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> [area leggi] leggi in Gazzetta Ufficiale - [indice] - G.U. n. 35 |
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REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 19 aprile 2004, n.23
Contributi finanziari per interventi di controllo dei culicidi (zanzare) ed altri artropodi ematofagi.
(GU n. 35 del 4-9-2004)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Toscana n. 16 del 28 aprile 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' della legge
1. La Regione Toscana, al fine di contribuire
alla tutela della salute dei cittadini e al sostanziale
miglioramento della qualita' della vita nelle zone
del territorio regionale soggette a infestazioni
da culicidi (zanzare) ed altri artropodi ematofagi
d'importanza sanitaria, eroga per un triennio contributi
a sostegno degli interventi di controllo di tali
infestanti.
Art. 2.
Soggetti beneficiari
1. Possono usufruire del contributo i
comuni, singoli od associati, i consorzi di bonifica,
le comunita' montane, le province e societa' ed
enti il cui capitale o fondo di dotazione sia in
maggioranza detenuto dai precedenti soggetti.
Art. 3.
Iniziative ammissibili a contributo
1. Sono ammessi a contributo regionale
i progetti che riguardano gli interventi di controllo
di larve e/o adulti di zanzare e di altri artropodi
infestanti.
2. I soggetti indicati all'art. 2 possono avvalersi
della consulenza della struttura regionale di prevenzione
collettiva di zoologia ambientale dell'Azienda unita'
sanitaria locale n. 9 di Grosseto per la predisposizione
dei progetti mirati e per l'attivita' di controllo.
3. Nell'ambito di un progetto mirato, ai sensi del
comma 1, sono ammessi a contributo anche gli interventi
di:
a) mappatura delle aree di intervento, realizzazione
di reti di rilevamento e realizzazione di un archivio
dati;
b) sperimentazione di nuove tecniche di controllo
applicabili di cui e' riconosciuta la non nocivita'
per l'uomo e l'ambiente;
c) formazione del personale all'uso di tecniche
di sorveglianza del territorio e delle metodiche
di controllo degli infestanti, comprese quelle biologiche
e/o naturali;
d) interventi di informazione e di divulgazione
diretti alla popolazione.
4. Il contributo per gli interventi indicati al
comma 2 non deve superare il 50 per cento del costo
dell'intero progetto.
Art. 4.
Presentazione delle domande
1. Le domande di contributo, indirizzate
alla giunta regionale, sono presentate entro il
15 settembre dell'anno precedente a quello di intervento
e sono corredate di:
a) relazione descrittiva dell'iniziativa, articolata
in un progetto complessivo e nelle eventuali fasi
e tipologie di intervento secondo quanto previsto
all'art. 3;
b) elenco delle aree comunali interessate dagli
interventi;
c) preventivo di spesa articolato per tipologia
di intervento;
d) indicazione dei formulati che si intendono utilizzare
per gli eventuali interventi di controllo;
e) parere sanitario espresso dal dipartimento della
prevenzione, unita' funzionali di igiene e sanita'
pubblica, delle aziende unita' sanitarie locali
competenti per territorio, sui progetti proposti,
sui formulati che si intendono utilizzare, sui mezzi,
le procedure e le misure di tutela igienico-sanitaria
ed ambientale da adottarsi nelle operazioni di disinfestazione.
2. I pareri di cui ai comma 1, lettera e), sono
rilasciati dalle unita' funzionali di igiene e sanita'
pubblica delle aziende unita' sanitarie locali ai
soggetti richiedenti, di cui all'Art. 2, entro trenta
giorni dalla ricezione della domanda. Il richiedente
e' tenuto a rispettare eventuali prescrizioni o
indicazioni specifiche contenute nel parere espresso
dall'azienda unita' sanitaria locale
Art. 5.
Concessione dei contributi
1. La giunta regionale definisce annualmente,
entro il 31 gennaio, con propria deliberazione,
le modalita' di selezione e l'entita' complessiva
dei contributi da destinare ai progetti, sulla base
di quanto disposto all'Art. 6.
2. La giunta regionale provvede alla concessione
dei contributi nell'entita' finanziaria prevista
all'Art. 3, comma 4.
3. I progetti pervenuti, in possesso dei requisiti
di cui
all'Art. 4, sono prioritariamente ammessi al contributo
qualora: a) prevedano l'uso prevalente di metodi
biologici e/o naturali per il controllo di stadi
larvali/preimaginali di culicidi;
b) coinvolgano piu' comuni tramite associazioni,
consorzi, comunita' montane od altri enti e societa'
il cui fondo di dotazione o il cui capitale sia
detenuto in maggioranza dagli stessi comuni;
c) riguardino singoli territori comunali caratterizzati
da specificita' ambientali o culturali.
4. I parametri di valutazione delle priorita' indicati
al comma 3 possono essere oggetto di aggiornamento
annuale attraverso deliberazione della giunta regionale.
L'istruttoria delle domande e' svolta dalla direzione
generale diritto alla salute e delle politiche di
solidarieta'.
Art. 6.
Erogazione dei contributi. Modalita'
1. L'erogazione del contributo avviene
secondo le seguenti modalita':
a) per gli interventi di controllo antilarvale e/o
adulticida l'erogazione del contributo avviene per
il 70 per cento alla presentazione della certificazione
di inizio degli interventi approvati e per il rimanente
30 per cento alla completa esecuzione delle iniziative
previste dal programma, previa presentazione degli
atti di contabilita' finale e della dichiarazione
del beneficiario che attesti il rispetto del progetto
autorizzato;
b) per gli interventi di mappatura delle aree, realizzazione
delle reti di rilevamento e degli archivi dei dati,
sperimentazione e iniziative di divulgazione, l'erogazione
avviene per il 50 per cento all'inizio dell'esecuzione
del progetto e per il restante 50 per cento ad ultimazione
delle iniziative, certificate dall'autorita' beneficiaria
del contributo e accompagnate dalla dichiarazione
che attesti il rispetto del progetto autorizzato;
c) nel caso di progetti contenenti interventi previsti
sia alla lettera a) che alla lettera b), si procede
all'erogazione secondo le modalita' previste alla
lettera a).
2. 1 soggetti beneficiari riporteranno su appositi
registri, i tempi, le localita', le modalita' di
esecuzione ed i formulati utilizzati nei vari interventi,
al fine di consentire alle aziende unita' sanitarie
locali la sorveglianza sulla corretta esecuzione
dei piani di controllo antilarvale e/o adulticida.
3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti
inferiore a quella preventivata, il contributo regionale
e' ridotto in proporzione.
Art. 7.
Debito informativo
1. Gli enti che hanno ottenuto il contributo
forniscono entro sessanta giorni dalla conclusione
dell'intervento una relazione tecnica e finanziaria
alla giunta regionale. Tali soggetti sono inoltre
obbligati a fornire dati e informazioni nell'ambito
dei progetti ammessi a contributo, richiesti dalla
Regione relativamente a specifici piani di sorveglianza,
secondo procedure stabilite dalla stessa.
2. La giunta regionale riferisce annualmente alla
commissione consiliare competente ed al consiglio
regionale sull'entita' finanziaria del progetti
e sulla loro effettiva attuazione.
Art. 8.
Revoca del contributo
1. Il contributo regionale e' revocato,
con provvedimento motivato della giunta regionale,
qualora:
a) le iniziative approvate non siano iniziate entro
sei mesi dalla data di esecutivita' dell'atto di
concessione del contributo; b) le iniziative non
siano state ultimate entro i limiti stabiliti nell'atto
di concessione del contributo o da eventuali proroghe
autorizzate;
c) le iniziative siano realizzate solo in parte,
oppure risultino sostanzialmente difformi da quelle
autorizzate;
d) nel corso della realizzazione non siano state
osservate le normative vigenti in materia di sanita'
e tutela ambientale;
e) siano state accertate gravi irregolarita' nella
contabilizzazione della spesa;
f) non siano state osservate le disposizioni di
cui all'Art. 7.
2. Il contributo e' in ogni caso revocato, entro
sessanta giorni dall'avvenuta esecuzione delle iniziative
ammesse a contributo, qualora il destinatario non
fornisca gli atti necessari al completamento della
documentazione per l'adozione del provvedimento
definitivo di liquidazione.
3. La restituzione del contributo revocato deve
effettuarsi entro novanta giorni dalla notifica
della revoca.
4. La mancata restituzione del contributo revocato
comporta, oltre al recupero coatto nelle forme di
legge, l'esclusione, per tre anni, del soggetto
richiedente da ogni forma di contribuzione da parte
della Regione.
Art. 9.
Attivita' di controllo e formazione del personale
sanitario
1. La direzione generale diritto alla
salute e delle politiche di solidarieta' promuove
corsi di formazione per il personale sanitario e
tecnico della azienda unita' sanitaria locale che
esamina i progetti e svolge azioni di verifica sugli
interventi di controllo.
Art. 10.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge e previsti in Euro 309.870,938
si fa fronte per l'esercizio 2004 con risorse iscritte
alla UPB 264 "Servizi di prevenzione-spese correnti"
del bilancio di previsione 2004.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con
li relative leggi di bilancio.
Art. 11.
Disposizioni transitorie
1. Entro novanta giorni dalla entrata
in vigore della presente legge, la giunta regionale
definisce, con propria deliberazione, sulla base
di quanto disposto all'Art. 6, le modalita' di selezione
e l'entita' complessiva dei contributi da destinare
ai progetti nell'anno 2004.
2. Le domande per l'anno 2004 sono presentate alla
giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione
della deliberazione della giunta regionale prevista
al comma 1.
3. Possono accedere al contributo regionale anche
i progetti, finalizzati agli interventi di controllo
di larve e/o adulti di zanzare e di altri artropodi
infestanti, in corso di attuazione all'entrata in
vigore della presente legge, di cui siano titolari
i soggetti di cui all'Art. 2, comma 1.
4. Per l'anno 2004 il limite per il contributo di
cui all'Art. 3, comma 4, e' elevato all'80 per cento.
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 19 aprile 2004
MARTINI
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