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Roma   20 novembre 2006


Prot. n. 3748/2006/F/gp
Circolare n. 22/2006

AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI

L O R O S E D I

p.c.
Ai Componenti del Comitato Centrale

Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I


OGGETTO:
Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n. 193 – Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.



Come è a tutti noto la Federazione in data 28 settembre u.s., con nota prot. n. 3135/2006/F/mgt, ha trasmesso al Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare osservazioni sui punti meritevoli di un chiarimento o di una rivalutazione in funzione di rendere il testo del decreto più facilmente applicabile e più attento alle esigenze pratiche espresse dal settore.

In particolare segnalava la necessità di interventi organici sul testo del Decreto in oggetto finalizzati a rendere la normativa aderente alla realtà operativa ed a facilitare un esercizio qualificato e responsabile della professione veterinaria.

Lo scorso 7 novembre, in occasione pubblica, nel corso di un convegno promosso da ANMVI, in risposta alle istanze provenienti da più parti, presenti medici veterinari di ogni settore professionale, rappresentanti dell’industria e della distribuzione, il Direttore Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario – Dr.ssa Gaetana Ferri ha presentato le proposte del Ministero della Salute che potrebbero confluire in un decreto legislativo di modifica dell’attuale normativa.

1) Art. 76 – Prescrizione di medicinali veterinari - comma 3. La Dr.ssa Ferri ha chiarito che le prostaglandine non possono essere considerate sostanze ormonali, quindi saranno sottoposte ad un regime di dispensazione con ricetta semplice non ripetibile ed il loro utilizzo non deve rispondere alla registrazione speciale prevista dal D.Lgs 158/06 con obbligo di comunicazione all’ASL entro tre giorni dal trattamento.

2) Art 79 – Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti - comma 1. L’ipotesi è quella di eliminare l’obbligo di trascrivere il numero di lotto nel registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, in quanto può essere assolto conservando la prescrizione medico veterinaria, dove sono già riportate le indicazioni costituenti documentazione ufficiale previste dal suddetto articolo.

3) Art 81 – Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti. - comma 1. Per quanto attiene la responsabilità della scorta dei farmaci presso l’allevamento, l’ipotesi è quella di prevedere la individuazione di un solo medico veterinario responsabile. Per evitare conflitti di interesse, sarà necessario definire l’incompatibilità di questa figura con incarichi di dipendenza o collaborazione svolti per enti, strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti, mangimifici, ecc: - comma 2. L’ipotesi è quella di prevedere la possibilità di detenere quantitativi ridotti di antibatterici e chemioterapici da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi e di introdurre la previsione di una formazione specifica per veterinari ed allevatori sull’uso responsabile degli antibatterici al fine di controllare i fenomeni di antibiotico resistenza.

4) Art 77 – Termine di validità della ricetta. La ricetta medico veterinaria RTC conserva validità per 10 giorni lavorativi dalla data di emissione. La documentazione Registro dei trattamenti e tenuta scorte va conservata per 3 anni quando trattasi di animali da compagnia e per 5 anni quando trattasi di animali produttori di alimenti per l’uomo.

5) In riferimento all’Art. 87 – Campioni gratuiti, l’ipotesi è quella di prevedere la possibilità di distribuire come campioni gratuiti le confezioni a posologia più ridotta già presenti in commercio e limitare in termini quantitativi il numero di campioni che possono essere consegnati ai medici veterinari. Inoltre dovrà essere indicata la modalità di redigere il riassunto delle caratteristiche del prodotto, secondo le linee guida aggiornate, adottate in sede comunitaria.

6) Per quanto riguarda gli animali da affezione, l’ipotesi è quella di sopprimere il comma che prevede, per la prescrizione di ormoni e anabolizzanti, l’utilizzo del Modello di prescrizione medico veterinaria di cui all’ Allegato III.

La FNOVI nell’evidenziare che il Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n. 193 fino a diversa indicazione conserva tutta la sua validità esprime soddisfazione per le anticipazioni della Dr.ssa Ferri, si augura che le stesse possano essere presto trasferite in un provvedimento di modifica dell’attuale normativa ed auspica altresì che il confronto e la collaborazione con la Federazione abbia carattere di continuità.



IL PRESIDENTE
(Dott. Gaetano Penocchio)
 



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