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Circolare FNOVI n. 7/2007
Pet corner e deontologia
La Federazione ha diramato una circolare per riscontrare le numerose richieste di chiarimenti pervenute in ordine al rapporto esistente tra l’attività di vendita di prodotti attinenti alla peculiarità delle prestazioni veterinarie offerte, nota come pet corner, e la novellata formulazione del Codice Deontologico.
Dubbi interpretativi erano infatti derivati dalla mancanza di una norma come l’art. 52 del vecchio Codice Deontologico.
Chiarito quindi il principio per cui, ai sensi del novellato Codice Deontologico (art. 42) “è vietato svolgere altre attività se a causa di ciò può risultare compromessa, perché limitata e influenzata, l’indipendenza intellettuale del veterinario nell’espletamento della propria attività professionale” si fornisce una definizione del per corner quale “spazio circoscritto all’interno di una struttura veterinaria dedicato alla dispensazione, ai propri clienti, di prodotti di supporto all’attività sanitaria, come articoli di parafarmaco, diete alimentari e attrezzature connesse alla salute animale”.
È stato ribadito che: “la necessità di dispensazione di tali prodotti può derivare dalla convenienza ad arricchire il rapporto clinico tra veterinario, cliente ed animale, concretizzandosi detta attività in un perfezionamento della prestazione sanitaria che si accresce della cessione di prodotti connessi alla salute animale. È quindi un servizio accessorio a quello strettamente professionale offerto dal veterinario alla propria clientela e consistente nella cessione di beni inerenti la salute animale”.
Nel testo della circolare si legge inoltre che “dal punto di vista deontologico, quindi, nulla osta all’attivazione del pet corner nelle strutture veterinarie, ma la circostanza non potrà in alcun modo essere pubblicizzata essendo un completamento del servizio e non una caratteristica del servizio nel senso espresso dal decreto Bersani; né i prodotti potranno essere esposti essendo “l’esposizione” al pubblico circostanza prettamente caratterizzante una attività commerciale”.
La FNOVI ha chiarito infine che qualora “risultasse inevitabile per i medici veterinari cambiare radicalmente l’approccio a questa attività tanto da doverla trasformare da “accessoria”, nel senso finora illustrato, ad “autonoma attività di natura commerciale”, allora non sarebbe in questo caso legittimo continuare a parlare di pet corner”.
La circolare è pubblicata di seguito.
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Roma 28 giugno 2007
Prot. n. 3031/2007/F/cb
Circolare n. 7/2007
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari
L O R O S E D I
OGGETTO: Pet corner e deontologia – Considerazioni
La Federazione è stata recentemente raggiunta da numerose richieste di chiarimenti in ordine
al rapporto esistente tra l’attività di vendita di prodotti attinenti alla peculiarità delle prestazioni
veterinarie offerte, nota come pet corner, e la novellata formulazione del Codice Deontologico.
La scelta operata di non ripetere i contenuti dell’art. 52 (1) della precedente versione del Codice
Deontologico è discesa dalla volontà di non prevedere divieti specifici, con conseguente rischio di
non accennare a tutte le ipotesi verificabili e, in luogo di eccessive puntualizzazioni, si è preferito
delineare norme di più ampio respiro.
Da quanto espresso è derivata la formulazione rinvenibile nel Codice Deontologico novellato
ove, all’art. 42 (Cointeressenza), si legge: “Il Medico Veterinario svolge attività professionale
prevalentemente intellettuale. Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà
intellettuale del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico”.
Così premessa la cornice di natura deontologica che regola il fondamentale principio per cui è
vietato svolgere altre attività se a causa di ciò può risultare compromessa, perché limitata e
influenzata, l’indipendenza intellettuale del veterinario nell’espletamento della propria attività
professionale, risulta agevole osservare che il per corner altro non può essere che uno spazio
circoscritto all’interno di una struttura veterinaria dedicato alla dispensazione, ai propri clienti, di
prodotti di supporto all’attività sanitaria, come articoli di parafarmaco, diete alimentari e attrezzature
connesse alla salute animale.
La necessità di dispensazione di tali prodotti può derivare dalla convenienza ad arricchire il
rapporto clinico tra veterinario, cliente ed animale, concretizzandosi detta attività in un
perfezionamento della prestazione sanitaria che si accresce della cessione di prodotti connessi alla
salute animale. È quindi un servizio accessorio a quello strettamente professionale offerto dal
veterinario alla propria clientela e consistente nella cessione di beni inerenti la salute animale.
L’accessorietà di questa attività trova conferma anche nella posizione assunta in argomento
dal Ministero delle Finanze che, dopo l’emanazione del Decreto sul farmaco n. 306 del 16 maggio
2001 - in virtù del quale risultava evidente che la cessione di un medicinale era assolutamente
accessoria e dipendente dalla prestazione professionale - ha ritenuto che anche il pet corner si
configurasse come attività accessoria e dipendente dalla prestazione professionale ai sensi dell'art. 12
del DPR. 633/1972 (principio di accessorietà) (2).
Dal punto di vista deontologico, quindi, nulla osta all’attivazione del pet corner nelle strutture
veterinarie, ma la circostanza non potrà in alcun modo essere pubblicizzata essendo un completamento
del servizio e non una caratteristica del servizio nel senso espresso dal decreto Bersani; né i prodotti
potranno essere esposti essendo “l’esposizione” al pubblico circostanza prettamente caratterizzante
una attività commerciale.
Con l’occasione si rammenta come la realizzazione del pet corner abbia frequentemente
incontrato notevoli difficoltà di tipo burocratico ed organizzativo, legate alle diverse interpretazioni
che i Comuni hanno adottato sull’applicabilità a questa attività delle regole dettate in materia di
commercio: a fronte di illuminate soluzioni amministrative (3), altri Comuni hanno richiesto il rispetto di
specifici adempimenti (ad esempio, cambio di destinazione d’uso dei locali, metratura minima, licenza
apposita per gli alimenti per animali, iscrizione alle Camere di Commercio, registratori di cassa ecc.).
Pertanto, se in nome del rispetto dei regolamenti comunali applicabili sul territorio, risultasse
inevitabile per i medici veterinari cambiare radicalmente l’approccio a questa attività tanto da doverla
trasformare da “accessoria”, nel senso finora illustrato, ad “autonoma attività di natura commerciale”,
allora non sarebbe in questo caso legittimo continuare a parlare di pet corner.
In questo ultimo caso, anzi, entrerebbero in gioco anche le regole dettate dall’accordo Stato-
Regioni sulle strutture sanitarie – come recepite dalle singole regioni – prima fra tutte quella che detta
la necessità che le strutture sanitarie non abbiano aree in comune con altro tipo di attività.
La Federazione anche in questa occasione ribadisce che vigilerà affinché l’attività dei propri
iscritti non si trasformi da attività clinico-professionale in un’attività di tipo prettamente commerciale.
Restando a disposizione, si coglie l’occasione per salutare con stima e cordialità.
IL PRESIDENTE
(Dott. Gaetano Penocchio)
NOTE:
(1) Art. 52 - E' altresì vietata qualunque forma, palese o larvata di cointeressenza tra medico veterinario ed industrie o aziende
sanitarie o affini, nonché tra medico veterinario ed altre categorie di sanitari esercenti attività commerciali.
Il medico veterinario non deve partecipare ad imprese industriali, commerciali o di altra natura, che possano limitare la sua
indipendenza professionale.
Il medico veterinario può cedere ai propri clienti prodotti attinenti alla salute ed al benessere degli animali in cura. Detta
attività va comunque svolta in forma diretta e non può essere pubblicizzata. È vietata l'esposizione di prodotti.
(2) Una prestazione di servizio, o una consegna di beni, quando è accessoria ad un’altra cessione, o ad un’altra prestazione,
sostanzialmente concorre alla formazione della stessa base imponibile; quella accessoria, che è meno importante, perde la
propria autonomia e viene assorbita nell’operazione principale: quindi non solo rientra nello stesso imponibile, ma attrae la
stessa aliquota.
(3) Si ricorderà che il Comune di Bologna, con una delibera del 2-5-2001 dell'Ufficio Economia e Relazioni Internazionali,
ritenne che negli ambulatori e nelle cliniche veterinarie fosse consentita un'attività di vendita svolta in modo occasionale e
marginale rispetto alla prestazione professionale che qualificava queste strutture, e ciò nell'ambito della stessa autorizzazione
relativa all'ambulatorio o alla clinica veterinaria: il Comune di Bologna emanò un regolamento in materia con le seguenti
norme: 1. di consentire, previa comunicazione all'Azienda USL - Servizio veterinario, la vendita nelle strutture veterinarie di
prodotti di supporto all'attività sanitaria, quali diete alimentari, articoli parafarmaceutici ed attrezzature connesse alla salute
degli animali; 2. che la dispensazione di tali prodotti dovesse avvenire unicamente all'interno del rapporto tra veterinario,
cliente e animale, dovesse essere limitata ai prodotti connessi alla salute animale e dovesse avvenire nel rispetto della
deontologia professionale; 3. che la predisposizione dello spazio vendita non dpvesse compromettere lo spazio adeguato per
lo svolgimento dell'attività professionale; 4. che lo spazio vendita non dovesse essere pubblicizzato in alcun modo all'esterno
della struttura veterinarie in ottemperanza alla normativa sulla pubblicità sanitaria di cui alla L. 175/92 2 successive
integrazioni e modifiche.
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