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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 maggio 2006
Determinazione dei limiti di ocratossina A negli alimenti per animali.
(GU n. 120 del 25-5-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina e la
preparazione del commercio dei mangimi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, di attuazione
delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione
dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di attuazione
delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE
relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
Considerato che ne' il citato decreto legislativo n. 149 del 2004
ne' le direttive cui esso da attuazione menzionano l'ocratossina A
tra le sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Considerato che, sulla base dei pareri espressi dal-l'Agenzia
europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione europea ha
individuato dei valori guida per la presenza di micotossine nelle
materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati, ivi
compresi quelli relativi all'ocratossina A, ma che tali valori, al
momento, non sono stati pubblicati;
Considerato che l'ocratossina A puo' rappresentare un rischio per
la salute umana e quella animale e che tale ragione giustifica
l'anticipata applicazione dei valori guida stabiliti dalla stessa
Commissione europea con riguardo alla presenza della predetta
sostanza nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse
derivati, in applicazione all'art. 4 del gia' citato decreto
legislativo n. 149 del 2004;
Sentito il parere della Commissione tecnica mangimi;
Decreta:
Art. 1.
1. La presenza di ocratossina A nelle materie prime per mangimi e
nei mangimi da esse derivati, non deve superare i seguenti valori,
espressi in mg/kg (ppm) e riferiti a mangimi con un contenuto di
umidita' del 12%:
Materie prime per mangimi | mg/kg
cereali e prodotti derivati dai cereali | 0.25
Mangimi completi e complementari e razione giornaliera | mg/kg
per suini | 0.05
per pollame | 0.1
Art. 2.
1. Qualora dai controlli ufficiali dei prodotti di cui all'art. 1
risulti la loro non conformita' ai requisiti indicati all'art. 1,
l'autorita' di controllo ne dispone:
a) il sequestro e il divieto di commercializzazione;
oppure
b) la distruzione.
2. Su richiesta del detentore o suo rappresentante, l'Autorita' di
controllo puo', in deroga al comma 1, consentire che si proceda ad
una delle seguenti operazioni:
a) l'eventuale neutralizzazione della nocivita';
b) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini.
3. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono a
carico del detentore o del suo rappresentante.
Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 maggio 2006
Il Ministro della salute (ad interim)
Berlusconi
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