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> [area leggi] leggi in Gazzetta Ufficiale - [indice] - G.U. n. 154 |
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LEGGE 2 Luglio 2004, n. 164
Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004,
n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalita'
dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.
(GU n. 154 del 3-7-2004 )
testo in vigore dal: 4-7-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 maggio 2004,
n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalita'
dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4963):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (Lunardi) e dal Ministro dell'economia
e delle finanze (Tremonti), il 5 maggio 2004.
Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede
referente, il 6 maggio 2004 con pareri delle commissioni
I e V e del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente,
l'11, 12, 13 e 19 maggio 2004.
Esaminato in aula il 24 maggio 2004 ed approvato
il 16 giugno 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2989):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici),
in sede referente, il 17 giugno 2004 con pareri
delle commissioni 1ª, 5ª, 13ª e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti
di costituzionalita', il 22 giugno 2004.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente,
il 22 e 29 giugno 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 30 giugno 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 104 del 5 maggio 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla presente
legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione e corredato delle relative note e'
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 30.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 113
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "all'adeguamento funzionale
ed al miglioramento della sicurezza" sono sostituite
dalle seguenti: "all'adeguamento delle dotazioni
infrastrutturali di carattere viario e ferroviario
e alla riqualificazione urbana";
al comma 2, le parole da: "con decreto" fino a:
"sessanta" sono sostituite dalle seguenti: ", sentita
la regione Emilia-Romagna, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta";
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di garantire la realizzazione di
interventi complementari a quelli di cui al comma
1, il comune di Parma e i comuni capoluogo delle
province limitrofe alla provincia di Parma possono
adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, un programma integrato contenente
gli ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale
e logistico dei territori interessati, con particolare
riferimento ai collegamenti con i sistemi aeroportuali
lombardo ed emiliano, nonche' le attivita' convegnistiche
e istituzionali funzionali all'insediamento dell'Agenzia
europea per la sicurezza alimentare".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Per ulteriori interventi a favore
del comune di Parma e' autorizzata la spesa complessiva
di euro 20.000.000 per l'anno 2004, di cui euro
16.000.000 per il potenziamento, l'adeguamento e
il telerilevamento del sistema dei trasporti pubblici,
con particolare riferimento ai collegamenti infrastrutturali
con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano,
e il potenziamento del trasporto individuale con
mezzi ecologici a basso impatto ambientale, euro
3.500.000 per il potenziamento e l'adeguamento delle
isole ecologiche e la realizzazione di un progetto
di gestione integrata dei rifiuti urbani, ed euro
500.000 per la realizzazione di infrastrutture per
attivita' convegnistiche nei comuni capoluogo delle
province limitrofe alla provincia di Parma. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, iscritta
sul fondo unico "investimenti per la difesa del
suolo e tutela ambientale" dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per l'anno 2004.
2. Con successivo accordo di programma, da stipulare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto
tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, la regione Emilia-Romagna e il comune
di Parma, sono individuati gli specifici interventi,
le modalita' di esecuzione e di trasferimento delle
risorse".
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