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> [area leggi] leggi in Gazzetta Ufficiale - [indice] - G.U. n. 36 |
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REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 21 aprile 2004, n.24
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
(GU n. 36 del 11-9-2004)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del
30 aprile 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Sostituzione dell'Art. 18 della legge regionale
n. 16/2000
1. L'Art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2000,
n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica,
veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale
e farmaceutica) e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Procedura di assegnazione sedi farmaceutiche
vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali
riservate all'esercizio privato). - 1. Il dirigente
del competente ufficio della giunta regionale indice
i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione, e assegna le farmacie
succursali, riservate all'esercizio privato. E'
facolta' dei candidati far riferimento alla documentazione
presentata per un precedente concorso indetto dalla
Regione, anche se non ancora concluso.
2. Il dirigente provvede altresi' alla nomina dei
componenti della commissione esaminatrice e del
segretario, nonche' dei supplenti.
3. La responsabilita' del procedimento per lo svolgimento
del concorso e' attribuita al dirigente del competente
ufficio della giunta regionale.
4. L'ammissione dei candidati precede l'inizio dei
lavori della commissione esaminatrice ed e' effettuata
dal dirigente.
5. Il dirigente del competente ufficio della giunta
regionale approva la graduatoria degli idonei, provvede
all'interpello e, successivamente alla accettazione
di cui all'Art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento
per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475,
recante norme concementi il servizio farmaceutico),
assegna le sedi messe a concorso. Le sedi bandite
nel concorso stesso eventualmente resesi disponibili
sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli
altri candidati che non siano gia' assegnatari.
6. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche
e farmacie succursali hanno una validita' di tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione. Il dirigente
del competente ufficio della giunta regionale comunica
i risultati della procedura concorsuale ai sindaci
ed alle aziende U.S.L. interessate.".
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 21 aprile 2004
PASSALEVA
Designato con il decreto del Presidente della giunta
regionale n. 132 del 22 maggio 2000.
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