area di ricerca nel sito:  
 
area leggi
leggi in G.U.
normative CE
normative sanitarie

archivi annate precedenti [G.U.]
2006
2005
2004
2003
2002
  2001
2000
archivi normative CE
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
 
 
 
home > [area leggi] leggi in Gazzetta Ufficiale - [indice] -
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 maggio 2006

Determinazione dei limiti di ocratossina A negli alimenti per animali.
(GU n. 120 del 25-5-2006)


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina e la preparazione del commercio dei mangimi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, di attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Considerato che ne' il citato decreto legislativo n. 149 del 2004 ne' le direttive cui esso da attuazione menzionano l'ocratossina A tra le sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Considerato che, sulla base dei pareri espressi dal-l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione europea ha individuato dei valori guida per la presenza di micotossine nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati, ivi compresi quelli relativi all'ocratossina A, ma che tali valori, al momento, non sono stati pubblicati;
Considerato che l'ocratossina A puo' rappresentare un rischio per la salute umana e quella animale e che tale ragione giustifica l'anticipata applicazione dei valori guida stabiliti dalla stessa Commissione europea con riguardo alla presenza della predetta sostanza nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati, in applicazione all'art. 4 del gia' citato decreto legislativo n. 149 del 2004;

Sentito il parere della Commissione tecnica mangimi;

Decreta:


Art. 1.
1. La presenza di ocratossina A nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati, non deve superare i seguenti valori, espressi in mg/kg (ppm) e riferiti a mangimi con un contenuto di umidita' del 12%:

Materie prime per mangimi | mg/kg
cereali e prodotti derivati dai cereali | 0.25
Mangimi completi e complementari e razione giornaliera | mg/kg
per suini | 0.05
per pollame | 0.1

Art. 2.
1. Qualora dai controlli ufficiali dei prodotti di cui all'art. 1 risulti la loro non conformita' ai requisiti indicati all'art. 1, l'autorita' di controllo ne dispone:
a) il sequestro e il divieto di commercializzazione;
oppure
b) la distruzione.
2. Su richiesta del detentore o suo rappresentante, l'Autorita' di controllo puo', in deroga al comma 1, consentire che si proceda ad una delle seguenti operazioni:
a) l'eventuale neutralizzazione della nocivita';
b) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini.
3. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono a carico del detentore o del suo rappresentante.
Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 15 maggio 2006



Il Ministro della salute (ad interim) Berlusconi

 
torna su stampa la pagina scrivici (feedback) aggiungi ai preferiti
 
© Copyrights - tutti i diritti riservati - 2002-2010 Il Progresso Veterinario | www.ilprogressoveterinario.it

Tutte le immagini, i documenti, i files e le informazioni presenti su questo sito sono di esclusiva proprietą dei rispettivi autori. Ogni utilizzo, riutilizzo, trasmissione e/o copia degli stessi deve essere preventivamente autorizzata da IL PROGRESSO VETERINARIO