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REGIONE SARDEGNA
LEGGE REGIONALE 14 aprile 2006, n.3
Disposizioni in materia di pesca
(GU n. 23 del 10-6-2006) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del
24 aprile 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'.
1. Le presenti norme disciplinano, ad integrazione di quanto
disposto dalla legge regionale 7 marzo 1956, n. 37 (Disposizioni
relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca), in via
transitoria, le funzioni amministrative di competenza della Regione
in materia di pesca e acquacoltura in acque marine, salmastre e
dolci, ivi comprese la mitilicoltura e la molluschicoltura, fino
all'emanazione di norme organiche di revisione della vigente
legislazione regionale, avuto riguardo alle disposizioni della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in armonia con i principi
della riforma della politica comunitaria della pesca.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge comprendono anche
la marinocoltura.
Art. 2.
Applicazione della normativa statale in materia di pesca
1. Per quanto non espressamente disciplinato con legge regionale
si applicano le disposizioni statali in materia di pesca con
particolare riferimento alle vigenti disposizioni della legge 14
luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), e successive
modifiche ed integrazioni, e al relativo regolamento di attuazione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n 1639.
2. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il
comitato tecnico consultivo della pesca, puo', con proprio decreto,
emanare disposizioni integrative e correttive della suddetta
regolamentazione al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze
scientifiche ed applicazioni tecnologiche e per conformare la stessa
alle prescrizioni previste dalla regolamentazione comunitaria.
Art. 3.
Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura
1. La Regione, in attuazione dei principi e delle finalita'
ispiratori della presente legge ed al fine di raccordare la
programmazione regionale agli obiettivi dei programmi nazionali e
comunitari, adotta il Piano regionale triennale della pesca e
dell'acquacoltura, di seguito denominato Piano.
2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 il
Piano, articolato per comparti, comprende:
a) una parte generale concernente lo stato del settore pesca e
acquacoltura in Sardegna;
b) una parte specifica concernente gli obiettivi del comparto;
c) una parte economica concernente l'indicazione delle risorse
del bilancio e la ripartizione delle stesse tra i diversi settori
d'intervento.
3. Il Piano deve tenere conto, dei sottospecificati obiettivi:
a) perseguire la durabilita' delle risorse ittiche per le
generazioni presenti e future e la tutela della biodiversita';
b) perseguire lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della
produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse,
cosi' come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la
promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei
programmi di sviluppo dell'acquacoltura, sentite le associazioni, le
organizzazioni di produttori e i consorzi riconosciuti in conformita'
con le norme comunitarie;
c) sviluppare le opportunita' occupazionali, il ricambio
generazionale delle attivita' economiche e delle tutele sociali anche
attraverso l'incentivazione della multifunzionalita', la promozione
della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore
dei lavoratori dipendenti;
d) tutelare il consumatore in termini di rintracciabilita' dei
prodotti ittici, valorizzazione della qualita' della produzione
nazionale e della trasparenza informativa;
e) razionalizzare e riqualificare il mercato interno;
f) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla pesca e
all'acquacoltura secondo i principi della programmazione nazionale
della ricerca;
g) semplificare le procedure amministrative relative ai
rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche
attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi
al comparto;
h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione
dei fabbisogni formativi del settore della pesca e dell'acquacoltura
ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente.
Art. 4.
Approvazione del piano
1. Il piano e' proposto dall'assessore regionale della difesa
dell'ambiente e, prima dell'approvazione da parte della giunta
regionale, e' sottoposto al parere del comitato tecnico consultivo
della pesca e, successivamente, a quello della competente commissione
del consiglio regionale.
2. Il comitato tecnico consultivo della pesca e la commissione
del consiglio regionale esprimono il parere di competenza entro
trenta giorni dal ricevimento formale della proposta del piano,
decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.
3. In fase di prima applicazione il piano e' elaborato
dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
Istituzione dei distretti di pesca
1. Al fine di ottenere uno sfruttamento sostenibile delle risorse
e per contenere l'impatto della pesca sulla conservazione degli
ecosistemi marini per le finalita' di cui all'Art. 17 del Regolamento
n. 2371/CE del Consiglio del 20 dicembre 2002, le attivita' di' pesca
nelle acque situate entro le dodici miglia nautiche dalle, linee di
base soggette alla giurisdizione della Regione sono riservate alle
imbarcazioni che di fatto svolgono attivita' in dette acque, fatto
salvo il diritto di accesso previsto dallo stesso articolo.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e in
attuazione del disposto della legge regionale n. 37 del 1956 e del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in
materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare
territoriale), l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con
appositi decreti da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei dati scientifici relativi allo
sforzo di pesca in atto e alla consistenza delle risorse biologiche,
sentito il Comitato tecnico consultivo regionale della pesca,
provvede a suddividere il litorale e le acque territoriali antistanti
il territorio della Sardegna in distretti di pesca; la suddivisione
e' volta:
a) all'ottimale utilizzazione delle risorse attraverso la
razionalizzazione dello sforzo di pesca esercitato dalle imprese di
pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna;
b) alla razionale utilizzazione degli spazi disponibili a terra
per le attivita' di pesca e acquacoltura;
c) all'eliminazione preventiva di usi conflittuali del mare e
del litorale della Sardegna.
3. I decreti sono corredati ed integrati da apposita cartografia.
4. La gestione dei distretti di pesca e' disciplinata
dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente con proprio
decreto, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo della
pesca; la gestione dei distretti di pesca, nel rispetto della pesca
sportiva, puo' essere affidata a organismi di gestione costituiti fra
imprese di pesca e loro associazioni.
5. I distretti di pesca e la loro gestione possono essere
modificati con le stesse modalita' indicate nei commi precedenti.
Art. 6.
Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche
1. Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della
consistenza delle risorse biologiche del mare, l'Assessore regionale
della difesa dell'ambiente, per le finalita' di cui al capitolo II
del Regolamento n. 2371/CE del 2002, tenuto conto delle indicazioni
della ricerca scientifica, adotta un Piano triennale di protezione
delle risorse acquatiche per gli anni 2006-2008 attraverso l'adozione
di misure volte a migliorare la sostenibilita' della pesca marittima
anche mediante interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca,
limitazione delle catture, limitazione del numero e del tipo dei
pescherecci autorizzati ad operare, prescrizioni tecniche sugli
attrezzi da pesca, sulle zone di divieto e sulla protezione delle
zone «nursery».
2. Il Piano regionale concorre al perseguimento degli obiettivi
del Piano nazionale delle risorse acquatiche per gli anni 2004-2006
adottato dal Ministero per le politiche agricole e forestali, tenuto
conto delle peculiarita' biologiche del mare della Sardegna e secondo
le modalita' di attuazione previste nella presente legge.
3. L'interruzione dell'attivita' di pesca, che puo' essere
obbligatoria, riguarda le imbarcazioni iscritte nei compartimenti
marittimi della Sardegna e che abbiano base operativa nell'Isola;
essa puo' riguardare tutti o parte dei distretti di pesca come
individuati all'Art. 4.
4. In dipendenza dell'adozione del Piano di protezione delle
risorse acquatiche, sono riconosciute, a favore dei membri
dell'equipaggio dei pescherecci interessati alle limitazioni
dell'attivita' di pesca, misure di accompagnamento a carattere
sociale, a compensazione del mancato reddito conformemente a quanto
previsto dal paragrafo 6 dell'Art. 12 del Regolamento n. 2792/CE del
Consiglio del 17 dicembre 1999, nella misura prevista dai commi 5 e 6
dell'Art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 34 (Nuove
norme di attuazione sul fermo biologico).
5. Il Piano di protezione, ove riguardante uno o piu' distretti,
puo' essere affidato ad appositi organismi di gestione costituiti tra
le imprese di pesca e le loro associazioni.
6. Le modalita' tecniche di attuazione della misura, ivi compresa
l'entita' delle compensazioni per le limitazioni dell'attivita' di
pesca, sono adottate con decreto dell'Assessore regionale della
difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo
regionale della pesca.
Art. 7.
Finalita' degli aiuti
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla legge
regionale 23 giugno 1998, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione degli
interventi finanziari dell'Unione europea in materia di pesca e
acquacoltura e disposizioni varie), l'Amministrazione regionale e'
autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle imprese di pesca
e acquacoltura, ivi compresa la mitilicoltura e la molluschicoltura,
finalizzati a:
a) ridurre i costi di produzione;
b) migliorare e riconvertire la produzione e incrementare la
qualita';
c) tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di
igiene negli allevamenti ittici;
d) promuovere la diversificazione delle attivita' nelle imprese
di pesca e acquacoltura.
Art. 8.
Beneficiari degli aiuti
1. Possono beneficar degli aiuti gli imprenditori ittici, come
definiti all'Art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'Art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57) e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese, singole o
associate, operanti in Sardegna, a condizione che possano comprovare,
mediante valutazione delle prospettive:
a) redditivita';
b) possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate.
Art. 9.
Investimenti ammessi a finanziamento
1. Sono ammessi a finanziamento i sottoindicati interventi:
a) ammodernamento di pescherecci;
b) acquacoltura;
c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
d) attrezzature dei porti da pesca;
e) promozione, innovazione tecnologica e assistenza tecnica;
f) interventi sulla piccola pesca costiera;
g) azioni realizzate dagli operatori del settore;
h) misure socio-economiche a sostegno della riconversione e
della diversificazione delle attivita' di pesca;
i) impianti di depurazione delle acque utilizzate nella
stabulazione;
l) interventi in attuazione della normativa vigente a tutela
della sicurezza del lavoro in terra e in mare.
2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 sono ammesse a
finanziamento le spese relative alle iniziative connesse alla pesca.
Si considerano connesse alle attivita' di pesca, purche' non
prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico
mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla
propria attivita' di pesca, ovvero di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti:
a) attivita' di imbarco di persone non facenti parte
dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo,
denominata «pescaturismo»;
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali
e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici e vallivi delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e
alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese
ittiche e di acqua- coltura, esercitata da imprenditori, singoli o
associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di
struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominata
«ittiturismo»;
c) prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura,
conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione,
nonche' azioni di promozione e valorizzazione.
3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 19 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, nonche' al comma 2 dell'Art. 24 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per
l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
4. L'imbarco di persone di cui alla lettera a) del comma 2, e'
autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della
nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizionivigenti.
Le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere
svolte in un rapporto di connessione e di complementarieta' con
l'attivita' di pesca e di acquacoltura che deve essere principale.
5. Le attivita' di pescaturismo e di ittiturismo sono
disciplinate con apposito decreto dell'Assessore regionale della
difesa dell'ambiente; fatte salve le autorizzazioni pecessarie por
l'agibilita' delle imbarcazioni e l'idoneita' degli impianti delle
infrastrutture da parte dei competenti organi.
6. Ulteriori investimenti ammessi a finanziamento sono:
a) acquisto e installazione a bordo di pescherecci di
dispositivi elettronici di localizzazione (Blue box) che consentano
ad un centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le
imbarcazioni;
b) acquisto di deterrenti acustici a norma del regolamento n.
812/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce misure
relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca;
c) iniziative complementari e di diversificazione
dell'attivita' di pesca e di acquacoltura quali:
1) la ristrutturazione e la diversificazione delle attivita'
economiche;
2) la promozione della pluriattivita';
3) la valorizzazione dei prodotti locali;
4) le piccole infrastrutture legate al pescaturismo e
all'ittiturismo;
5) il sostegno. alla cooperazione interregionale e
transnazionale;
6) l'acquisizione delle competenze necessarie per
l'elaborazione di strategie di sviluppo locali.
Art. 10.
Tipo e intensita' degli aiuti
1. Il contributo pubblico per le azioni di cui all'Art. 9,
ricomprese nelle previsioni di intervento del Regolamento n. 2792/CE
del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, e' determinato
secondo l'allegato IV dello stesso regolamento.
2. Gli interventi previsti al comma 6 dell'Art. 9 sono finanziati
nel seguente modo:
a) le azioni di cui alle lettere a) e b) fino al 100 per cento
dei costi ammissibili;
b) le azioni di cui alla lettera c) fino al 60 per cento dei
costi ammissibili.
Art. 11.
Fondo di solidarieta' regionale della pesca
1. E' istituito il fondo di solidarieta' regionale della pesca le
cui risorse sono destinate alla concessione da parte dell'Assessorato
regionale della difesa dell'ambiente, in caso di calamita' naturali o
di avversita' meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale,
i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i
bilanci economici delle imprese e delle cooperative della pesca, a
titolo di primo intervento, di contributi a copertura del danno, a
favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subito gravi
danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la
ripresa produttiva delle proprie aziende.
2. Si considera compromesso un bilancio aziendale qualora il
danno rispetto al fatturato medio delle imprese nei tre anni
precedenti l'evento raggiunga la soglia indicata al punto 4 giugno
degli «Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore
della pesca e dell'acquacoltura» pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea C229 del 14 settembre 2004.
3. E' consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i
danni materiali subiti.
4. Il compito del fondo e' inoltre quello di:
a) contribuire, entro i limiti previsti dalla disciplina comune
sugli aiuti di Stato in materia di pesca e di acquacoltura, al
pagamento dei premi relativi ai contratti di assicurazione, stipulati
da imprese di pesca o di acquacoltura, che abbiano per oggetto rischi
connessi ad eventi ambientali o atmosferici per:
1) risarcire i danni subiti da strutture aziendali a causa
dell'insieme delle avversita' atmosferiche;
2) risarcire i danni subiti dalle produzioni a causa
dell'insieme delle avversita' atmosferiche e degli eventi ambientali
o di inquinamento, in grado di incidere in misura superiore
all'ordinario sulla produzione;
b) concedere indennizzi:
1) ai concessionari della pesca nelle zone umide ed agli
acquacoltori per danni provocati alle produzioni ittiche nelle aree
umide e negli impianti di allevamento intensivo dalla fauna selvatica
protetta;
2) ai pescatori marittimi per i danni arrecati alle
attrezzature retiere dalla fauna marina protetta.
5. I criteri e le modalita' tecniche di attuazione del fondo sono
fissati con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente,
sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca.
6. Agli effetti della presente legge sono equipaai pescatori gli
acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori ed i
mitilicoltori, nonche' i soggetti che esercitano l'attivita' di
acquacoltura.
7. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentiti le
Universita' degli studi della Sardegna o gli istituti scientifici
operanti nel settore, sulla base di accertamenti disposti ed
effettuati in relazione ad indicatori obiettivi di ordine biologico,
ambientale ed economico, dichiara, entro trenta giorni dalle
segnalazioni, l'esistenza di eccezionale calamita' naturale o di
avversita' meteomarina ovvero ecologica e la relativa incidenza degli
stessi eventi sulle strutture o sui bilanci economici delle imprese
di cui al comma 1.
8. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di
cui al comma 1 siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione
di fondi d parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la
corresponsione dei contributi previsti ha luogo solo fino alla
concorrenza dell'eventuale differenza.
9. La dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite del 5 per
cento delle somme complessive disponibili, puo' essere destinata
dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente al
finanziamento di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli
eventi calamitosi sulle attivita' produttive danneggiate.
10. Il pagamento dei contributi in favore dei soggetti
danneggiati e' disposto dall'Assessorato regionale della difesa
dell'ambiente mediante apertura di credito a favore dei comuni nel
cui territorio si e' verificato l'evento.
11. Le risorse stanziate nel fondo permangono nello stesso sino
al loro completo utilizzo; conseguentemente non trovano applicazione
i termini di impegnabilita' e di pagamento disposti dalla vigente
legge di contabilita'.
Art. 12.
Abrogazione
1. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
a) l'Art. 10 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14
(Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla
tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali
21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni
varie);
b) i commi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 dell'Art. 1, e gli articoli 2,
3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 34 del 1998.
Art. 13.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3,6, 9,
11, valutati in complessivi euro 6.950.000 per l'anno 2006, si fa
fronte:
a) per quelli di cui all'Art. 3, determinati in euro 150.000,
mediante utilizzo delle disponibilita' sussistenti in conto dell'UPB
S05.052;
b) per quelli di cui all'Art. 6, determinati in euro 5.000.000,
mediante utilizzo delle risorse gia', destinate agli interventi di
cui alla legge regionale n. 34 del 1998, iscritte in conto dell'UPB
SOS.050;
c) per quelli di cui all'Art. 9, determinati in euro 1.000.000,
per quanto riguarda la somma di euro 250.000 mediante utilizzo delle
risorse gia' destinate agli interventi di cui alla legge regionale n.
19 del 1998 ed iscritte in conto dell'UPB SOS.052 (cap. 05184) e per
quanto riguarda il restante importo di euro 750.000 mediante la
variazione di bilancio di cui al comma 2;
d) per quelli di cui all'Art. 11, determinati in euro 800.000,
mediante utilizzo delle risorse stanziate in conto dell'UPB S05.050
(cap. 05149 e 05150).
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono
apportate le seguenti modifiche:
in aumento
05 - Ambiente
UPB S05.052
Interventi a tutela della pesca e acquacoltura
2006 euro 750.000
2007 euro - -
2008 euro - -
In diminuzione
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi
2006 euro 750.000
2007 euro - -
2008 euro - -
mediante riduzione della voce 13 della tabella A allegata alla legge
regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).
3. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si
provvede con la legge finanziaria della Regione.
Art. 14.
Entrata in vigore
1. La presente legge e' notificata alla Commissione europea e le
disposizioni in essa contenute in materia di aiuti di stato entrano
in vigore dopo l'approvazione della commissione stessa.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge, della Regione.
Cagliari, 14 aprile 2006
SORU
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