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> [area leggi] leggi in Gazzetta Ufficiale - [indice] - G.U. n. 180 |
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 25 giugno 2004, n.2161
Modalita' di presentazione delle domande di liquidazione relative agli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, previsti dal DOCUP PESCA 2000-2006.
(GU n. 180 del 3-8-2004)
Visto il regolamento (CE)
n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione
del 28 luglio 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione
del 10 marzo 2004;
Vista la circolare del 7 aprile 2003 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2003;
Vista la nota esplicativa della circolare di cui
sopra, n. 200313158 del 12 settembre 2003;
Vista la legge n. 241/1990;
Considerato che occorre individuare la documentazione
e la modulistica da esibire a corredo delle richieste
di liquidazione degli anticipi, dei ratei e della
totalita' dei contributi comunitari concessi;
Considerato che e' altresi indispensabile fissare
i criteri concernenti le richieste di proroghe,
di adattamento e di modifica dei progetti approvati;
Considerato peraltro che occorre definire le voci
di spesa ammissibili a finanziamento.
Si dispone:
A. Inizio lavori.
1. Il soggetto destinatario del contributo, trasmette
alla direzione generale per la pesca e l'acquacoltura,
per ciascuna unita' produttiva oggetto di contributo,
una dichiarazione di inizio dei lavori resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
I lavori, relativi a ciascuna unita' produttiva,
dovranno comunque essere avviati non oltre il periodo
di quattro mesi a decorrere dalla data di concessione
del finanziamento.
2. I lavori di realizzazione di ciascuna iniziativa
finanziata e i relativi acquisti devono essere completati
e fatturati entro il termine di diciotto mesi dalla
data di concessione del contributo. I relativi pagamenti
dovranno avvenire entro ventuno mesi dalla data
di concessione del contributo.
3. Sono considerati ammissibili a finanziamento
anche i lavori la cui realizzazione abbia avuto
inizio precedentemente alla data di presentazione
della domanda. Il completamento degli stessi lavori
dovra' terminare entro diciotto mesi dalla data
del provvedimento di concessione.
4. Non sono comunque ammissibili spese sostenute
antecedentemente al 1° gennaio 2000.
B. Varianti e adattamenti.
1. Le eventuali varianti tecniche, e/o
adattamenti, relativi a ciascuna unita' produttiva
finanziata, che rispettino comunque le finalita'
dell'intervento originariamente ammesso a contributo,
potranno essere proposte all'Amministrazione nazionale
da parte del soggetto destinatario del contributo
nel corso dell'intero periodo previsto per la realizzazione
del progetto.
2. Tali varianti e/o adattamenti non potranno comportare
in nessun caso l'aumento del contributo. Qualora
le varianti e/o adattamenti fossero valutati inammissibili
in tutto o in parte, il contributo concesso verra'
proporzionalmente ridotto.
3. Eventuali economie rispetto alle spese preventivate
possono essere prese in considerazione ai fini di
una variante o adattamento.
4. L'esecuzione delle varianti e degli adattamenti
accertati in sede di verifica e non sottoposti alla
preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione,
potranno comportare, da parte di quest'ultima, il
mancato riconoscimento delle spese qualora le stesse
non siano ritenute ammissibili a contributo.
C. Fine lavori.
1. Il soggetto destinatario del contributo
puo' chiedere all'amministrazione una proroga del
termine previsto per la fine dei lavori e dei relativi
pagamenti, relativamente a ciascuna unita' produttiva
finanziata per un periodo non superiore a sei mesi,
purche' gli stessi abbiano avuto inizio nei termini
previsti. La richiesta di proroga deve essere presentata
prima della seadenza del termine ultimo previsto
dal decreto di concessione e deve essere adeguatamente
motivata.
In caso di concessioni di proroga di fine lavori
i tempi di cui alla lettera A punto 2 slitteranno
per la medesima durata della proroga.
2. La mancata realizzazione dei lavori presso una
unita' produttiva per cause di forza maggiore, che
dovranno essere sottoposte all'esame dell'Amministrazione,
non puo' causare la decadenza del contributo spettante
alle altre unita' produttive facenti parte dell'iniziativa
ammessa a contributo.
D. Modalita' di erogazione del contributo.
1. Il contributo verra' erogato a favore
del beneficiario con le seguenti modalita':
anticipazione pari al 50% del contributo concesso:
il beneficiario puo' avanzare istanza per chiedere
l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del
50% del contributo concesso per l'iniziativa in
questione, allegando alla domanda idonea fidejussione
bancaria a garanzia, redatta secondo l'allegato
"1";
pagamento parziale: sullo stato di avanzamento dei
lavori, per ciascuna unita' produttiva finanziata,
il beneficiario puo' avanzare istanza di pagamento
parziale. Una domanda di pagamento parziale puo'
essere presentata soltanto se le spese sostenute
dalla ditta beneficiaria sono pari almeno al 50%
delle spese ammesse a contributo. Una domanda di
pagamento parziale dovra' essere presentata producendo
la documentazione di cui all'allegato "2". Il decreto
di erogazione parziale del contributo e' subordinato
alla verifica in luogo del progetto realizzato,
da parte di personale della Direzione generale della
Pesca con l'eventuale ausilio di esperti appositamente
incaricati. Nel caso in cui la ditta beneficiaria
abbia usufruito di un anticipo sul contributo, gli
importi da erogare a fronte della richiesta parziale
di liquidazione verranno ridotti del 50%. E' consentita
una sola domanda parziale per ciascuna unita' produttiva
ammessa a contributo.
pagamento del saldo: per ciascuna unita' produttiva
finanziata, il beneficiario, completata la realizzazione
delle opere, deve presentare una domanda di pagamento
a saldo. La domanda di pagamento per lo stato finale
dei lavori deve pervenire all'Amministrazione entro
mesi dalla data di concessione dei contributo fermo
restando l'eventuale concessione di proroga di fine
lavori. Ciascuna unita' produttiva avra' raggiunto
gli obbiettivi di funzionalita' quando il livello
delle spese ritenute ammissibili dall'Amministrazione
raggiungono almeno il 70% delle spese ammesse a
contributo. Una domanda di pagamento totale deve
essere presentata producendo la documentazione di
cui all'allegato "3". Il decreto di erogazione a
saldo del contributo e' subordinato alla verifica
in luogo del progetto realizzato, da parte di personale
della Direzione Generale della Pesca con l'eventuale
ausilio da parte di esperti appositamente incaricati.
2. Le unita' produttive finanziate con il contributo
comunitario non possono essere vendute, ne cedute,
ne distolte dal previsto impiego per un periodo
di sei anni a decorrere dalla data di erogazione
del saldo, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione,
pena la restituzione totale dei contributi percepiti
maggiorati degli interessi maturati.
3. L'eventuale spostamento di macchinari da e per
impianti riconducibili allo stesso beneficiario
deve essere autorizzato preventivamente dall'Amministrazione.
4. In caso di ditte associate le spese debbono essere
sostenute e rendicontate dalla societa' nella cui
unita' produttiva vengono realizzate le opere ed
acquistati i macchinari oggetto di contributo. In
tale circostanza il contributo comunitario e nazionale
verra' erogato a favore della ditta che ha sostenuto
le spese e nella cui unita' produttiva sono stati
realizzati i lavori e acquistati i macchinari.
E. Spese ammissibili.
1. Alle spese sostenute e rendicontate
si applicano le disposizioni previste dal Reg.(CE)
448/2004 del 10 marzo 2004 recante norme di ammissibilita'
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate
da parte dei fondi strutturali.
F. Spese non ammissibili.
1. Attrezzature ricreative;
2. Acquisto mezzi di trasporto esterno;
3. Attrezzature per ufficio ed altri mobili ad eccezione
degli impianti di informatica, software. Sono ammesse
le attrezzature da laboratorio.
4. Materiale di facile consumo. Si considera che
"casse" e "pallets" abbiano durata di vita superiore
ad un anno e pertanto il loro costo e' ammissibile
a condizione che si tratti di primo acquisto.
5. Investimenti immateriali, quali ad esempio spese
di costituzione di cooperative, spese di formazione,
spese amministrative, bandi di gara, spese di concessione
edilizia o demaniale.
6. Riparazioni e lavori di manutenzione.
7. Lavori di abbellimento quali allestimento di
giardini, spazi verdi, sistemazione di piante ornamentali
ed in genere qualsiasi lavoro di miglioramento del
paesaggio.
8. Spese generali ed imprevisti, qualora richiesti
nella domanda di concessione non potranno superare
complessivamente il 5% delle spese preventivate,
escluse, le spese gia' realizzate all'atto della
domanda.
G. Rinuncia e decadenze.
1. Il beneficiario nel caso non intenda
portare a termine un progetto ammesso a contributo
e relativo ad una o piu' unita' produttive, e' tenuto
a trasmettere con nota raccomandata comunicazione
di rinuncia al finanziamento assegnato ed alla restituzione
delle somme percepite. L'intervento cosi' rimodulato,
deve comunque rispettare il requisito della multiregionalita'
fatte salve, come detto, le cause di forza maggiore.
Pertanto, qualora venisse meno tale prerogativa,
l'Amministrazione provvedera' alla revoca del decreto
di concessione relativo all'intero progetto riguardante
le unita' produttive finanziate. Nel caso di revoca
del decreto di concessione, il beneficiario e' tenuto
a restituire tutte le somme percepite a qualsiasi
titolo e relative a tutte le unita' produttive finanziate.
2. Il mancato rispetto, da parte del beneficiario
del contributo, dei termini e degli obblighi indicati
nel decreto di concessione, comporta la decadenza
del contributo, nonche' la restituzione da parte
del beneficiario delle somme erogate.
Le disposizioni relative alle modalita' di presentazione
delle domande di liquidazione e alla regolamentazione
della fase di realizzazione delle opere ammesse
a contributo, contenute nella circolare del 7 aprile
2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165
del 18 luglio 2003 si intendono modificate dalla
presente circolare che sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2004
Il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura:
Tripodi
Allegato 1
FIDEJUSSIONE
Premesso che:
il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del
17 dicembre 1999 definisce le modalita' e le condizioni
delle azioni strutturali del settore della pesca;
il predetto regolamento prevede, tra l'altro, il
finanziamento degli interventi multiregionali della
misura trasformazione e commercializzazione dei
prodotti ittici;
la circolare 7 aprile 2003 reca modalita' di compilazione
e termini di presentazione degli interventi multiregionali
della misura trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici previsti nel DOCUP pesca 2000-2006;
la circolare del.... reca disposizioni sulle modalita'
di presentazione delle domande di liquidazione relativi
agli interventi multiregionali della misura trasformazione
e commercializzazione dei prodotti ittici;
con decreto direttoriale pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. .... del....
.... il progetto n. .... della societa' .... e'
stato inserito nella graduatoria delle istanze ammesse
a finanziamento;
con decreto n. .... del.... e' stato concesso alla
societa'.... un contributo in conto capitale comunitario
di Euro.... ed un contributo in conto capitale nazionale
di Euro.... calcolati sulla spesa ammessa a contributo
di Euro....;
la lettera D punto 1 della circolare.... recante
modalita' delle domande di liquidazione relative
agli interventi multiregionali sopracitata, prevede
la possibilita' di erogare un'anticipazione del
contributo, nel limite massimo del 50% del contributo
concesso; per ottenere l'erogazione dell'anticipo
la ditta beneficiaria del finanziamento deve presentare
una garanzia di importo pari all'anticipazione richiesta
oltre agli interessi, cosi' come previsto dalla
legge 3 maggio 1997 n. 135:
Tutto cio' premesso:
la sottoscritta Banca.... con sede legale in....,
iscritta nel registro delle imprese di.... al n.
...., che nel seguito del presente atto verra' indicata
per brevita'.... a mezzo dei sottoscritti signori:
....nato a.... il.... .... nato a.... il....
....nato a.... il.... .... nato a.... il....
nella loro rispettiva qualita' di.... e di.... dichiara
di costituirsi, come con il presente atto si costituisce,
fideiussore nell'interesse del/della Soc. .... cod.
fiscale...., ditta.... beneficiaria del contributo
per l'ammodernamento/costruzione/delle unita' produttive
ubicate in.... e a favore del Ministero delle politiche
agricole e forestali - Dipartimento delle politiche
di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura,
appresso indicato per brevita' Ministero, fino alla
concorrenza di euro.... (diconsi euro....), oltre
a quanto piu' avanti specificato. La sottoscritta....,
rappresentata come sopra:
1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente
a rimborsare, con le procedure di cui al successivo
punto 3), al Ministero l'importo garantito con il
presente atto, qualora la ditta beneficiaria del
contributo non abbia provveduto a restituire l'importo
stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell'apposito invito a restituire, comunicato per
conoscenza al garante, formulato dal Ministero medesimo
a fronte dell'esito sfavorevole dell'istruttoria
tecnico-amministrativa o del mancato rispetto degli
obblighi e vincoli connessi alla realizzazione del
progetto finanziato, o alla mancata presentazione
dei documenti amministrativi previsti dalle normative
citate in premessa. L'ammontare del rimborso sara'
automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti
nel periodo compreso tra la data dell'erogazione
e quella del rimborso, calcolati in ragione del
tasso di riferimento maggiorato di cinque punti
percentuali;
2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme
anticipate, oltre agli interessi di cui al precedente
punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e,
comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione
della richiesta stessa, formulata con l'indicazione
dell'inadempienza riscontrata da parte del Ministero,
cui, peraltro, non potra' essere opposta alcuna
prova contraria o eccezione da parte della banca
stessa, anche nell'eventualita' di opposizione proposta
dal beneficiario del contributo o da altri soggetti
comunque interessati ed anche nel caso in cui il
beneficiano nel frattempo sia dichiarato fallito
ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto
in liquidazione;
3) accetta di restituire le somme richieste dal
Ministero a mezzo versamento sui numeri di conto
corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello
Stato ed intestati al "Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie - Finanziamenti nazionali
e Finanziamenti comunitari";
4) precisa che la presente garanzia fidejussoria
ha durata fino alla data del...., e si intendera'
tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al
momento in cui il Ministero con apposita notifica
alla banca dara' comunicazione allo svincolo dalla
garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi
di proroga da parte del contraente non potra' essere
opposto all'ente garantito;
5) rinuncia formalmente ed espressamente a proporre
eccezioni ai sensi degli articoli 1945 e seguenti
del codice civile, ivi compreso il beneficio della
preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del
codice civile, nonche' alle eccezioni di cui all'articolo
1957 del codice civile;
6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli
articoli n. 1242 e 1247 del codice civile per quanto
riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che
il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero;
7) in caso di controversie tra la Banca e il Ministero
delle politiche agricole e forestali e' competente
il Foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero
stesso.
...., li'....
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 del codice civile si approvano specificatamente
le condizioni relative alla rinuncia a proporre
eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli
1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonche'
quella relativa alla deroga della competenza del
Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5),
6) e 7).
...., li' ....
Allegato 2
IMPIANTI A TERRA MULTIREGIONALI RICHIESTA DEL RATEO
Domanda di pagamento come da schema modello "A"
(1 copia);
Elencazione per ogni voce di spesa delle fatture
riferite allo stato di avanzamento e dei relativi
pagamenti, come da schema modello "B" (usare un
modello per ogni voce di spesa - 2 copie);
Spiegazione delle differenze dei lavori previsti
e quelli realizzati, modello "C", da presentare
anche se negativo (2 copie);
Fatture in copia autenticata e relativa dichiarazione
liberatoria, su carta intestata in originale;
Atto formale di concessione demaniale, se non presentato
in precedenza (1 copia autenticata), qualora l'impianto
ricada su area del demanio;
Concessione edilizia, se non presentata in precedenza
(1 copia autenticata), qualora i lavori da realizzare
necessitino di tale autorizzazione;
Dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,come
da schema modello "D"; Computo metrico vistato per
congruita', relativo alle opere edili, da parte
dell'Ufficio Tecnico Pubblico competente (Genio
Civile o Ufficio Tecnico Comunale) o in alternativa
perizia giurata rilasciata da libero professionista
(Geometra o Ingegnere) iscritto all'albo.
Allegato 3
IMPIANTI A TERRA MULTIREGIONALI RICHIESTA DI SALDO
Domanda di pagamento come da schema modello "A"
(1 copia);
Elencazione per ogni voce di spesa delle fatture
riferite allo
stato finale dei lavori e dei relativi pagamenti,
come da schema modello "B" (usare un modello per
ogni voce di spesa - 2 copie);
Spiegazione delle differenze dei lavori previsti
e quelli realizzati, modello "C", da presentare
anche se negativo (2 copie);
Fatture in copia autenticata e relativa dichiarazione
liberatoria, su carta intestata in originale;
Atto formale di concessione demaniale. se non presentato
in precedenza (1 copia autenticata). qualora l'impianto
ricada su area del demanio;
Concessione edilizia, se non presentata in precedenza
(1 copia autenticata), qualora i lavori da realizzare
necessitino di tale autorizzazione;
Dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,
come da schema "D";
Computo metrico vistato per congruita', relativo
alle opere edili, da parte dell'Ufficio Tecnico
Pubblico competente (Genio Civile o Ufficio Tecnico
Comunale) o in alternativa perizia giurata rilasciata
da libero professionista (Geometra o Ingegnere)
iscritto all'albo;
Certificato di agibilita' dell'unita' produttiva.
---->
Vedere Schema di Modelli da pa. 57 a pag. 60 della
G.U.
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