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Roma 25 maggio 2006
Prot. n. 1486/2006/F/mgt
Circolare n. 6/2006
AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI
AI MEMBRI
DEL COMITATO CENTRALE
AI MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
L O R O S E D I
OGGETTO: Anagrafe tributaria - Trasmissione da parte degli ordini professionali
e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi.
Gentile Presidente,
la scrivente Federazione, avendo recentemente riscontrato numerose richieste di
chiarimenti in riferimento all’argomento meglio descritto in oggetto, espone quanto segue.
L’opinamento delle parcelle è attività prevista in capo ai Consigli Direttivi degli Ordini
ai quali spetta il compito di verificare la correttezza formale delle parcelle. Per opinamento,
infatti, si intende la verifica della parcella professionale confrontata con il disciplinare
d’incarico, gli elaborati prodotti e le prestazioni svolte.
Merita rammentare che i Consigli Direttivi degli Ordini, nell’opinare le parcelle, non
possono entrare nel merito della prestazione stessa, vale a dire: se la prestazione è stata
eseguita correttamente o meno, se la prestazione è stata realmente eseguita o, se al contrario, la
prestazione professionale non è mai stata effettuata. Il Consiglio Direttivo, non avendo la
titolarità per eseguire tale indagine, basa la propria valutazione esclusivamente sulle
dichiarazioni fornite e firmate dal professionista il quale, pertanto, si assume integralmente la
responsabilità per la esatta rispondenza dei dati forniti al Consiglio Direttivo circa le
prestazioni effettuate e gli importi esposti.
È opportuno prevedere che il professionista presenti al Consiglio Direttivo dell’Ordine
una istanza in carta semplice in cui chiede di voler concedere il visto sulla parcella relativa alle
prestazioni professionali realizzate. A detta istanza devono allegarsi l’originale della parcella
su cui si chiede di ottenere la vidimazione, corredata con tutti gli elementi idonei ad
individuare il cliente (il proprietario o detentore dell’animale); una autodichiarazione o nota
esplicativa, debitamente sottoscritta (meglio se su carta intestata del medico veterinario), nella
quale rinvenire la descrizione del caso, l’illustrazione della diagnosi e della terapia applicata.
Si ritiene altresì opportuno allegare tutti i documenti/referti relativi all’incarico e, comunque,
tutta l’eventuale documentazione che il professionista ritenesse utile al chiarimento ed alla
caratterizzazione delle prestazioni effettuate.
Successivamente al ricevimento di cui sopra il Consiglio Direttivo dell’Ordine,
verificata la regolarità della documentazione, restituirà la parcella opinata al proprio iscritto
che ne abbia fatto richiesta, sempre che lo stesso sia in regola con il pagamento delle tasse
annuali e che, all’atto del ritiro della vidimazione e della documentazione, abbia versato la
tassa dovuta all’Ordine per l’opinamento delle parcelle: tassa il cui ammontare – così come
tutti i contributi necessari a garantire il buon funzionamento dell’Ordine – è stato stabilito ed
adottato1 dall’Ordine stesso.
L’art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 – Ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse attribuisce al
Consiglio dell’Ordine, fra gli altri, uno specifico potere tributario poiché conferisce allo stesso
la capacità di imporre, con facoltà di determinarne l’ammontare, “una tassa annuale, una
tassa per l'iscrizione nell'albo. . ”, prevedendo le modalità di riscossione e le sanzioni
derivanti dal mancato pagamento. Sempre riconducibile al citato potere tributario è la
previsione che compete altresì all’Ordine determinare l’ammontare di “. . una tassa per il
rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari”.
Dottrina e giurisprudenza hanno chiarito la natura di tassa2 dei contributi innanzi citati,
nel senso che essi si configurano come corrispettivo dei servizi resi dall’organo professionale
all’iscritto e consistenti, per quanto è al momento al nostro esame, nella verifica della
correttezza formale delle parcelle e nel consequenziale rilascio dell’opinamento, atto questo di
stretta rilevanza con l’interesse patrimoniale dell’iscritto.
Da quanto enunciato deriva che l’assolvimento dell’obbligo di versamento della tassa
di opinamento ha natura di condizione sospensiva ai fini dell’ottenimento di quanto richiesto
all’Ordine il quale può legittimamente rifiutarsi di rilasciare all’iscritto la parcella vistata se
questi non versi quanto dovuto.
Si segnala che esiste giurisprudenza in argomento3 che ha confermato che il mancato
pagamento della tassa di opinamento è in contrasto con il dovere di corrispondere i contributi
dovuti agli organi ordinistici, non realizzando detta condotta soltanto un inadempimento di
carattere monetario ma anche una specifica inosservanza, da parte dell’iscritto, dei
provvedimenti del Consiglio Direttivo dell’Ordine.
Restando a disposizione per quanto altro dovesse occorrere, colgo l’occasione per
inviare distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(Dott. Gaetano Penocchio)
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