Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani
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Normative Professionali - Sentenze e Pareri
a cura di Domenico D' Addario

ALLEGATO CIRCOLARE 15/2002

1) Igiene e sanità - Allevamento d'animali - Bovini - Ordine d'abbattimento per mero stato d'abbandono dei capi - Va sospeso.

Va sospesa l'ordinanza del Comune di Roma con cui è stato disposto l'abbattimento coattivo, presso il mattatoio comunale, di tutti i bovini situati all'interno di un terreno, motivato esclusivamente dal pericolo per l'incolumità pubblica derivante dallo stato di abbandono degli animali, e non da altre cause, in quanto la finalità perseguita con la detta ordinanza può essere attuata con misure alternative, quali l'ordine di ripristinare un'adeguata recinzione del terreno ovvero la custodia coattiva degli animali su altri terreni idoneamente recintati a spese degli aventi diritto sugli animali stessi.

(Tar Lazio, sez. II, 20/12/2001, n. 8002 - Tar., n. 11/2001, I, 3890, S.)



2) Stipendi, assegni e indennità - Dipendenti U.S.L. - Indennità trasporto materiali e strumenti - Spetta.

Il diritto di talune categorie di dipendenti delle Unità sanitarie locali a beneficiare dello speciale rimborso spese forfettario previsto dall'art. 16 L. 18 dicembre 1973 n. 836 discende dall'art. 43 comma 2 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 - sullo stato giuridico del personale delle UU.SS.LL. - che, con l'estendere a tale personale la disciplina in materia di missioni e relativo trattamento economico, vigente per gli impiegati civili dello Stato, comporta l'attribuzione ad esso anche della speciale indennità di trasporto materiali e strumenti.

(Tar. Sicilia-PA, sez. I, 26 settembre 2001, n. 1320-Tar., n. 11/2001, I, 3860, M.)



3) Stipendi, assegni e indennità - Dipendenti U.S.L. - Indennità trasporto strumenti - Dopo privatizzazione rapporto d'impiego - Spetta.

L'indennità di trasporto strumenti prevista dall'art. 5 L. 18 dicembre 1973 n. 836 spetta anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale delle Unità sanitarie locali, atteso che la stessa tende a ristorare il dipendente dall'onere connesso all'utilizzazione della propria autovettura per lo svolgimento di attività che, altrimenti, sarebbero poste in capo all'Amministrazione di appartenenza.

(Tar Campania-NA, sez. V, 24/09/2001, n.4302-Tar., n. 11/2001, I, 3785, M.)



4) Stipendi, assegni e indennità - Ferie non godute - Compenso sostitutivo - Spettanza - Limite.

Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente discende direttamente dal mancato godimento delle ferie stesse, a meno che l'evenienza non sia stata determinata dalla volontà del dipendente.

Cfr. Cons. Stato, V Sez. 30 marzo 1998 n. 374 e 30 giugno 1998 n. 985
(Tar Campania-NA, sez. V, 24/09/2001, n. 4303-Tar., n. 11/2001, I, 3785, M.)




5) 1) Stipendi, assegni e indennità - Ferie non godute - Compenso sostitutivo - Spettanza - Limiti.
2) Stipendi, assegni e indennità - Ferie non godute - Compenso sostitutivo - In caso di malattia - Spetta.


1- Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente discende, indipendentemente da una normativa espressa che preveda l'indennità, del mancato godimento delle stesse, salvo che l'Amministrazione non fornisca la prova che il mancato godimento è dipeso unicamente dalla volontà del lavoratore e non da esigenze di servizio.
2 - Il pubblico dipendente conserva durante il periodo di assenza dal servizio per malattia tutti i diritti e, conseguentemente, anche il diritto a godere del congedo ordinario retribuito nella misura stabilita dalla legge; pertanto, spetta al dipendente, nel detto periodo, il compenso sostitutivo per le ferie non godute.

1) Cfr. Cons. Stato, V Sez., 30 marzo 1998 n. 374
2) Cfr. TAR Lazio, I Sez., 26 ottobre 1999 n. 2415 e TAR Lecce 19 dicembre 1991 n. 850
(Tar Lazio, sez. II, 10 ottobre 2001, n. 8393-Tar., n.11/2001, I, 3654, M.)




6) Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Dipendenza da causa di servizio - Riconoscimento - Infortunio in itinere - Presupposti.

L'infortunio in itinere del pubblico dipendente va ascritto a causa di servizio anche in mancanza dell'autorizzazione della Pubblica amministrazione datrice di lavoro a risiedere in un Comune diverso da quello della sede di servizio, a condizione che tale infortunio occorra nel normale tragitto dalla sede d'ufficio all'abitazione, pure in difetto di un rischio specifico e aggravato che assume rilevanza solo quando l'infortunio sia imputabile ad un comportamento gravemente colposo dell'interessato.

Cfr. Cons. Stato, V Sez. 26 giugno 1996 n. 798 e, VI Sez. 11 luglio 2000 n. 3883.
(Tar Lazio, sez. III, 4 ottobre 2001, n. 8091-Tar. N. 11/2001, I, 3648, M)




7) Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Dipendenza da causa di servizio - Riconoscimento - Procedimento - Pareri organi sanitari - Sindacato giurisdizionale - Limiti.

I pareri degli organi sanitari in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal pubblico dipendente, costituendo apprezzamento tecnico-discrezionale, non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità se non quando manchi la motivazione o in caso di irragionevolezza manifesta ovvero in caso di mancata considerazione di circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione finale.

(Tar Lazio, sez. 1 bis, 16 ottobre 2001, n. 8516-Tar. N. 11/2001, I, 3665, M.)



8) Stipendi, assegni e indennità - Sicilia - Dipendenti società ex art. 2 L. reg. n. 54 del 1981 - Utilizzazione presso la Regione, Enti regionali o società a totale partecipazione regionale - Retribuzione o somme integrative - Corresponsione - Competenza - Individuazione.

Ai sensi dell'art. 3 L. reg. sic. 1 agosto 1990 n. 18 - secondo cui per l'utilizzazione, da parte della Regione, di Enti regionali o di società a totale partecipazione regionale, di personale dipendente dalla società di cui all'art. 2 L. reg. sic. 11 aprile 1981 n. 54, nessun onere può essere richiesto ai soggetti utilizzatori - tale divieto si indirizza al rapporto tra Ente utilizzatore e società e non tra il primo e il lavoratore; pertanto, debitamente questo può pretendere la retribuzione dalla società di appartenenza e la corresponsione di somme, poste al di fuori del rapporto retributivo, ma volte a reintegrarlo per le maggiori spese sostenute per svolgere le proprie funzioni all'interno del rapporto contrattuale di lavoro, dall'Ente che lo utilizza.

(Tar. Sicilia-CT, sez. II, 18/09/2001, n. 1681-Tar., n. 11/2001, I, 3873, M.)



9) 1 - Competenza e giurisdizione - Servizio sanitario nazionale - Cure omeopatiche - Esenzione dalle spese - Controversie - Art. 33 D.L.vo n. 80 del 1998 - Giurisdizione amministrativa esclusiva.
2 - Servizio sanitario nazionale - Prestazioni - Cure omeopatiche - Esclusione - Art. 8 comma 10 lett. a) e b) L. n. 537 del 1993


1 - Ai sensi dell'art. 33 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'esenzione dalle spese omeopatiche sostenute dal ricorrente.
2 - I prodotti omeopatici non rientrano nell'ambito dei farmaci di cui alle lett. a) e b) dell'art. 8 comma 10 L. 24 dicembre 1993 n. 537 in quanto privi delle caratteristiche dell'essenzialità e/o della rilevanza dell'interesse terapeutico e non sono quindi erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

(Tar Marche, 19 settembre 2001, n. 998-Tar., n. 11/2001, I, 3747, M.)



10) Provvedimento disciplinare - Destituzione - Per condanna penale definitiva - Motivazione - Riferimento agli accertamenti condotti in sede penale - Sufficienza.

La sanzione disciplinare della destituzione di un pubblico dipendente, se disposta al termine del giudizio penale conclusosi con condanna definitiva, è sufficientemente motivata con riferimento all'accertamento compiuto dal giudice, sul quale la Commissione di disciplina non ha possibilità di esprimere valutazioni che mettano in dubbio quanto definitivamente accertato.

Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 4 aprile 2000 n. 1949.
(Tar Puglia-LE, sez. II, 20/09/2001, n. 5427-Tar., n. 11/2001, I, 3812, M.)




11) 1- Procedimento disciplinare - Rapporti col procedimento penale - Dopo nuovo Cod. proc. Pen. - Sospensione procedimento disciplinare - Ammissibilità.
2 - Sospensione dall'impiego - Sospensione cautelare - Natura - Indipendenza dal procedimento disciplinare.
3 - Procedimento disciplinare - Rapporti col procedimento penale - Autonomia - Conseguenza - Utilizzo risultanze penali - Possibilità.


1 - Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, il carattere non più obbligatorio, ma soltanto facoltativo, della pregiudiziale penale consente ugualmente all'Amministrazione di soprassedere all'avvio del procedimento disciplinare ovvero di sospendere il procedimento già in corso allorché, per i medesimi fatti addebitati al dipendente, sia stata iniziata l'azione penale a carico dello stesso.
2 - La sospensione precauzionale dal servizio non è altro che una mera misura cautelare, la quale non riveste natura disciplinare in quanto prescinde da qualsiasi accertamento della responsabilità dell'inquisito e non implica, quindi, alcun giudizio, neppure approssimativo e provvisorio, circa la colpevolezza dell'interessato.
3 - Il principio di autonomia che permea l'accertamento e la valutazione, in sede disciplinare, dei fatti contestati in sede penale, non preclude all'Amministrazione di utilizzare le risultanze acquisite dal giudice penale quali elementi fattuali della fattispecie comportamentale, idonei a supportare un giudizio di responsabilità dell'inquisito a fini disciplinari; peraltro, nello svolgimento di tale attività istruttoria l'Autorità procedente gode di un ampio margine di apprezzamento discrezionale, che non può essere sindacato dal giudice amministrativo se non sotto il profilo del travisamento dei fatti assunti a presupposto della determinazione adottata.

(Tar. Lazio, sez. II, 2 ottobre 2001, n. 8011-Tar., n. 11/2001, I, 3643, M.)



12) 1- Sospensione dall'impiego - Sospensione cautelare - In assenza di procedimento disciplinare - Legittimità.
2 - Procedimento disciplinare - Termini - Conclusione del procedimento - Art. 9 comma 2 L. n. 19 del 1990 - In caso di sentenza penale patteggiata - Inapplicabilità.
3 - Procedimento disciplinare - Rapporti col procedimento penale - Effetti - Utilizzo risultanze in sede penale - Ammissibilità.


1 - La sospensione cautelare dal servizio ben può essere adottata al di fuori e in assenza di un tipico procedimento disciplinare formalmente iniziato, non essendo essa altro che una mera misura cautelare non avente natura disciplinare, in quanto prescinde da un qualsiasi accertamento della responsabilità dell'inquisito e non implicando quindi alcun giudizio, neppure approssimativo e provvisorio, circa la colpevolezza dell'interessato.
2 - Nel caso in cui il procedimento penale instaurato nei confronti di un dipendente si sia concluso con sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 e segg. Cod. proc. pen., per la conclusione del coevo procedimento disciplinare non può applicarsi il termine introdotto dall'art. 9 comma 2 L. 7 febbraio 1990 n. 19, bensì la disciplina generale posta dal T.U. 10 gennaio 1957 n. 3.
3 - Il principio di autonomia che permea l'accertamento e la valutazione, in sede disciplinare, dei fatti contestati in sede penale, non preclude all'Amministrazione di utilizzare le risultanze acquisite dal giudice penale quali elementi fattuali della fattispecie comportamentale, idonei a supportare un giudizio di responsabilità dell'inquisito a fini disciplinari: pertanto, nello svolgimento di tale attività istruttoria, l'Autorità procedente gode di un ampio margine di apprezzamento discrezionale, che non può essere sindacato dal giudice amministrativo, se non sotto il profilo del travisamento dei fatti assunti a presupposto della determinazione adottata.

(Tar Lazio, sez. II, 2 ottobre 2001, n. 8013-Tar., n. 11/2001, I, 3644, M.)





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