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NEWS


Roma 31 gennaio 2004.


Prot. n.2942004/F/laa
Circolare n. 3/2004

AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI

e p. c.

AI MEMBRI
DEL COMITATO CENTRALE

AI MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

L O R O S E D I


OGGETTO: Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il Personale non dirigente del Comparto degli Enti Pubblici Non Economici, quadriennio normativo 1-1-2002/31-12-2005 e biennio economico 1-1-2002/31-12-2003.


Caro Presidente,
tenuto conto che continuano a pervenire in Federazione da diversi Ordini provinciali richieste di delucidazione in ordine all'argomento di cui all'oggetto, Ti comunico che il Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il Personale non dirigente del Comparto degli Enti Pubblici Non Economici, concernente il quadriennio normativo 1-1-2002/31-12-2005 ed il biennio economico 1-1-2002/31-12-2003 è stato sottoscritto in data 9 ottobre 2003

Gli effetti del nuovo contratto hanno iniziato il decorso alla data di sottoscrizione e, precisamente, dal 10 ottobre 2003.

Il C.C.N.L. in oggetto si applica anche al personale dipendente degli Ordini professionali.

In questo nuovo C.C.N.L. le disposizioni di carattere normativo ed economico di particolare rilievo ed interesse sono:

Certo di fare cosa utile ringrazio per l'attenzione.

omissis

Articolo 8
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing



L'articolo ha per oggetto il fenomeno del mobbing inteso come forma di violenza morale o psichica in occasioni di lavoro, attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei confronti di un lavoratore.

A tale proposito l'articolo prevede uno specifico Comitato paritetico da istituire in ciascun Ente entro il 10 dicembre 2003, al fine contrastare la diffusione di tali situazioni.

Lo scopo del Comitato paritetico è quello di raccogliere informazioni sul fenomeno del mobbing per poterne individuare le cause e poter formulare proposte per la definizione di nuovi codici di condotta. I Comitati sono costituiti da un componente di ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto e da un pari numero di rappresentanti dell'Ente.

Gli Enti favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a predisporre una relazione annua sull'attività svolta. I comitati rimangono in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

omissis

Articolo 12
Integrazione alla disciplina sulla formazione del personale


L'articolo integra la precedente disciplina sulla formazione del personale disponendo che la formazione e l'aggiornamento professionale del personale debbano essere assunti dagli enti, come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini dei lavoratori e quale supporto ai processi di cambiamento organizzativo. L'attività di formazione, addestramento e riqualificazione del personale viene programmata annualmente attraverso la predisposizione di un piano di formazione. Detto piano tiene conto dei fabbisogni formativi rilevati in relazione alle innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, ai processi di mobilità, ai processi di reclutamento di nuovo personale, ai programmi di sviluppo della qualità dei servizi, alle esigenze di accrescimento e sviluppo professionale con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione professionale del personale.

Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari. Ulteriori risorse potranno essere individuate considerando i risparmi derivanti dai processi di riorganizzazione e di esternalizzazione e dall'utilizzo di fondi comunitari nonché di quelli ordinari nazionali e regionali. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Sempre in tema di formazione del personale, va comunque evidenziato che la materia trova disciplina, oltre che nell'articolo in commento, anche nell'articolo. 26 del CCNL del 16.2.1999.

omissis

Articolo 21
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro


Gli enti, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL del 16.2.1999, adottano come proprio atto, un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

Il CCNL riporta in allegato, a titolo esemplificativo, uno Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali.

omissis

Articolo 22
Stipendio tabellare


L'articolo disciplina il trattamento economico del personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici, e stabilisce gli incrementi dello stipendio tabellare.

Le misure degli incrementi degli importi mensili lordi per tredici mensilità sono indicate nella tabella A, e devono essere corrisposte alle scadenze ivi previste.

A decorrere dal 1 gennaio 2003 l'indennità integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce "stipendio tabellare".

Gli importi annui tabellari, risultanti da tale conglobamento, sono indicati nella tabella B, e devono essere corrisposti alle scadenze ivi previste .

omissis

Articolo 23
Effetti dei nuovi stipendi


Le misure degli stipendi risultanti dal precedente articolo 22 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto.

Agli effetti del trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva di preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile (indennità in caso di morte del prestatore di lavoro), si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di anzianità la quota dello stipendio tabellare corrispondente al valore dell'indennità integrativa speciale viene valutata nella misura del 70%.

omissis

Articolo 24
Tredicesima mensilità


L'articolo modifica ed integra quanto disposto dall'articolo 29 CCNL 14.2.2001 in materia di tredicesima mensilità. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 15 e il 21 dicembre di ogni anno (in precedenza era prevista la corresponsione della tredicesima nel periodo ricompreso tra il 16 e il 18 di dicembre). Qualora, nel giorno stabilito, ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile spettante al lavoratore nel mese di dicembre.

La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

La tredicesima è dovuta in misura proporzionale al servizio prestato nell'anno. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali e di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico.

Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative vigenti.

omissis

Articolo 25
Integrazione alla disciplina sui fondi per i trattamenti accessori


L'articolo riconferma, con alcune modificazioni, la disciplina per i fondi per i trattamenti accessori del personale di cui all'articolo 31 del CCNL 16.2.1999, come modificato dall'articolo 4 del CCNL 14.3.2001.

Con l'occasione, si rammenta che il CCNL del comparto del personale degli enti pubblici non economici (comparto nel quale, lo si ripete, è ricompreso anche il personale dipendente degli Ordini professionali), e in modo particolare il CCNL 16.2.1999, prevedono che, ai fini dell'erogazione dei trattamenti accessori dello stesso personale (compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti e indennità), deve essere costituito presso ciascun Ente un apposito "Fondo unico per i trattamenti accessori".

A tal proposito, va evidenziato che l'individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo è demandata alla contrattazione integrativa da stipularsi tra le organizzazioni sindacali e ciascun Ente del comparto.

Considerata la possibile complessità di procedura per la costituzione del Fondo, atteso che le voci che concorrono alla costituzione dello stesso sono spesso costituite da rinvii a precedenti applicazioni di norme contrattuali, si fa presente che gli Ordini possono ricorrere, se ritenuto necessario, come previsto dalla legge (cfr art 46 D.Lgs. 165/2001 - All. 2) e dall'art 10 del CCNL 16.2.1999, alla collaborazione dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazione (ARAN), l'organismo tecnico che ha la rappresentanza legale di tutte le pubbliche amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale, e della cui assistenza tutte le pubbliche amministrazioni (compresi pertanto anche gli Ordini professionali) possono avvalersi anche ai fini della contrattazione integrativa.

omissis

Articolo 26
Istituzione e disciplina dell'indennità di ente


L'articolo istituisce l'indennità di ente, che ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa è corrisposta per dodici mensilità. L'indennità di ente è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di anzianità.

L'indennità di ente viene corrisposta come di seguito indicato:

con decorrenza 1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella C allegata al contratto in oggetto;
con decorrenza 1.1.2003, le misure di cui alla lettera a) sono incrementati degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella C ;
con la stessa decorrenza del 1.1.2003, l'importo dell'indennità di ente è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della medesima tabella C, i quali riassorbono anche le misure così come rideterminate ai sensi delle lettere a) e b).

Per il conseguimento dei valori del punto c), a copertura degli ulteriori incrementi evidenziati nella colonna 3 della tabella C, sono prelevate risorse dei fondi per i trattamenti accessori del personale.
L'indennità riassorbe le anticipazioni mensili della produttività, secondo la disciplina prevista nei contratti integrativi, le quali cessano peraltro di essere corrisposte.
All'atto della cessazione dal servizio del personale, la quota di indennità di ente prelevata dai fondi ritorna nella disponibilità dei fondi stessi.

omissis

Il nuovo CCNL riporta infine, in allegato, il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.


Pertanto, considerato che la maggior parte delle richieste pervenute riguardavano principalmente le retribuzioni e, vista la voluminosità del testo del C.C.N.L. in oggetto, si riporta in allegato (All. 1) solo un estratto riguardante gli Incrementi mensili della Retribuzione Tabellare e dell'Indennità di Ente con, in calce, il prospetto riepilogativo relativo al Totale Generale (Incrementi Tabellari + Indennità di Ente).

Contestualmente all'inoltro della presente circolare, verrà inserito il testo integrale del Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il Personale non dirigente del Comparto degli Enti Pubblici Non Economici, quadriennio normativo 1-1-2002/31-12-2005 e biennio economico 1-1-2002/31-12-2003 sul sito della Federazione all'indirizzo: www.fnovi.it.

In ogni modo il testo del C.C.N.L. in oggetto, nonché di tutti gli altri contratti del comparto che vengono richiamati ed a cui si rimanda, è agevolmente reperibile anche sul sito Internet www.aranagenzia.it.

Inoltre, qualora volessi metterTi direttamente in contatto con l'A.R.A.N., Ti riporto di seguito gli indirizzi, i recapiti telefonici e di fax nonché gli indirizzi di posta elettronica:

A.R.A.N.
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

00186 ROMA -- Via del Corso, 476
Centralino 06/324831

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Tel. 06/32483362
Fax 06/32483249
E-Mail: relazionisindacali@aranagenzia.it

SERVIZI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Tel. 06/32483262 - 234
Fax 06/32483212
E-Mail: entipubblici@aranagenzia.it


Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico D'Addario)


ALLEGATO (file MSWORD -DOC- dim 64 Kb)


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