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> [area leggi] leggi in Gazzetta Ufficiale - [indice] - G.U. n. 26 |
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REGIONE LAZIO
LEGGE REGIONALE
29 Settembre 2003, n. 30 Interventi
a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione
del piano di sorveglianza sierologica e del piano
vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue
Tongue).
(GU n. 26 del 3-7-2004)
Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 29 del 20 ottobre 2003)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' ed oggetto
1. La presente
legge dispone interventi a favore delle aziende
agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino,
bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione
con le autorita' sanitarie preposte all'attuazione
del piano di sorveglianza sierologica per la febbre
catarrale degli ovini (Blue Tongue), previsto dall'ordinanza
del Ministro della sanita' 11 maggio 2001, concernente:
"Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria
contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)"
e dagli atti dirigenziali attuativi, nonche' ai
fini di indennizzare eventuali danni conseguenti
alla vaccinazione obbligatoria disposta dalla medesima
ordinanza.
2. Gli interventi di cui al comma
1 sono concessi, nei limiti dello stanziamento di
bilancio, a partire dal 1° luglio 2001 e consistono
in:
a) un contributo diretto a compensare costi e disagi
sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione
dell'autorita' sanitaria competente dei propri capi
per i prelievi periodici di sangue, finalizzati
alla realizzazione dei piani di sorveglianza;
b) un indennizzo a parziale ristoro del danno subito
dagli allevatori ove si verifichino aborti conseguenti
la vaccinazione di fattrici gravide;
c) un indennizzo per i capi morti in conseguenza
dell'intervento vaccinale, ivi compresa la natimortalita'
e la mortalita' neonatale e perinatale;
d) un indennizzo per eventuali cali di produzione
del latte nel periodo successivo alla vaccinazione.
Art. 2.
Beneficiari e misura degli interventi
1. Il contributo di cui all'Art.
1, cormua 2, lettera a), e' concesso alle aziende
agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino,
bovino e bufalino, comprese in una o piu' delle
celle di campionamento in cui e' suddiviso il territorio
della Regione, di seguito denominate aziende, che
mettono a disposizione un numero di capi adeguato
alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica
per i prelievi effettuati dall'autorita' sanitaria.
Ogni singola azienda puo' rendere disponibile non
piu' di dodici capi l'anno o il numero di capi ritenuti
indispensabili dall'autorita' sanitaria competente
per territorio. Per ogni capo messo a disposizione
dell'autorita' sanitaria viene erogata una somma
pari a euro 60 rapportata all'intero anno solare,
proporzionalmente ridotta in relazione al periodo
di effettiva messa a disposizione.
2. L'indennizzo di cui all'Art.
1, comma 2, lettera b), e' concesso alle aziende
in cui si verifichino aborti entro venti giorni
dall'avvenuta vaccinazione delle relative fattrici
e quando venga esclusa la responsabilita' di altre
eziologie da parte dell'Istituto zooprofilattico
delle regioni Lazio e Toscana. Gli allevatori sono
indennizzati fino al novanta per cento del valore
di mercato per categoria e tipologia di animale
abortito (agnello, capretto, vitello, annutolo),
valore rilevato dai bollettini pubblicati dall'istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
3. L'indennizzo di cui all'art.
1, conuna 2, lettera c), e' concesso alle aziende
in cui si verifichi la morte dei capi sottoposti
a vaccinazione entro venti giorni dall'effettuazione
della stessa, come certificato dal veterinario che
ha eseguito l'intervento o dal servizio veterinario
della competente ASL. L'indennizzo e' concesso nella
misura massima del novanta per cento del valore
di mercato per categoria e tipologia di animale,
rilevato dai bollettini pubblicati dall'ISMEA. Lo
stesso indennizzo e' corrisposto per gli animali
nati morti e per quelli che muoiono entro trenta
giorni dalla nascita, quando la vaccinazione sia
stata praticata entro i venti giorni dal parto.
4. L'indennizzo di cui all'Art.
1, comma 2, lettera d), e' concesso alle aziende
in cui sia possibile accertare, attraverso il controllo
della prevista documentazione di consegna del latte,
un calo di produzione superiore al cinque per cento.
La valutazione e' effettuata confrontando la media
della produzione lattea giornaliera della settimana
precedente la vaccinazione con la media della produzione
lattea giornaliera del periodo compreso fra il settimo
e il ventunesimo giorno successivo alla vaccinazione.
L'indennizzo e' corrisposto per la effettiva differenza
di produzione giornaliera accertata nelle tre settimane
successive alla vaccinazione, in misura del novanta
per cento del valore di mercato del latte desumibile
dalle rilevazioni dell'ISMEA.
Art. 3.
Concessione ed erogazione dei benefici
1. Ai fini dell'ottenimento dei
benefici derivanti dalla presente legge, le aziende
presentano richiesta all'assessorato regionale competente
in materia di agricoltura.
2. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
la giunta regionale disciplina con propria deliberazione
le modalita' per la concessione dei benefici nonche'
i tempi e le procedure per l'erogazione degli stessi.
Art. 4.
Condizione degli interventi. Relazione
1. Gli interventi di cui alla presente
legge sono attuati subordinatamente all'autorizzazione
comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 65911999
del Consiglio, del 22 marzo 1999.
2. Al termine di ciascun anno di
attuazione degli interventi, la giunta regionale
trasmette alla commissione consiliare competente
in materia una relazione a consuntivo degli interventi
realizzati.
Art. 5.
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti
dalla presente legge si fa fronte mediante l'utilizzazione
dello stanziamento iscritto al capitolo B 12112,
denominato "Utilizzazione dell'assegnazione statale
per l'emergenza Blue Tongue - legge n. 448/2001
art. 66". per l'importo di euro 1.426.919,51.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 29 settembre 2003
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