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Roma 31
gennaio 2004.
Prot. n.2942004/F/laa
Circolare n. 3/2004
AI
PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI
e p. c.
AI MEMBRI
DEL COMITATO CENTRALE
AI MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
L O R O S E D I
OGGETTO: Nuovo Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il Personale
non dirigente del Comparto degli Enti Pubblici Non Economici,
quadriennio normativo 1-1-2002/31-12-2005 e biennio
economico 1-1-2002/31-12-2003.
Caro Presidente,
tenuto conto che continuano a pervenire in Federazione
da diversi Ordini provinciali richieste di delucidazione
in ordine all'argomento di cui all'oggetto, Ti comunico
che il Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
(C.C.N.L.) per il Personale non dirigente del Comparto
degli Enti Pubblici Non Economici, concernente il quadriennio
normativo 1-1-2002/31-12-2005 ed il biennio economico
1-1-2002/31-12-2003 è stato sottoscritto in data 9 ottobre
2003
Gli effetti del nuovo contratto hanno iniziato il decorso
alla data di sottoscrizione e, precisamente, dal 10 ottobre
2003.
Il C.C.N.L. in oggetto si applica anche al personale dipendente
degli Ordini professionali.
In questo nuovo C.C.N.L. le disposizioni di carattere
normativo ed economico di particolare rilievo ed interesse
sono:
Certo di fare cosa utile ringrazio per l'attenzione.
omissis
Articolo 8
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
L'articolo ha per oggetto il fenomeno del mobbing inteso
come forma di violenza morale o psichica in occasioni
di lavoro, attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti
nei confronti di un lavoratore.
A tale proposito l'articolo prevede uno specifico Comitato
paritetico da istituire in ciascun Ente entro il 10 dicembre
2003, al fine contrastare la diffusione di tali situazioni.
Lo scopo del Comitato paritetico è quello di raccogliere
informazioni sul fenomeno del mobbing per poterne individuare
le cause e poter formulare proposte per la definizione
di nuovi codici di condotta. I Comitati sono costituiti
da un componente di ciascuna delle organizzazioni sindacali
rappresentative di comparto e da un pari numero di rappresentanti
dell'Ente.
Gli Enti favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono
tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi.
I comitati sono tenuti a predisporre una relazione annua
sull'attività svolta. I comitati rimangono in carica per
la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione
dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
omissis
Articolo 12
Integrazione alla disciplina sulla formazione del personale
L'articolo integra la precedente disciplina sulla formazione
del personale disponendo che la formazione e l'aggiornamento
professionale del personale debbano essere assunti dagli
enti, come metodo permanente per la valorizzazione delle
capacità e delle attitudini dei lavoratori e quale supporto
ai processi di cambiamento organizzativo. L'attività di
formazione, addestramento e riqualificazione del personale
viene programmata annualmente attraverso la predisposizione
di un piano di formazione. Detto piano tiene conto dei
fabbisogni formativi rilevati in relazione alle innovazioni
tecnologiche, organizzative e normative, ai processi di
mobilità, ai processi di reclutamento di nuovo personale,
ai programmi di sviluppo della qualità dei servizi, alle
esigenze di accrescimento e sviluppo professionale con
particolare riferimento alla riqualificazione e progressione
professionale del personale.
Al finanziamento delle attività di formazione si provvede
utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte
salari. Ulteriori risorse potranno essere individuate
considerando i risparmi derivanti dai processi di riorganizzazione
e di esternalizzazione e dall'utilizzo di fondi comunitari
nonché di quelli ordinari nazionali e regionali. Le somme
destinate alla formazione e non spese nell'esercizio di
riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio
successivo per le medesime finalità.
Sempre in tema di formazione del personale, va comunque
evidenziato che la materia trova disciplina, oltre che
nell'articolo in commento, anche nell'articolo. 26 del
CCNL del 16.2.1999.
omissis
Articolo 21
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei
luoghi di lavoro
Gli enti, nel rispetto delle forme di partecipazione di
cui al CCNL del 16.2.1999, adottano come proprio atto,
un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere
nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di
lavoro.
Il CCNL riporta in allegato, a titolo esemplificativo,
uno Schema di codice di condotta da adottare nella lotta
contro le molestie sessuali.
omissis
Articolo 22
Stipendio tabellare
L'articolo disciplina il trattamento economico del personale
non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici,
e stabilisce gli incrementi dello stipendio tabellare.
Le misure degli incrementi degli importi mensili lordi
per tredici mensilità sono indicate nella tabella A, e
devono essere corrisposte alle scadenze ivi previste.
A decorrere dal 1 gennaio 2003 l'indennità integrativa
speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola
voce della retribuzione ed è conglobata nella voce "stipendio
tabellare".
Gli importi annui tabellari, risultanti da tale conglobamento,
sono indicati nella tabella B, e devono essere corrisposti
alle scadenze ivi previste .
omissis
Articolo 23
Effetti dei nuovi stipendi
Le misure degli stipendi risultanti dal precedente articolo
22 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei
trattamenti di previdenza e quiescenza, dell'equo indennizzo
e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali
e assistenziali e relativi contributi, nonché della determinazione
della misura dei contributi di riscatto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio, della indennità
sostitutiva di preavviso, nonché di quella prevista dall'art.
2122 del codice civile (indennità in caso di morte del
prestatore di lavoro), si considerano solo gli aumenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità
di anzianità la quota dello stipendio tabellare corrispondente
al valore dell'indennità integrativa speciale viene valutata
nella misura del 70%.
omissis
Articolo 24
Tredicesima mensilità
L'articolo modifica ed integra quanto disposto dall'articolo
29 CCNL 14.2.2001 in materia di tredicesima mensilità.
Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima
mensilità nel periodo compreso tra il 15 e il 21 dicembre
di ogni anno (in precedenza era prevista la corresponsione
della tredicesima nel periodo ricompreso tra il 16 e il
18 di dicembre). Qualora, nel giorno stabilito, ricorra
una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento
è effettuato il precedente giorno lavorativo. L'importo
della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale
mensile spettante al lavoratore nel mese di dicembre.
La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale
in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso
anno.
La tredicesima è dovuta in misura proporzionale al servizio
prestato nell'anno. I ratei della tredicesima non spettano
per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali
e di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione
o la privazione del trattamento economico.
Per i periodi temporali che comportino la riduzione del
trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità,
relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione
della riduzione del trattamento economico, fatte salve
le specifiche discipline previste da disposizioni legislative
vigenti.
omissis
Articolo 25
Integrazione alla disciplina sui fondi per i trattamenti
accessori
L'articolo riconferma, con alcune modificazioni, la disciplina
per i fondi per i trattamenti accessori del personale
di cui all'articolo 31 del CCNL 16.2.1999, come modificato
dall'articolo 4 del CCNL 14.3.2001.
Con l'occasione, si rammenta che il CCNL del comparto
del personale degli enti pubblici non economici (comparto
nel quale, lo si ripete, è ricompreso anche il personale
dipendente degli Ordini professionali), e in modo particolare
il CCNL 16.2.1999, prevedono che, ai fini dell'erogazione
dei trattamenti accessori dello stesso personale (compensi
per lavoro straordinario, compensi incentivanti e indennità),
deve essere costituito presso ciascun Ente un apposito
"Fondo unico per i trattamenti accessori".
A tal proposito, va evidenziato che l'individuazione dei
criteri di ripartizione del Fondo è demandata alla contrattazione
integrativa da stipularsi tra le organizzazioni sindacali
e ciascun Ente del comparto.
Considerata la possibile complessità di procedura per
la costituzione del Fondo, atteso che le voci che concorrono
alla costituzione dello stesso sono spesso costituite
da rinvii a precedenti applicazioni di norme contrattuali,
si fa presente che gli Ordini possono ricorrere, se ritenuto
necessario, come previsto dalla legge (cfr art 46 D.Lgs.
165/2001 - All. 2) e dall'art 10 del CCNL 16.2.1999, alla
collaborazione dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazione (ARAN), l'organismo tecnico
che ha la rappresentanza legale di tutte le pubbliche
amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale,
e della cui assistenza tutte le pubbliche amministrazioni
(compresi pertanto anche gli Ordini professionali) possono
avvalersi anche ai fini della contrattazione integrativa.
omissis
Articolo 26
Istituzione e disciplina dell'indennità di ente
L'articolo istituisce l'indennità di ente, che ha carattere
di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa è corrisposta
per dodici mensilità. L'indennità di ente è ridotta o
sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti
per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini
della determinazione della base di calcolo dell'indennità
di anzianità.
L'indennità di ente viene corrisposta come di seguito
indicato:
con decorrenza 1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna
1 della tabella C allegata al contratto in oggetto;
con decorrenza 1.1.2003, le misure di cui alla lettera
a) sono incrementati degli importi previsti dalla colonna
2 della medesima tabella C ;
con la stessa decorrenza del 1.1.2003, l'importo dell'indennità
di ente è corrisposto nei valori indicati nella colonna
4 della medesima tabella C, i quali riassorbono anche
le misure così come rideterminate ai sensi delle lettere
a) e b).
Per il conseguimento dei valori del punto c), a copertura
degli ulteriori incrementi evidenziati nella colonna 3
della tabella C, sono prelevate risorse dei fondi per
i trattamenti accessori del personale.
L'indennità riassorbe le anticipazioni mensili della produttività,
secondo la disciplina prevista nei contratti integrativi,
le quali cessano peraltro di essere corrisposte.
All'atto della cessazione dal servizio del personale,
la quota di indennità di ente prelevata dai fondi ritorna
nella disponibilità dei fondi stessi.
omissis
Il nuovo CCNL riporta infine, in allegato, il Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Pertanto, considerato che la maggior parte delle richieste
pervenute riguardavano principalmente le retribuzioni
e, vista la voluminosità del testo del C.C.N.L. in oggetto,
si riporta in allegato (All. 1) solo un estratto riguardante
gli Incrementi mensili della Retribuzione Tabellare e
dell'Indennità di Ente con, in calce, il prospetto riepilogativo
relativo al Totale Generale (Incrementi Tabellari + Indennità
di Ente).
Contestualmente all'inoltro della presente circolare,
verrà inserito il testo integrale del Nuovo Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il Personale
non dirigente del Comparto degli Enti Pubblici Non Economici,
quadriennio normativo 1-1-2002/31-12-2005 e biennio economico
1-1-2002/31-12-2003 sul sito della Federazione all'indirizzo:
www.fnovi.it.
In ogni modo il testo del C.C.N.L. in oggetto, nonché
di tutti gli altri contratti del comparto che vengono
richiamati ed a cui si rimanda, è agevolmente reperibile
anche sul sito Internet www.aranagenzia.it.
Inoltre, qualora volessi metterTi direttamente in contatto
con l'A.R.A.N., Ti riporto di seguito gli indirizzi, i
recapiti telefonici e di fax nonché gli indirizzi di posta
elettronica:
A.R.A.N.
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni
00186 ROMA -- Via del Corso, 476
Centralino 06/324831
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Tel. 06/32483362
Fax 06/32483249
E-Mail: relazionisindacali@aranagenzia.it
SERVIZI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Tel. 06/32483262 - 234
Fax 06/32483212
E-Mail: entipubblici@aranagenzia.it
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico D'Addario)
ALLEGATO (file MSWORD -DOC- dim 64 Kb)
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