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Roma 12 luglio 2006
Prot. n. 2039/2006/F/mgt
Circolare n. 13/2006
AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI
L O R O S E D I
p.c.
Ai Componenti del Comitato Centrale
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
L O R O S E D I
OGGETTO: Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – Osservazioni
Gentile Presidente,
con l’esprimere preoccupazione per le misure assunte dal Consiglio dei Ministri sul sistema delle libere professioni con l’emanazione del Decreto Legge meglio descritto in oggetto, è intenzione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani condividere alcune osservazioni in ordine agli effetti del D.L. sulle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la professione del Medico Veterinario nonché sulle statuizioni del Codice Deontologico.
Il provvedimento approvato (pubblicato sulla GU n. 153 del 4 luglio u.s.) è intervenuto su questioni per le quali la Veterinaria aveva, già da lungo tempo, aperto un confronto con tutte le parti politiche: l’emanazione del Decreto Legge, impedendo un serio dibattito parlamentare in argomento con il coinvolgimento delle categorie professionali interessate, ci obbliga a valutare le immediate ricadute sul ruolo di vigilanza affidato agli Ordini Professionali per il rispetto delle regole esistenti.
Per effetto del Decreto Legge n. 153/2006 – meglio noto come Decreto Bersani – ed in particolare dell’art. 2 (1) emerge la volontà del Governo di eliminare ogni restrizione in materia di:
• tariffe;
• pubblicità;
• possibilità di esercizio congiunto di più attività professionali da parte di società di persone o associazioni tra professionisti;
• conseguente necessità di adeguare a queste nuove regole le disposizioni deontologiche che risultassero di senso contrario;
Qualche considerazione meritano altresì le previsioni anti elusione.
1. Tariffe minime
(Prima) Per la nostra Categoria professionale non è presente alcuna disposizione legislativa o regolamentare in materia: la previsione delle tariffe minime è sostenuta dalle statuizioni delle assemblee degli iscritti agli Albi professionali di ciascun Ordine Provinciale ed ha valenza esclusivamente deontologica (artt. 60 e seguenti del Codice Deontologico).
(Dopo) Si ritiene opportuno suggerire che l’attività di controllo affidata agli Ordini in argomento tariffe subisca una sospensione e/o rinvio: appare questa al momento l’inevitabile ricaduta del decreto Bersani sui procedimenti disciplinari avviati per questa tipologia di violazioni ed attualmente in corso. Quanto enunciato trova giustificazione anche nella considerazione che il decreto legge – l’atto normativo adottato in questa occasione dal Governo – ha una validità limitata nel tempo, per cui nel caso non fosse convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua emanazione decadrebbe automaticamente, perdendo efficacia ex tunc, ossia fin dall’inizio, come se non fosse mai esistito.
Con riferimento invece all’attività degli Ordini in materia di opinamento di parcelle si ritiene che non conoscendosi - al momento - la reale portata abrogativa del Decreto Bersani, si potrà continuare legittimamente a pronunciarsi in argomento facendo riferimento alle tariffe approvate con gli atti deliberativi dell’assemblea dei propri iscritti.
2. Pubblicità
(Prima) Per i professionisti dell’area sanitaria sono tuttora in vigore – e non ci risulta siano state abrogate – la Legge n. 175/1992 ed il Decreto n. 657 del 16 settembre 1994 (e successive modificazioni ed integrazioni.
(Dopo) Con il proprio Regolamento sulla pubblicità sanitaria così come con gli artt. 54 e seguenti del Codice Deontologico, la FNOVI ha sempre sostenuto che la pubblicità è uno strumento di informazione fondamentale per i consumatori e si ribadisce la necessità che la stessa non risulti ingannevole. Potrà accettarsi un confronto sulla necessità/opportunità di prevedere restrizioni poste dai codici deontologici rispetto al contenuto dell’informazione pubblicitaria quando si tratti di elementi quali i prezzi, le caratteristiche della prestazioni ed i risultati, ma la FNOVI ritiene che gli Ordini dovranno continuare a vigilare nella consapevolezza che la pubblicità ingannevole non è solo quella che fornisce informazioni oggettivamente non veritiere, ma anche quella lacunosa, ambigua o che riveli una sproporzione tra affermazioni suggestive e realtà dei fatti, tra perentorie promesse e impossibilità di mantenerle nei termini pubblicizzati.
Anche a questo proposito non possono che richiamarsi le considerazioni innanzi esposte e si valuta opportuno attendere di conoscere l’evoluzione del Decreto Bersani stante la validità provvisoria dello stesso.
2. Servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti
(Prima) Rispetto all’esercizio in forma societaria delle attività professionali, in Italia si è già registrata una prima evoluzione normativa volta a consentire una maggiore flessibilità nella definizione di assetti organizzativi. Con la Legge 7 agosto 1997, n. 266 è stato abrogato il divieto di società tra professionisti; per le professioni tecniche il DPR n. 544/1999 ha disciplinato sia le società tra professionisti (in forma di società di persone e cooperative costituite da professionisti iscritti agli albi) che le società di ingegneria, consentendo a queste ultime la forma di società di capitali. Il decreto n. 96 del 2001 ha altresì consentito la costituzione di società in nome collettivo tra avvocati. Nulla è mai stato emanato per l’esercizio delle professioni sanitarie.
(Dopo) La FNOVI ha ripetutamente sostenuto che non è contraria ad una regolamentazione dell’offerta di un servizio professionale di natura sanitaria a mezzo di società di persone, ma sottolinea la necessità di non pregiudicare l’autonomia di giudizio dei professionisti interessati (2) ed il loro rispetto dei valori professionali. In tutti gli scritti prodotti in argomento è stata sempre ribadita la necessità che di garantire che la professione di medico veterinario venga svolta nel rispetto del principio dell’intuitus personae e dell’imputazione, al soggetto fisico, iscritto negli appositi Albi, dell’attività e della responsabilità professionale nel rapporto con la clientela.
Si ritiene comunque che al momento non si debbano registrare riflessi sulle statuizioni di cui all’art. 44 del Codice Deontologico il quale mantiene inalterata la sua portata normativa.
4. Adeguamento delle disposizioni di natura deontologica
Con riferimento infine alla previsione di dover aggiornare le norme del Codice Deontologico laddove dovessero risultare incompatibili con i contenuti espressi nel decreto Bersani, si coglie l’occasione per informare che il nuovo Comitato Centrale della Federazione aveva già manifestato l’opportunità di rivedere le proprie statuizioni con l’intento di conciliare le nuove esigenze con la normativa esistente e la necessità di un corretto rapporto con il pubblico.
Norme anti elusione
Un accenno necessita, infine, anche la previsione di cui all’art. 35 (3) , comma 12 del Decreto Bersani che introduce l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti di onorari in favore degli esercenti le professioni intellettuali (pagamento delle parcelle a mezzo assegno e/o utilizzo di carte di credito e altro).
La regola introdotta è del tutto originale e non si ricordano precedenti in materia: pur consapevoli delle enormi difficoltà che si registreranno a questo proposito non possiamo che ritenere opportuno l’immediato adeguamento di tutti alle nuove regole imposte dal Governo. Con l'occasione si sottolinea che questi aspetti della normativa, riguardante le modalità di pagamento dei servizi professionali, sono valutati complessi, onerosi e di difficile applicazione. La Federazione si adopererà affinché, nei tempi necessari alla conversione in legge del Decreto, vengano apportati gli opportuni miglioramenti.
La FNOVI ha ben chiaro il ruolo della Veterinaria e conosce le proprie peculiari ed importanti attribuzioni a tutela di esigenze di interesse generale: non vi è volontà a sottrarsi ad una rivisitazione delle regole, ma non vi sarà mai una rinuncia alla testimonianza che gli organismi ordinistici sono uno strumento di tutela prima dei cittadini che delle professioni.
Restando a disposizione per quanto altro dovesse occorrere, riservando di tornare in argomento per riferire gli sviluppi che si registreranno in futuro, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Dott. Gaetano Penocchio)
NOTE AL TESTO
(1.)
Il testo in vigore dal: 4-7-2006 - Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali.
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiun-gimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto e il prezzo delle prestazioni;
c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o asso-ciazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria perso-nale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario na-zionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tu-tela degli utenti.
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
(2) A questo proposito si dibatte se sia possibile prevedere, per non recare pregiudizio all’autonomia del professionista, la partecipazione di soci di capitale in misura limitata, prevedendo che la maggioranza del capitale sociale e dei dirit-ti di voto sia detenuta da professionisti che operano all’interno della società.
(3) Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell’elusione fiscale12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».
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