizioni previste dall'allegato
II «Sostegno interno: base per l'esonero dagli impegni di riduzione»
dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati
commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
h) nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al
comma 1, lettera g), l'intensita' massima dell'aiuto erogabile e'
pari al 25% dei costi ammissibili, elevabile al 35% nel caso di aiuti
destinati alle PMI.
2. Per gli interventi riservati al settore dell'itticoltura:
a) le iniziative proposte dai soggetti di cui all'Art. 3, comma
2, lettera a), devono essere di interesse collettivo e prevedere
l'accesso pubblico ai risultati dell'operazione;
la percentuale
massima di contribuzione e' pari al 100% della spesa ritenuta
ammissibile;
b) i risultati delle ricerche proposte dai soggetti di cui
all'Art. 3, comma 2, lettera b), devono essere messi a disposizione
delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, cosi'
come stabilito dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
alla ricerca e sviluppo;
la percentuale massima di contribuzione e'
pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile;
c) i soggetti di cui all'Art. 3, comma 2, lettera c), possono
beneficiare di finanziamenti nella misura massima del 100% delle
spese ammissibili purche' siano rispettate le seguenti condizioni:
1) il progetto sia di interesse generale per il settore, o
sotto settore, considerato e non provochi distorsioni alla
concorrenza in altri settori, o sottosettori;
2) sia data informazione in pubblicazioni adeguate, con
diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di
organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore
potenzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve
tempo del fatto che la ricerca e' in corso o e' stata effettuata e
che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti
gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente
alle altre informazioni ai membri di organizzazioni specifiche;
3) i risultati del lavoro siano messi a disposizione per
potere essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i
beneficiari dell'aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di
tempo;
4) gli aiuti soddisfino le condizioni previste dall'allegato
II «Sostegno interno: base per l'esonero dagli impegni di riduzione»
dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati
commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
d) nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al
comma 2, lettera c), l'intensita' massima dell'aiuto erogabile e'
pari al 25% dei costi ammissibili, elevabile al 35% nel caso di aiuti
destinati alle PMI.
Art. 8.
Documentazione da presentare a consuntivo
1. Il soggetto beneficiario, in fase di rendicontazione, e'
tenuto a presentare alla direzione centrale la documentazione delle
spese sostenute, debitamente quietanzate, ovvero con le modalita' di
cui all'Art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso»), per quanto attiene i soggetti beneficiari di
cui all'Art. 3, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b),
congiuntamente ad un'esauriente e documentata relazione sul progetto
realizzato ed i risultati raggiunti.
2. Nel caso siano intervenute varianti che comportino una
riduzione della spesa complessiva, tali da non alterare le
caratteristiche del progetto, l'incentivo viene proporzionalmente
ridotto.
Art. 9.
Rinvio alla normativa europea
1. Il presente regolamento rispetta le condizioni poste dagli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, di ricerca e
sviluppo nel settore agricolo (punti 4 e 14 degli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo) nonche' in
materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 10.
Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione, le domande di cui all'Art. 4,
sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente regolamento.
Art. 11.
Norma abrogativa
1. Il decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2005, n.
0S5/Pres., e' abrogato.
Visto, il Presidente: Illy
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