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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
LEGGE REGIONALE 14 Giugno 2007 , n. 14
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione
Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in
conformita' al parere motivato della commissione delle Comunita'
europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006).
(GU n. 35 del 15-9-2007 )
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 25 del 20 giugno 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Capo I
Adeguamento all'ordinamento comunitario
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai principi
di cui all'Art. 117 della Costituzione e in attuazione della legge
regionale 2 aprile 2004, n. 10 (disposizioni sulla partecipazione
della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari),
con la presente legge dispone l'attuazione degli articoli 4, 5 e 9
della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformita'
al parere motivato della commissione delle Comunita' europee C(2006)
2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE del consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Art. 2.
Adeguamento della normativa
1. La presente legge da' attuazione nel territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia alla direttiva 79/409/ CEE e alla direttiva
92/43/CEE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel
rispetto dei principi generali desumibili dalle medesime, nonche' dei
principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa
statale.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge e nei
regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali
successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di
competenza esclusiva e concorrente di cui all'Art. 117, commi 2 e 3,
della Costituzione.
3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in
luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di
entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.
Capo II
Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE
Art. 3.
Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale
1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le
attivita', gli interventi e le opere che possono compromettere la
salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonche' la
conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi
della direttiva 79/409/CEE.
2. In particolare, nelle ZPS sono vietati le attivita', le opere
e gli interventi di seguito indicati:
a) la realizzazione di nuovi impianti eolici nel raggio di
2.000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di
migrazione, individuati ai sensi della legge regionale 17 luglio
1996, n. 24 (norme in materia di specie cacciabili e periodi di
attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in
materia venatoria e di pesca di mestiere);
b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle
esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di
pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e
regionali, vigenti alla data di approvazione della presente legge, a
condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza
degli strumenti di pianificazione generali e di settore di
riferimento dell'intervento, prevedendo altresi' che il recupero
finale delle aree interessate dall'attivita' estrattiva sia
realizzato a fini naturalistici;
c) l'apertura di nuove discariche e di impianti di trattamento
e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento di quelli
esistenti;
d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali
tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, pozze di abbeverata,
fossi, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili,
piantate e boschetti; il divieto non si applica per le normali
operazioni di gestione e ordinaria manutenzione, ivi compresa la
periodica utilizzazione degli esemplari arborei e arbustivi; per
fossi, siepi, filari alberati, piantate e boschetti l'eliminazione
puo' essere effettuata qualora vengano attivate misure di
compensazione, previa valutazione di incidenza secondo le
disposizioni vigenti, e qualora l'intervento non comporti disturbo
significativo a specie animali prioritarie; non sono soggette al
divieto le attivita' rivolte al mantenimento e al recupero delle aree
a vegetazione aperta, nonche' ai prati e ai prati pascolo, effettuate
a qualsiasi titolo in zona montana, fatte salve le disposizioni della
legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse
forestali), concernenti la trasformazione del bosco;
e) l'organizzazione di manifestazioni motoristiche su percorsi
diversi da strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso
pubblico;
f) esercitare l'attivita' venatoria in data antecedente alla
terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli
ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da
traccia per il recupero degli animali feriti;
g) esercitare l'attivita' venatoria nel mese di gennaio, con
l'eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di
giovedi', sabato e domenica e della caccia di selezione agli
ungulati;
h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della
caccia di selezione agli ungulati;
i) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio a esclusione di
quelli realizzati con soggetti provenienti da allevamenti nazionali e
di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di
ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul
medesimo territorio;
j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca
(Lagopus muta) e moretta (Aythya fuligula);
k) l'uso di munizioni contenenti graniglia di piombo e di
acciaio nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e
salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.
3. I divieti come previsti e definiti dall'Art. 22, comma 1,
lettere b), c) e d), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17
(interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e
montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale,
caccia e pesca), non si applicano alla rete BA (Important Bird Areas
- zone importanti per l'avifauna) del Friuli-Venezia Giulia come
identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti
non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:
a) IBA047 - "Prealpi Carniche" relativamente all'area non
inclusa nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nella
ZPS IT3310001;
b) IBA048 - "Media Valle del Tagliamento";
c) IBA205 - "Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie"
relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle
Prealpi Giulie e nella ZPS IT332002;
d) IBA049 - "Cividalese ed Alta VaI Torre";
e) IBA206 - Valle del Torrente But".
4. Ai sensi dell'Art. 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il
territorio regionale e' fatto divieto di distruggere e danneggiare
deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare
deliberatamente uccelli selvatici.
5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonche' gli
interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono
consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione
del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La
manutenzione ordinaria sulle linee esistenti e' comunque ammessa.
6. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a
valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno
delle ZPS, e basata sull'analisi dei dati avifaunistici di
distribuzione e consistenza delle specie di cui all'Art. 4 della
direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.
Art. 4.
Misure di conservazione specifiche nelle ZPS
1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'Art. 4
della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie
presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie
ambientali:
a) ambienti aperti alpini;
b) ambienti forestali alpini;
c) ambienti misti mediterranei;
d) ambienti steppici;
e) colonie di uccelli marini;
f) zone umide;
g) ambienti fluviali;
h) ambienti agricoli;
i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori;
j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei
passeriformi e di altre specie ornitiche.
2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche
distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni
ZPS viene attribuita a una o piu' tipologie, in base alle sue
caratteristiche ecologiche. Il medesimo regolamento puo' disporre
eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a
quelle dell'Art. 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali
interessati e previo parere della competente commissione consiliare.
Il parere e' reso entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal
medesimo.
3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 e' disciplinata
l'attivita' di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonche'
lo svolgimento di gare e prove cinofile.
4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il
perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce,
salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di
rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto
di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di
acciaio, di cui all'Art. 3, comma 2, lettera k).
5. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 2 sono
finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di
ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la
conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del
suolo, degli ordinamenti colturali e delle normali pratiche agricole
e consentono le attivita' di utilizzo sostenibile delle risorse
naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere
esistenti. Il regolamento regionale di cui al comma 2 deve attenersi
all'iter logicodecisionale per la scelta del piano di gestione
conformemente agli indirizzi espressi nel decreto ministeriale
3 settembre 2002 (linee guida per la gestione dei siti natura 2000),
come richiamato dal decreto ministeriale 25 marzo 2005 (annullamento
della deliberazione 2 dicembre 1996 del comitato per le aree naturali
protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione
speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)).
Capo III
Attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE in conformita' al
parere motivato della commissione delle Comunita' europee C(2006)
2683 del 28 giugno 2006.
Art. 5.
D e r o g h e
1. Le deroghe di cui all'Art. 9 della direttiva 79/409/CEE sono
adottate per le seguenti finalita':
a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
b) tutela della sicurezza aerea;
c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai
boschi, alla pesca, alle acque;
d) protezione della flora e della fauna;
e) ricerca e insegnamento;
f) ripopolamento e reintroduzione, nonche' allevamento connesso
a tali operazioni;
g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati
uccelli in piccola quantita', in condizioni rigidamente controllate e
in modo selettivo.
2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale,
fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:
a) nelle ZPS;
b) nei parchi naturali regionali;
c) nelle riserve naturali regionali;
d) nelle oasi di protezione;
e) nelle zone di ripopolamento e cattura;
f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile
della Regione e nella foresta di Tarvisio.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'Art. 6 della legge
regionale 1° giugno 1993, n. 29 (disciplina dell'aucupio), relative
all'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo
scientifico.
Art. 6.
Contenuto e procedure delle deroghe
1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere
eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere
motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in
relazione alle finalita' di cui all'Art. 5, comma 1.
2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente
indicare:
a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;
b) l'attivita' autorizzata;
c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attivita'
medesima;
d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione
autorizzati;
e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;
f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale
di applicazione delle deroghe;
g) le forme di controllo dell'attivita' autorizzata, in
particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;
h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della
medesima.
3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende
faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del
prelievo in deroga, avviene d'intesa con la conferenza permanente dei
presidenti dei distretti venatori di cui all'Art. 23 della legge
regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (gestione ed esercizio
dell'attivita' venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia).
4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati su proposta delle
province e degli enti gestori dei parchi naturali regionali e delle
riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.
L'amministrazione regionale, qualora ne ravvisi la necessita', puo'
rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga per le finalita' di
cui all'Art. 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e).
5. I provvedimenti di deroga per finalita' di ricerca la cui
adozione e' richiesta da parte dei musei di storia naturale e degli
istituti scientifici delle universita' e del consiglio nazionale
delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione,
previa predisposizione di specifici progetti.
6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli
elementi di cui ai commi 1 e 2, nonche' l'individuazione del
responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto
di deroga.
7. L'amministrazione regionale verifica l'esistenza delle
condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i
provvedimenti di deroga, previo parere dell'istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS).
8. Le deroghe per le finalita' di cui all'Art. 5, comma 1,
lettere c), d), f) e g), non sono adottate per le specie o per le
popolazioni delle quali l'INFS abbia accertato uno stato di
conservazione insoddisfacente fatta salva l'attivita' di controllo
delle specie alloctone.
9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio
del provvedimento di deroga e' fissato in trenta giorni, fatta salva
la sospensione dei termini, nei casi previsti dall'Art. 7 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 7.
Abilitazione
1. L'esecuzione dell'attivita' oggetto di deroga e' affidata a
persone di comprovata capacita' tecnica.
2. Le attivita' di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta
di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte
da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine
di specifico corso di formazione organizzato dalle province. Gli
indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi sono approvati con
deliberazione della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 e' rilasciata per singole
specie ed e' valida su tutto il territorio regionale.
4. L'abilitazione non e' richiesta nel caso di deroghe adottate
per finalita' di ricerca e insegnamento. Per tutte le altre finalita'
di cui all'Art. 5, comma 1, l'abilitazione non e' richiesta per il
personale dipendente della Regione o degli enti locali incaricato
della vigilanza faunistico-venatoria.
5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute,
della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di
necessita' e urgenza, le attivita' di cattura e uccisione possono
essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al
comma 2.
6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'Art. 3 della
legge regionale n. 24/1996 l'abilitazione per le attivita' di cattura
e uccisione non e' richiesta alle persone in possesso di licenza per
l'esercizio venatorio.
7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'Art. 4,
comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), non e' richiesta alle persone che abbiano superato
l'esame di cui all'Art. 3, comma 3, della legge regionale n. 29/1993.
Art. 8.
Attuazione delle deroghe
1. Le persone autorizzate all'esecuzione delle attivita'
certificano il compimento delle stesse su una modulistica approvata
dalla Regione congiuntamente al provvedimento di deroga, che ne
indica le modalita' di compilazione.
2. Le quantita' di uccelli abbattuti e catturati sono
giornalmente verificate al fine di non eccedere il numero di capi
oggetto di deroga. Qualora tale verifica non sia possibile, il numero
di capi oggetto della deroga e' preventivamente ripartito tra le
persone autorizzate all'esecuzione dell'attivita' stessa.
Art. 9.
Sospensione e revoca delle deroghe
1. L'amministrazione regionale puo' sospendere l'attuazione della
deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di
compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie
oggetto di deroga.
2. L'amministrazione regionale puo' revocare il provvedimento di
deroga per il venir meno delle finalita' per le quali la deroga e'
stata adottata.
Art. 10.
Relazione informativa
1. Le province, i parchi naturali regionali e le riserve naturali
regionali entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alla Regione le
informazioni tecniche relative alle deroghe adottate sul proprio
territorio. Entro il medesimo termine i musei di storia naturale e
gli istituti scientifici delle universita' e del consiglio nazionale
delle ricerche comunicano alla Regione le informazioni tecniche per
la rendicontazione dell'attivita' autorizzata in deroga.
2. Ai sensi dell'Art. 19-bis della legge n. 157/1992, entro il 30
giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio
dei ministri, ai Ministri competenti e all'INFS una relazione
sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.
Art. 11.
E s t e n s i o n e
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per
l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla
normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle
specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il
rilascio delle deroghe di cui all'Art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della
fauna selvatiche).
Capo IV
Attuazione della direttiva 92/43/CEE
Art. 12.
Riperimetrazione della riserva naturale regionale della Val Alba
1. Al fine di dare compiuta attuazione all'ampliamento del SIC IT
3320009 "Zuc dal Bor" e alla conseguente costituzione della riserva
regionale naturale della Val Alba in comune di Moggio Udinese,
nonche' di adottare le necessarie misure di conservazione cosi' come
previsto dall'Art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357/1997 attuativo della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonche'
della flora e della fauna selvatiche, l'allegato 3-bis alla legge
regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e
riserve naturali regionali), relativo alla sperimetrazione
cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla
riserva naturale regionale della Val Alba di cui all'Art. 43-bis,
comma 2, della medesima legge, come inserito dall'Art. 21, comma 3,
della legge regionale n. 17/2006, e' sostituito dall'allegato A alla
presente legge.
Capo V
Sanzioni e norme finali
Art. 13.
S a n z i o n i
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento
di deroga di cui all'Art. 6 non sanzionate o non riconducibili alle
fattispecie di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di
violazione dell'Art. 8, comma 1.
3. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'Art.
3 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie
indicate a fianco di ciascuna disposizione:
a) Art. 3, comma 2, lettere a), b) e c): da 2.000 euro a 20.000
euro;
b) Art. 3, comma 2, lettera d): da 100 euro a 500 euro;
c) Art. 3, comma 2, lettera e): da 1.000 euro a 6.000 euro;
d) Art. 3, comma 2, lettera g): da 200 euro a 1.200 euro;
e) Art. 3, comma 2, lettera i): da 50 euro a 300 euro per ogni
capo immesso; gli importi sono raddoppiati qualora l'immissione
riguardi specie alloctone.
4. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di
cui all'Art. 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) da 250 euro a 2.500 euro per la realizzazione di attivita',
opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
b) da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di
attivita', opere o interventi che comportano trasformazioni
geomorfologiche;
c) da 2.000 euro a 20.000 euro per il danneggiamento o
l'alterazione di habitat naturali e seminaturali di cui alla
direttiva 92/43/CEE e di habitat di specie ornitiche protette ai
sensi della direttiva 79/409/CEE;
d) da 250 euro a 2.500 euro per tutte le altre fattispecie non
comprese nelle lettere precedenti.
5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, e' ordinata la
rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat
eventualmente danneggiati. Il ripristino degli habitat e' effettuato
secondo le modalita' tecniche stabilite dall'amministrazione
provinciale competente; in caso di inosservanza degli obblighi,
l'amministrazione provinciale vi provvede direttamente a spese del
trasgressore.
6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonche' per il
disturbo di cui all'Art. 3, comma 4, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
7. La tipologia e l'entita' della sanzione viene stabilita in
base alla gravita' dell'infrazione, desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle
modalita' dell'azione;
b) dall'entita' del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilita' e dall'efficacia dei ripristini
effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualita' di altre forme praticabili di riduzione o
compensazione del danno.
8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Art.
provvedono le Province secondo le modalita' della legge regionale
17 gennaio 1984, n. 1 (norme per l'applicazione delle sanzioni
amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al
comma 3, lettera c), alla cui irrogazione provvede il direttore della
struttura territoriale forestale competente.
Art. 14.
Modifica alla legge regionale n. 17/2006
1. Al comma 2 dell'Art. 22 della legge regionale n. 17/2006
le parole "alla quale si applicano le norme di salvaguardia di cui la
comma 1" sono soppresse.
Art. 15.
Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
1. La presente legge e i relativi regolamenti sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Trieste, 14 giugno 2007
ILLY
(Omissis).
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