Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani
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Normative Professionali

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE ESTETICHE DELLE TARGHE, INSEGNE E INSERZIONI PER LA PUBBLICITA' SANITARIA

DECRETO 16 settembre 1994, n. 657

(Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 1994)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista le legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;
Visto l'art. 2, comma 3, della predetta legge che dispone che il Ministero della Sanità, con apposito regolamento, disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità concernente l'esecizio delle professioni e arti sanitarie e per la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori soggetti alle autorizzazioni di legge:
Considerato che le autorizzazioni alla pubblicità per le case di cura private e per i gabinetti ed ambulatori devono essere rilasciate dalla regione sentite le federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti;
Considerato che per alcune categorie non risultano costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali;
Ritenuta l'esigenza di prevedere che le regioni, in tali casi, sentano l'ordine o il collegio della provincia in cui è ubicata la struttura sanitaria;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le professioni e arti ausiliarie;
Sentito il Consiglio superiore di Sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994 e del 27 luglio 1994;
Vista la nota datata 15 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell'art. 17 comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;


ADOTTA
il seguente regolamento:


Art. 1.
Finalità


1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.
2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.


Art. 2.
Targhe

1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art. 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 12;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione (o da altro Ente autorizzato dalla Regione);
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonchè i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente.
3. Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonchè i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.
4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.


Art. 3.
Insegne

1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100 x cm 200);
b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;
c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione (o da altro Ente autorizzato dalla Regione);
d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.


Art. 4.
Inserzioni


1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10);
b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;
c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell'inserzione medesima;
d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso;
e) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l'indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura o le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell'attività oltre che di informazione.
3. Le inserzioni attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione (*), debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm 8 in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonchè di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione regionale (o dall'Ente autorizzato dalla Regione).


Art. 5.
Cartelli segnaletici


1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.


Art. 6.
Autorizzazioni


1. Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, è autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati.


Art. 7.
Norma transitoria


1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 settembre 1994
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla corte dei conti il 22 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 316



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NOTE
AVVERTENZA:


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n; 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 175/1992 è il seguente: "3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, nonchè la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'art. 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonchè, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

(*) Così come modificato dalla L. 42/99 e dalla L. 362/99.







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