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> [area leggi] leggi in Gazzetta Ufficiale - [indice] - G.U. n. 46 |
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REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 27 luglio 2004, n.39
Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16. (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).
(GU n. 46 del 20-11-2004)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Toscana n. 29 del 4 agosto 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto e finalitą
1. La presente legge detta disposizioni per sostenere lo sviluppo
sociale e civile dei territori dei comuni montani e di minore
dimensione demografica, che si trovano in situazione di disagio
derivante da fattori demografici, geomorfologici, sociali ed
economici, al fine di promuovere l'uguaglianza tra le diverse aree
territoriali della Regione e favorire l'esercizio dei diritti delle
persone.
2. Le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge,
rivolti alle amministrazioni comunali, ai residenti e alle imprese,
sono attuati in armonia con la legislazione regionale e con gli
strumenti ordinari della programmazione regionale e ne assumono gli
obiettivi di conservazione, protezione e valorizzazione del
territorio e delle sue risorse rurali, naturali, paesaggistiche,
architettoniche, culturali e turistiche, nonche' di sviluppo dei
servizi, dei presidi produttivi e dei livelli occupazionali.
3. Le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge
sono sviluppati in coerenza con la promozione e lo sviluppo delle
gestioni associate di funzioni e servizi comunali, secondo quanto
previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (disposizioni in
materia di programma di riordino territoriale e di incentivazione
delle forme associative di comuni), e dal programma di riordino
territoriale approvato con deliberazione del consiglio regionale
17 dicembre 2003, n. 225 (programma di riordino territoriale).
Art. 2.
Criteri per l'individuazione delle situazioni di disagio
1. La Regione, ai fini dell'attuazione della presente legge,
individua un indicatore unitario del disagio che tiene conto dei
seguenti elementi:
a) maggiore montanita', riferita all'asperita' morfologica;
b) particolare svantaggio derivante dall'insularita';
c) minore dimensione demografica;
d) minore densita' demografica;
e) maggiore spopolamento nel corso del cinquantennio 1951-2001
e del quinquennio 1996-2001, avuto riguardo ai dati ufficiali
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
f) maggiore incidenza della popolazione anziana;
g) minore tasso di attivita';
h) minore reddito disponibile e minore gettito per tributi
locali;
i) minore incidenza del gettito derivante dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP);
j) minore diffusione di unita' produttive locali.
2. La definizione dell'indicatore unitario del disagio e'
effettuata, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto regionale per
la programmazione economica della Toscana (IRPET), con deliberazione
della giunta regionale, previo parere della competente commissione
consiliare e del Consiglio delle autonomie locali (CAL). Il parere e'
espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di
deliberazione; decorso detto termine senza che la competente
commissione consiliare o il CAL si siano espressi, il provvedimento
puo' comunque essere adottato.
3. Sulla base dell'indicatore unitario di cui al comma 2, la
giunta regionale determina una graduatoria generale del disagio,
disponendo i comuni in ordine decrescente, a partire dai comuni che
risultano in situazione di maggiore disagio.
4. In caso di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3, le
modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo all'adozione della deliberazione di aggiornamento.
L'aggiornamento e' comunque effettuato nell'anno 2006 e,
successivamente, con cadenza almeno biennale.
5. La valutazione del disagio, effettuata ai sensi del presente
articolo, ha carattere sperimentale ed e' volta unicamente
all'individuazione dei comuni di cui all'Art. 1 per le finalita'
specifiche della presente legge.
Art. 3.
Orientamento delle politiche pubbliche regionali
1. La Regione orienta le proprie politiche pubbliche tenendo
conto dei territori nei quali sono compresi i comuni montani e di
minore dimensione demografica, che si trovano in situazione
di maggiore disagio, come risultanti dall'elenco di cui all'Art. 2,
comma 3.
2. A tal fine, prevede azioni prioritarie o specifiche misure di
sostegno, anche di carattere finanziario, nell'ambito degli atti
della programmazione regionale e degli altri atti generali attuativi
della legislazione regionale che intervengono in materia di:
a) servizi educativi per l'infanzia;
b) servizi sociali;
c) servizi di emergenza sanitaria;
d) servizi di trasporto pubblico locale;
e) viabilita' rurale;
f) attivita' artigianali, commerciali e turistiche.
3. In particolare, la Regione favorisce la diffusione dei servizi
di prossimita', erogati da soggetti privati, anche mediante la
diffusione di esercizi commerciali polifunzionali; per servizi di
prossimita' si intendono i servizi di pubblica utilita' essenziali
per la vita delle comunita' locali. La Regione sostiene, altresi', le
attivita' economico-produttive, mediante misure di accesso a
finanziamenti con tasso agevolato.
4. In relazione alle diverse politiche che devono essere
perseguite e alle misure che devono essere attivate, gli atti di cui
al comma 2 del presente articolo individuano, sulla base degli
elementi di cui all'Art. 2, il grado di disagio da considerare
rilevante e possono stabilire ulteriori requisiti e condizioni di cui
tenere conto per l'attuazione delle politiche e l'applicazione delle
misure. Quando vengono in rilievo livelli ottimali di gestione
associata o altri ambiti territoriali sovracomunali, l'elenco di cui
all'Art. 2, comma 3, puo' essere riformulato in modo aggregato, o
puo' essere considerata la presenza nell'ambito territoriale di
comuni di minore dimensione demografica in situazione di maggior
disagio.
5. Quando la realizzazione delle politiche pubbliche comporta
l'esercizio di funzioni e servizi di competenza comunale, per
l'applicazione delle azioni e delle misure di cui al comma 2 puo'
essere richiesta la gestione in forma associata delle funzioni e dei
servizi.
6. Alle disposizioni del presente articolo puo' essere data
attuazione con gradualita', al fine di assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa e l'efficacia delle politiche pubbliche
gia' attivate.
7. La Regione verifica, in sede di approvazione della legge
finanziaria e compatibilmente con le politiche generali di bilancio,
la possibilita' di operare agevolazioni dell'aliquota IRAP anche a
favore di attivita' produttive che insistono in territori montani di
comuni di minore dimensione demografica, non inseriti in comunita'
montane.
Art. 4.
Contributi annuali ai piccoli comuni
in situazione di maggiore disagio
1. La Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni che
risultano, nella graduatoria di cui dell'Art. 2, comma 3, in
situazione di maggiore disagio e che risultano partecipare a gestioni
associate che, nel medesimo anno, hanno i requisiti per la
concessione dell'incentivazione ai sensi della legge regionale n.
40/2001 e del programma di riordino territoriale.
2. Il contributo annuale per ciascun comune e' concesso, di
norma, nella misura di euro 25.000,00, fino a concorrenza delle
risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di
riferimento. L'individuazione dei comuni che hanno titolo alla
concessione del contributo e la sua esatta determinazione sono
effettuati con i seguenti criteri:
a) si individuano i comuni ai quali potrebbe essere concesso il
contributo, in considerazione del maggior disagio che risulta dalla
graduatoria e della possibilita' di attribuire a ciascuno di essi
25.000,00 euro; se l'ultimo comune da prendere in considerazione
risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono
considerati anche i comuni con detto valore;
b) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo
i comuni, tra quelli della lettera a), che risultano partecipare a
gestioni associate ai sensi del comma 1; le risorse disponibili sono
ripartite in modo tale che a ciascuno di detti comuni sia concessa
una somma di identico ammontare.
3. Dall'anno 2006 i criteri del comma 2 possono essere modificati
con deliberazione della giunta regionale, previo parere della
competente commissione consiliare e del CAL. Il parere e' espresso
entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di
deliberazione; decorso detto ermine senza che la competente
commissione consiliare o il CAL si siano espressi, il provvedimento
puo' comunque essere adottato.
4. I contributi sono utilizzati dai comuni per le attivita', le
iniziative e gli interventi previsti dal presente capo, per le spese
che risultano a carico dei comuni medesimi anche a titolo di
compartecipazione per attivita' e interventi finanziati dalla
Regione, dallo Stato o dall'Unione europea. Non e' ammessa
l'utilizzazione del contributo per le spese che risultano coperte da
altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti
privati.
5. Se il comune beneficiario del contributo realizza le
attivita', le iniziative e gli interventi del presente capo in forma
associata:
a) definisce nell'atto associativo o in un atto aggiuntivo le
modalita' di realizzazione, in modo tale che le attivita', le
iniziative e gli interventi riguardino il comune medesimo;
b) puo' utilizzare il contributo a copertura delle spese che la
gestione associata delle attivita', delle iniziative e degli
interventi comporta.
6. I contributi sono concessi nei termini e con le modalita'
stabilite dalla giunta regionale, in raccordo con i procedimenti di
concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 40/2001 e
del programma di riordino territoriale. La giunta regionale
stabilisce altresi' i termini, le modalita' e gli adempimenti per
l'attuazione del presente articolo ed effettua il monitoraggio
sull'utilizzazione dei contributi.
7. Sulla base della relazione di cui all'Art. 17, comma 3, il
consiglio regionale puo' stabilire con propria deliberazione criteri
di priorita' per la concessione e l'utilizzazione dei contributi.
Fino all'indicazione delle priorita' da parte del consiglio
regionale, le scelte sull'utilizzazione dei contributi sono stabilite
dal comune beneficiario.
8. Il comune beneficiario e' tenuto a presentare relazione
sull'utilizzazione del contributo, sull'attivita' svolta e sui
risultati raggiunti, fino alla piena utilizzazione del contributo
medesimo. Il comune indica altresi' l'eventuale partecipazione
finanziaria a suo carico per la realizzazione delle attivita', delle
iniziative e degli interventi cui il contributo e' stato destinato,
nonche' i programmi di attivita' per gli anni successivi, come
risultanti dal bilancio pluriennale e dalla relazione previsionale
programmatica.
9. Alla revoca del contributo si procede unicamente in caso di
mancata presentazione della relazione; in tal caso, non si procede
altresi' alla concessione del contributo immediatamente successivo.
L'utilizzazione del contributo, in tutto o in parte, per finalita'
diverse da quelle previste dal presente capo comporta
l'impossibilita' di accedere al contributo immediatamente successivo.
La mancata utilizzazione dell'intero contributo per due anni
consecutivi comporta l'impossibilita' di accedere al contributo negli
anni successivi.
10. I contributi del presente articolo non sono considerati ai
fini della determinazione delle risorse finanziarie preordinate allo
svolgimento delle funzioni conferite ai comuni.
Art. 5.
Progettazione e realizzazione di opere pubbliche
1. I contributi possono essere utilizzati per la progettazione di
opere pubbliche di carattere infrastrutturale, sociale e culturale.
2. I contributi, se utilizzati per la progettazione di opere
pubbliche, possono essere utilizzati anche nei casi di gestione
associata prevista dall'Art. 17, comma 1, lettera b), della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici)
e successive modificazioni, ovvero di gestione associata mediante
ufficio comune costituito ai sensi dell'Art. 30, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) nonche' nei casi previsti
dall'Art. 19, comma 3, della legge n. 109/1994 quando i progetti sono
redatti dagli uffici dello Stato o della Provincia.
3. I contributi possono essere utilizzati per l'ammortamento di
mutui contratti dai comuni per la realizzazione di opere pubbliche, o
per il pagamento dei ratei dei mutui medesimi che scadono nell'anno
in cui i contributi sono concessi.
4. La possibilita' di utilizzare i contributi per le finalita'
del presente articolo e' ammessa solo per opere diverse da quelle per
le quali e' attivato il fondo di rotazione ai sensi dell'Art. 15.
Art. 6.
Redazione di strumenti urbanistici e di piani
in materia ambientale
1. I contributi possono essere utilizzati per le spese relative
alla redazione di strumenti urbanistici e di piani in materia
ambientale.
Art. 7.
Interventi a favore dei residenti
1. I contributi possono essere utilizzati per uno o piu' dei
seguenti interventi rivolti ai residenti:
a) iniziative nel campo dei servizi alla persona, e in
particolare dei servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza,
dei servizi sociali, del sostegno al diritto allo studio;
b) agevolazioni per favorire l'insediamento e il mantenimento
della residenza, anche per l'acquisto dell'abitazione principale,
comprese eventuali compensazioni per la riduzione degli oneri di
urbanizzazione.
Art. 8.
Iniziative per lo sviluppo della vita civile e sociale
1. I contributi possono essere utilizzati per iniziative di
sostegno allo sviluppo della vita civile e sociale della comunita'
locale, nonche' per iniziative di promozione dei territori, della
cultura e delle tradizioni popolari.
Art. 9.
Interventi per la mobilita'
1. I contributi possono essere utilizzati per interventi, di
competenza dei comuni, relativi:
a) alla manutenzione della rete stradale;
b) all'attivazione di servizi di trasporto, finalizzati al
miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi pubblici e di
pubblica utilita', in particolare da parte delle persone anziane, dei
minori, delle persone con handicap.
Art. 10.
Interventi per il miglioramento della pubblica amministrazione
1. I contributi possono essere utilizzati per il miglioramento
dell'efficienza delle amministrazioni comunali nei settori:
a) della formazione del personale;
b) dei servizi informatici e telematici.
2. E' condizione per l'utilizzazione del contributo ai sensi del
comma 1 che la gestione degli interventi sia svolta in forma
associata, e che dette gestioni siano state incentivate ai sensi
della legge regionale n. 40/2001 e del programma di riordino
territoriale.
Art. 11.
Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente
1. Dopo il comma 2, dell'Art. 3, della legge regionale 7 maggio
1985, n. 57 (finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani
di recupero del patrimonio edilizio esistente), e' aggiunto il
seguente comma:
"2-bis l'entita' massima del contributo previsto dal comma 2
del presente articolo e' elevata fino a euro 25.000,00, nel caso di
comuni in situazione di maggior disagio, come risultanti dall'elenco
di cui all'Art. 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n.
39; la soglia del disagio rilevante per l'attuazione del presente
comma e' individuata dalla giunta regionale.".
Art. 12.
Incentivi per la valorizzazione ambientale
del sistema di gestione dei rifiuti
1. Per l'assegnazione dei contributi previsti dall'Art. 3, comma
1, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (norme per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), e successive
modificazioni, si considerano prioritari i progetti che concorrono al
miglioramento qualitativo dei servizi e al contenimento delle tariffe
a carico degli utenti e che interessano i comuni in situazione
di maggior disagio, come risultanti dall'elenco di cui all'Art. 2,
comma 3, della presente legge; la soglia del disagio rilevante per
l'attuazione del presente comma e' individuata dalla giunta
regionale. I contributi sono attribuiti sulla base dei criteri di cui
all'Art. 3, commi 2 e 3, della legge regionale n. 25/1998.
Art. 13.
Artigianato artistico e tradizionale
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'Art. 13 della legge
regionale 2 novembre 1999, n. 58 (norme sulla tutela dell'artigianato
artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri
contributivi per gli apprendisti artigiani), e' inserita la seguente
lettera:
"b1) il trasferimento, la localizzazione ed il nuovo
insediamento nei comuni in situazione di maggior disagio, come
risultanti dall'elenco di cui all'Art. 2, comma 3, della legge
regionale 27 luglio 2004, n. 39";
2. La giunta regionale provvede ad adottare direttive per
l'attuazione del comma 1, individuando la soglia del disagio
rilevante per l'attuazione del comma medesimo.
Art. 14.
Recupero dei terreni marginali
1. La Regione favorisce il recupero di terreni marginali,
localizzati nel territorio dei comuni in situazione di maggior
disagio, per il loro utilizzo da parte di aziende zootecniche per la
produzione di foraggi freschi o per il pascolo. Prevede altresi'
misure di sostegno in favore di agricoltori che, in aree di parco, in
aree naturali protette, in siti di importanza regionale o in altri
contesti pregiati, si impegnino a mantenere i chiari con finalita' di
tipo ambientale e paesaggistico.
2. Agli interventi e alle misure di sostegno di cui al comma 1 si
provvede nell'ambito del piano zootecnico regionale, che individua il
grado di disagio rilevante e gli ulteriori requisiti e condizioni di
cui tenere conto in relazione agli interventi e alle misure da
attivare.
3. Si applicano le disposizioni dell'Art. 3, commi 4, 5 e 6.
Art. 15.
Fondo di rotazione per spese progettuali
1. E' istituito un fondo di rotazione per favorire la
progettualita' dei comuni facenti parte dell'elenco di cui all'Art.
2, comma 3, e che risultano con valori del disagio superiori alla
media regionale. Il fondo opera sino alla concessione massima
complessiva di euro 2.000.000,00, destinati alle spese progettuali.
L'importo massimo che puo' essere concesso per ogni progetto e'
determinato nella misura di euro 200.000,00.
2. I comuni che accedono al fondo sono tenuti, entro diciotto
mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al
rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.
3. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma
2, la Regione si riserva di trattenere gli stessi importi da
erogazioni dovute ai comuni beneficiari, relative anche a contributi
concessi a qualunque titolo dallo Stato, dalla Unione europea o da
altri enti.
4. La giunta regionale con propria deliberazione provvede a
definire i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione
dei finanziamenti, per il rimborso e il recupero delle somme
anticipate, privilegiando i comuni che risultano in situazione
di maggiore disagio.
5. Negli anni 2004 e 2005 possono accedere al fondo di rotazione
del presente articolo unicamente i comuni di cui all'Art. 4, comma 2,
lettera a).
Art. 16.
Pubblicizzazione delle iniziative e degli interventi
1. Nell'ambito delle iniziative di comunicazione istituzionale e
delle risorse finanziarie a cio' destinate ai sensi della relativa
legislazione vigente, la giunta regionale pubblicizza le iniziative e
gli interventi promossi e realizzati sulla base della presente legge.
Art. 17.
Relazione al Consiglio
1. Con cadenza annuale, la giunta regionale presenta al Consiglio
una relazione sui finanziamenti attribuiti ai sensi del capo II.
2. A decorrere dall'anno 2006, la relazione da altresi' conto
dello stato generale di attuazione della presente legge e delle
iniziative e degli interventi realizzati dai comuni sulla base dei
finanziamenti attribuiti ai sensi del capo II e dell'Art. 15.
3. Sulla base dell'esperienza svolta per l'attuazione della
presente legge, la relazione dell'anno 2007 contiene indicazioni
sulle priorita' da definire per l'utilizzazione dei contributi del
capo II.
Art. 18.
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione dell'Art. 4 della presente legge, sono
destinate per l'anno 2004 risorse pari a euro 2.000.000,00, cui viene
fatto fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione
regionale 2004 per competenza e cassa:
in diminuzione:
UPB 741 "Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti
legislativi - spese correnti" per euro 2.000.000,00;
in aumento:
unita' revisionale di base (UPB) 111 "azioni di sistema
regioni - enti locali - spese correnti" per euro 2.000.000,00.
2. Per il finanziamento del fondo di cui all'Art. 15, sono
apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione
dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario anno 2004:
in aumento:
UPB 421 "entrate inerenti la strategia istituzionale" per
euro 2.000.000,00;
UPB 119 "azioni di sistema Regioni - Enti locali - spese di
investimento" per euro 2.000.000,00.
3. Per gli anni successivi, agli oneri derivanti dalle presenti
disposizioni legislative si fara' fronte con risorse stabilite
annualmente con legge di bilancio.
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 27 luglio 2004
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PASSALEVA |
La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 21 luglio 2004, designato con decreto del Presidente
della giunta Regionale n. 132 del 22 maggio 2000.
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