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home > [area leggi] leggi in Gazzetta Ufficiale - [indice] - G.U. n. 36
REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2004, n.24

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
(GU n. 36 del 11-9-2004)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 30 aprile 2004)


IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge
:



Art. 1.
Sostituzione dell'Art. 18 della legge regionale n. 16/2000


1. L'Art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Procedura di assegnazione sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all'esercizio privato). - 1. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale indice i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, e assegna le farmacie succursali, riservate all'esercizio privato. E' facolta' dei candidati far riferimento alla documentazione presentata per un precedente concorso indetto dalla Regione, anche se non ancora concluso.
2. Il dirigente provvede altresi' alla nomina dei componenti della commissione esaminatrice e del segretario, nonche' dei supplenti.
3. La responsabilita' del procedimento per lo svolgimento del concorso e' attribuita al dirigente del competente ufficio della giunta regionale.
4. L'ammissione dei candidati precede l'inizio dei lavori della commissione esaminatrice ed e' effettuata dal dirigente.
5. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale approva la graduatoria degli idonei, provvede all'interpello e, successivamente alla accettazione di cui all'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concementi il servizio farmaceutico), assegna le sedi messe a concorso. Le sedi bandite nel concorso stesso eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati che non siano gia' assegnatari.
6. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali hanno una validita' di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende U.S.L. interessate.".
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 21 aprile 2004

PASSALEVA



Designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.
 
 
 
 
 
 
 
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