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Roma   30 maggio 2006


Prot. n. 1520/2006/F/mgt
Circolare n. 7/2006

AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI

AI MEMBRI
DEL COMITATO CENTRALE

AI MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI


L O R O S E D I




OGGETTO:Anagrafe tributaria – Anagrafe delle prestazioni – Anagrafe degli stranieri – Adempimenti a carico degli Ordini



Gentile Presidente,

la scrivente Federazione, confidando di poter fornire informazioni utili in merito ad alcuni adempimenti previsti a carico agli Ordini Provinciali, quali enti pubblici tenuti a comunicazioni strettamente connesse alla gestione degli Albi professionali, nonché all’organizzazione amministrativa dei propri Uffici e del proprio personale amministrativo – ove esistente – illustra quanto segue.

Anagrafe Tributaria
Riscontrando le richieste di chiarimenti pervenute a seguito della emanazione della Circolare n. 5/2006 (prot. 1133/2006/F/av), si ritiene opportuno fornire la definizione di anagrafe tributaria e cioè: centro deputato alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla fiscalità delle persone fisiche, delle società, degli enti, cui l'Agenzia delle Entrate attribuisce un codice identificativo(codice fiscale, partita iva) (1).
Con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (che ha emanato diverse disposizioni riguardanti l’anagrafe tributaria ed il codice fiscale) è stata introdotta la disciplina degli obblighi dei contribuenti individuandosi – tra gli altri, ma per la parte che a noi interessa – il seguente adempimento pratico: “Gli Ordini professionali, enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi che verranno indicati con decreto del Ministro delle Finanze, devono comunicare all’anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni”.
Con successivi decreti sono stati specificatamente individuati gli Ordini professionali tenuti a detto adempimento – tra i quali appunto gli Ordini dei veterinari – e, in epoca successiva, il DM 17 settembre 1999, pubblicato in G.U. n. 235 del 6 ottobre 1999, ha stabilito che le comunicazioni ai sensi della normativa vigente dovessero essere trasmesse unicamente mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti.
Con puntuali provvedimenti a firma del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate sono stati poi indicati i termini per la trasmissione di dette comunicazioni e, nel più recente di questi (il provvedimento 10 marzo 2005 – G.U. n. 66 del 21 marzo 2005), si legge quanto già comunicato nella precedente Circolare FNOVI, e cioè che: “Il termine per la trasmissione telematica di detti dati, relativo all’anno 2004 è stato fissato al 31 luglio 2005. A partire dal 2006, le comunicazioni relative all’anno solare precedente sono effettuate entro il 30 aprile. Le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica“.
I soggetti tenuti alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti; sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate (2), al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle specifiche tecniche.
La Federazione, prendendo atto delle segnalazioni pervenute da numerosi Ordini provinciali che hanno segnalato lo scarso livello di informatizzazione esistente presso le loro sedi, valutata l’opportunità di provvedere, anche se in ritardo, a quanto innanzi illustrato per non incorrere nella omessa comunicazione, per la quale si renderebbero applicabili le sanzioni amministrative previste dall’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 (3), n. 6053, ricorda che è possibile avvalersi degli intermediari di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e cioè: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Nella denegata ipotesi gli Ordini provinciali dovessero incontrare difficoltà nel reperire detti intermediari, la Federazione offre il proprio aiuto mettendo a disposizione i propri consulenti i quali potranno essere contattati secondo le modalità illustrate nell’Allegato A).

Anagrafe delle prestazioni
Con l’occasione si rammenta che a carico degli Ordini provinciali esiste l’obbligo di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi retribuiti autorizzati o conferiti ai propri dipendenti (sia da loro stessi che da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati) ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Gli Ordini devono anche comunicare gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni.
Le date da ricordare sono:
entro il 30 aprile, i soggetti pubblici o privati, che erogano compensi a dipendenti pubblici per incarichi, sono tenuti a comunicare all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi i compensi erogati nell’anno precedente.
entro il 30 giugno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente.
entro la stessa data le amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione nel semestre luglio – dicembre dell’anno precedente.
entro il 31 dicembre, le amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione nel semestre gennaio – giugno dell’anno in corso.
Con la finalità di raccogliere dette comunicazioni è stata istituita l’anagrafe delle prestazioni (4) e, anche in questo caso, detto adempimento è stato completamente informatizzato e la trasmissione telematica è l’unica modalità valida per effettuare quanto previsto. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha istituito un sito internet – al seguente l’indirizzo: www.anagrafeprestazioni.it – nel quale è rinvenibile una “guida all’adempimento”. Si accenna brevemente alla circostanza che per poter inviare le comunicazioni è necessario registrasi on line (tramite la sezione “registrazione”) individuando il “responsabile del procedimento” per l’anagrafe delle prestazioni ai sensi della legge 241/1990.
Si evidenzia che presupposto per le comunicazioni all’anagrafe delle prestazioni è la presenza all’Ordine di personale dipendente: se non ricorre questa ipotesi non esiste obbligo di comunicazione alcuna. Diversa è invece il caso degli Ordini che si avvalgono di personale dipendente ma che nell’anno precedente non hanno loro conferito o autorizzato ulteriori incarichi. In questo caso gli Ordini utilizzeranno la sezione specificatamente dedicata al ricorrere di questa circostanza e denominata “comunicazione negativa”.
La comunicazione è obbligatoria per gli Ordini che hanno affidato incarichi a collaboratori esterni o consulenti che non sono dipendenti pubblici: in questo caso si dovranno comunicare, semestralmente, i nominativi degli stessi, la ragione dell'incarico e l'ammontare dei compensi corrisposti (5).
All’indirizzo innanzi evidenziato sono rinvenibili numerose altre informazioni ed esiste una sezione, denominata FAQ (Frequently Asked Questions), nella quale è possibile rinvenire delucidazioni su quali – ad esempio – sono gli incarichi da comunicare, quali sono i soggetti tenuti a questa comunicazione ecc., ecc..
Come innanzi enunciato a proposito dell’anagrafe tributaria, nella denegata ipotesi gli Ordini provinciali dovessero incontrare difficoltà nell’ottemperare a quanto loro richiesto, la Federazione offre il proprio aiuto mettendo a disposizione i propri consulenti i quali potranno essere contattati secondo le modalità illustrate nell’Allegato B).
Anagrafe degli stranieri esercitanti la professione veterinari in Italia Concludendo la panoramica fin qui sviluppata degli adempimenti previsti a carico degli Ordini e strettamente connessi all’essere i responsabili della tenuta degli Albi professionali, si rammenta che gli Ordini ed i Collegi professionali devono comunicare al Ministero della Salute, Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie – Piazzale dell’Industria, 20 - 00144 Roma – entro il 31 dicembre di ogni anno, l’elenco dei cittadini stranieri iscritti ai propri Albi in deroga al possesso della cittadinanza italiana (6).

* * * * * *


Restando a disposizione per quanto altro dovesse occorrere, colgo l’occasione per inviare distinti saluti.






IL PRESIDENTE
(Dott. Gaetano Penocchio)

 


NOTE AL TESTO

1) L’origine è lontana: con la riforma tributaria avviata nel 1972 e con l’introduzione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, il contribuente è stato assoggettato a diversi adempimenti tra i quali alcuni di natura prettamente anagrafica. Tali adempimenti hanno una funzione strettamente strumentale nei confronti dei tributi e sono stati adottati per avere una precisa identificazione dei contribuenti al fine dell’applicazione dell’IVA.

2) Come illustrato nella Circolare FNOVI n. 5/2006, l’indirizzo del sito dell’Agenzia delle Entrate, dal quale è possibile scaricare gratuitamente i prodotti software e rinvenire le istruzioni utili all’installazione, è il seguente: www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Software/
Informazioni+da+Enti/Ordini+professionali/


3) Art. 13 – Sanzioni – 1. (. . . omissis . . ). Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7, dal terzo comma dell'articolo 16 e dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20 è punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire dieci milioni; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte

4) L’Anagrafe delle prestazioni è stata istituita dall’art. 24 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 – Disposizioni in materia di finanza pubblica

5) Nella categoria "collaboratori esterni" sono da ricomprendere esclusivamente i singoli cui, a diverso titolo, sono conferiti incarichi dalle Pubblica Amministrazione. Nella categoria “soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza” sono da ricomprendere, oltre evidentemente ai singoli, anche le società che svolgono incarichi o lavori di consulenza (da individuare sulla base dell'oggetto del contratto). Sono escluse le attività di tipo strumentale date in outsourcing.

6) Il Ministero della Salute con proprio circolare del 12 aprile 2000 ha fissato le regole procedurali che gli Ordini professionali devono seguire per il corretto adempimento degli obblighi ricadenti sui cittadini stranieri non comunitari per l’esercizio professionale e ciò in ottemperanza al D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.) ed al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 – Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258, S.O.)





ALLEGATI A e B

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