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FNOVI NEWS
"Documento sul Veterinario Aziendale"
Il presente documento, dopo una lunga elaborazione, è stato presentato al Ministero della Salute nel corso di un incontro svoltosi in data 23 giugno 2006.
Con l’occasione si esprime soddisfazione per la convergenza manifestata sul documento dalle diverse componenti professionali della Veterinaria.
La FNOVI è convinta che l’istituzione della figura del veterinario aziendale rappresenti un anello indispensabile per configurare al meglio il sistema italiano di epidemiosorveglianza negli allevamenti zootecnici ed auspica un rapido iter legislativo.
Il Presidente
Dr. Gaetano Penocchio
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OGGETTO: Veterinario aziendale
(bozza di decreto licenziata dal CC della FNOVI)
Roma 19 giugno 2006
- Visto l’art. 1 del D.L.vo 27 maggio 2005, n. 117 che stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che devono essere applicate in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano, nonché in quella della loro introduzione da Paesi terzi;
- Visto l’art. 3 del D.L.vo 27 maggio 2005, n. 117 che istituisce un sistema di reti di sorveglianza al fine di assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali assicurando almeno che i prodotti di origine animale siano ottenuti solo da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore;
- Visto il Regolamento 852/04 che prevede per gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d’origine animale la tenuta di registrazioni, in particolare, riguardanti:
a) la natura e l’origine degli alimenti somministrati agli animali,
b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali con le relative date e i periodi di sospensione;
c) l’insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;
d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
e) e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.
- Considerato che l’art. 3 del D.L.vo 27 maggio 2005, n. 117, fatte salve le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantiti dai Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali per i fini di cui al comma 1 dell’art. 3 del D.L.vo 27 maggio 2005, n. 117, demanda ad un decreto del Ministro della Salute da adottarsi, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione degli obblighi relativi al sistema di reti di sorveglianza a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un Veterinario aziendale e che dall’attuazione di tale decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente decreto definisce:
1) il sistema di reti di sorveglianza previsto dall’art. 3 del D.L.vo 27 maggio 2005, n. 117 e, in modo particolare, le modalità operative, le misure da adottare in caso di accertamento di carenze, il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, nonché la periodicità della loro trasmissione da parte delle Regioni al Ministero della Salute;
2) gli obblighi a carico degli operatori alimentari e degli allevatori che possono avvalersi per la loro esecuzione, di un Veterinario aziendale;
3) i compiti e le responsabilità da attribuire al Veterinario aziendale di cui al precedente punto 2) ed i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all’attività da svolgere, attività dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica;
4) i Controlli Veterinari Ufficiali.
Art. 2
Definizioni
1) controlli veterinari ufficiali: controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali sulla salute degli animali volti ad accertare i rispetto delle disposizioni del presente decreto comprese quelle applicative eventualmente stabilite in sede comunitaria, nonché di tutte le misure di salvaguardia, anche nazionali, relative ai prodotti di origine animale, adottate in correlazione alle prescrizioni del presente decreto. I controlli ufficiali devono essere eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriate quali monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e analisi (Regolamento 882/04 art. 10) e i controlli sui prodotti di origine animale oggetto di scambio intracomunitario devono essere eseguiti in conformità al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; quando si constatano infrazioni alle norme di polizia sanitaria devono essere applicati i provvedimenti previsti nel medesimo decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
2) laboratori ufficiali: i laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dell’Istituto Superiore di Sanità deputati all’effettuazione delle analisi dei campioni prelevati dai Servizi Veterinari delle Aziende USL durante i controlli ufficiali
3) operatore alimentare: qualsiasi operatore del settore alimentare, ivi compresi gli allevatori, i produttori di mangimi, i trasformatori ed i distributori di alimenti;
4) veterinario aziendale: Medico Veterinario, libero professionista, consulente di dell’operatore alimentare;
5) rete di sorveglianza epidemiologica: sistema di reti di sorveglianza gestito dai Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, istituito per assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali o all’uomo, sia direttamente (zoonosi), sia mediante gli alimenti derivati dalle produzioni animali.
Art. 3
Caratteristiche delle reti di sorveglianza epidemiologica
Il sistema di reti di epidemiosorveglianza comprende:
- la valutazione e la registrazione di indicatori di malattia (esami di laboratorio, dati di fertilità, produttività, stato di salute, sintomi specifici ecc.) individuati anche al fine di consentire l’ottemperanza al Regolamento 852/04;
- l’applicazione dei principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo;
- un sistema di raccolta, registrazione e trasmissione dei dati epidemiologici;
- le modalità operative del sistema di reti di epidemiosorveglianza da porre in essere sono individuate stabilendo che: la responsabilità di registrare i dati è dell’operatore, il quale ha la possibilità di avvalersi del Veterinario aziendale. Sarà compito del Servizio Veterinario pubblico aggregare i dati e definire le mappe di rischio per i controlli ufficiali sugli operatori commerciali.
- Nel caso di accertamento di carenze nell’attuazione del sistema di epidemiosorveglianza vengono adottate le seguenti misure: richiamo dell’operatore commerciale per garantire la registrazione dei dati obbligatori.
- Le modalità di raccolta , durata di conservazione e periodicità di trasmissione da parte delle regioni al Ministero della Salute sono le seguenti:
Art. 4
Obblighi dell’operatore del settore alimentare
Fatte salve le attività di controllo ufficiale svolte dai Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, sugli alimenti di origine animale e sugli animali, in qualsiasi fase della catena alimentare, la responsabilità per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare.
E’ considerato obbligo primario dell’operatore garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e del patrimonio zootecnico; a tal fine gli operatori provvederanno all’applicazione dei principi del sistema dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo ed all’utilizzo di manuali di corretta prassi igienica e di buone pratiche.
Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d’origine animale devono tenere registrazioni in particolare riguardanti:
a) la natura e l’origine degli alimenti somministrati agli animali;
b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
c) l’insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origina animale;
d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.
Art. 5
Compiti, qualifica, responsabilità del Veterinario Aziendale
Il Veterinario aziendale è il consulente sanitario dell’operatore del settore alimentare e assiste l’operatore nel mantenere le registrazioni obbligatorie e nei rapporti con il Servizio Veterinario Pubblico delle Aziende Unità Sanitarie Locali. Il Veterinario aziendale cura lo stato sanitario dell’azienda applicando i principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo, e l’uso di prassi corrette in materia d’igiene anche a livello di allevamento e di aziende agricole. Il Veterinario aziendale è deputato a svolgere le seguenti funzioni:
1) predisposizione dei provvedimenti necessari ad assicurare all’operatore del settore alimentare un elevato stato igienico – sanitario degli animali ed il benessere animale;
2) formulazione di piani volontari aziendali per il controllo delle malattie ad alto impatto zooeconomico e per la riduzione dell’uso indiscriminato dei farmaci;
3) supporto all’operatore commerciale della tenuta delle registrazioni obbligatorie;
4) supporto all’operatore nella scelta delle misure necessarie a garantire la salubrità dell’alimentazione degli animali e degli alimenti prodotti;
5) concorso all’uso corretto dei farmaci veterinari e responsabilità dell’armadietto farmaceutico;
6) collaborazione con il servizio veterinario pubblico nella individuazione degli indicatori di malattia e nelle misure di prevenzione e controllo da adottare;
7) supporto all’operatore nelle gestione dell’identificazione degli animali, alla registrazione ed alla tracciabilità;
Per poter assumere l’incarico di Veterinario aziendale, oltre al possesso delle condizioni generali e legali per l’esercizio della libera professione, i Medici Veterinari non devono avere rapporti di interesse con i sistemi di produzione, devono aver conseguito un apposito attestato rilasciato a seguito del superamento di un corso autorizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani. Il suddetto corso deve garantire la formazione almeno nelle seguenti materie:
- applicazione delle procedure relative ad analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP);
- Buone Pratiche Veterinarie;
- obblighi degli operatori del settore alimentare per assicurare che la produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali;
- normativa europea, nazionale e regionale in materia.
Art. 6
Attività dei Servizi veterinari pubblici.
Le Regioni e le Province autonome per il tramite dei Servizi Veterinari provvedono ad attivare apposite strutture organizzative al fine di consentire a livello delle ASL, l’aggregazione e la elaborazione dei dati provenienti dalle reti di sorveglianza epidemiologica con la definizione di mappe di rischio sulla base delle quali programmare i controlli ufficiali.
In caso di mancata o errata registrazione e trasmissione dei dati obbligatori, i Servizi Veterinari provvedono all’adozione dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa nei confronti dell’operatore commerciale.
Art. 7
Norme finali.
Dall’attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
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